La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con la Sentenza del 6 gennaio 2026, n. 292, è intervenuta su una questione di grande rilevanza nel diritto delle successioni e dei contratti bancari, stabilendo la piena validità delle clausole che impongono la responsabilità solidale agli eredi del debitore.
L'Inquadramento Giuridico
Il caso riguarda una clausola, tipica dei contratti di conto corrente, con cui il correntista accetta che, alla sua morte, i suoi eredi siano obbligati in solido (ovvero ognuno per l'intero) verso la banca per i debiti contratti. Tale previsione deroga alla regola generale dell'art. 752 c.c., secondo cui i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti ereditari in proporzione delle rispettive quote (responsabilità pro quota).
La decisione della Corte: l'esclusione della vessatorietà
La Suprema Corte, nella sentenza n. 292/2026, ha respinto la tesi secondo cui tale clausola sarebbe vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. per i seguenti motivi:
Tassatività dell'elenco: L'elenco delle clausole vessatorie contenuto nell'art. 1341 c.c. è tassativo. La clausola che prevede la solidarietà dei debiti tra gli eredi non rientra in nessuna delle categorie ivi previste.
Natura della deroga: La semplice deroga a un principio di diritto (la ripartizione pro quota dei debiti) non è di per sé indice di vessatorietà. La legge stessa, all'art. 752 c.c., ammette che la ripartizione avvenga diversamente se previsto dal testatore o, per estensione logica, da un accordo contrattuale del de cuius.
Libertà del debitore e tutela dell'erede: Il debitore è libero di gravare il proprio asse ereditario dei vincoli che ritiene opportuni. Gli eredi non sono privi di tutela: essi possono sempre sottrarsi a tali obblighi rinunciando all'eredità o accettandola con il beneficio d'inventario, limitando così la responsabilità al valore dei beni ricevuti.
Conclusioni
Con l'ordinanza n. 292/2026, la Cassazione conferma la legittimità per le banche di blindare il recupero del credito nei confronti degli eredi, rendendo inefficace l'eccezione di vessatorietà della clausola di solidarietà, purché questa sia stata regolarmente sottoscritta dal contraente originario.








