L’attenuante del danno di speciale tenuita’ in riferimento all’estorsione

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 12 ottobre 2018, n. 46504.

La massima estrapolata:

Ai fini della configurabilita’ dell’attenuante del danno di speciale tenuita’ in riferimento al delitto di estorsione, che ha natura di reato plurioffensivo in quanto lede non solo il patrimonio ma anche la liberta’ e l’integrita’ fisica e morale della vittima, e’ necessaria una valutazione globale del pregiudizio subito dalla parte lesa.
Il delitto di estorsione si trova inserito nel titolo 8 del libro 2 c.p., concernente i delitti contro il patrimonio, in quanto lede, in primo luogo, l’interesse al possesso dei beni mobili; ma, poiche’ tale interesse viene leso attraverso la violazione della liberta’ fisica (cioe’, mediante violenza) e/o interiore (cioe’, mediante una minaccia) della persona, esso si connota come un tipico reato plurioffensivo, avendo il legislatore preso in considerazione anche la tutela della liberta’ ed integrita’ individuale lese dalla condotta tipizzata dalla norma incriminatrice. Il danno, quindi, non attiene solo alla sfera patrimoniale ma comprende anche gli aspetti lesivi dei sopra indicati beni individuali.
Nell’estorsione, pertanto, non puo’, quindi, ritenersi sufficiente ad integrare la attenuante di cui trattasi il fatto che il profitto conseguito sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione del bene personale, contro il quale l’agente ha indirizzato l’attivita’ violenta ovvero minacciosa al fine di acquisire un profitto. Solo se la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuita’, puo’ farsi luogo, in definitiva, all’applicazione della attenuante.

Sentenza 12 ottobre 2018, n. 46504

Data udienza 13 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. MESSINI D. Piero – Consigliere

Dott. DI PISA Fab – Rel. Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/06/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Di Pisa Fabio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Tocci Stefano che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza del 09/06/2017, ha confermato la pronunzia del Tribunale di Como in data 20/07/2015 in forza della quale (OMISSIS) e’ stato riconosciuto colpevole del reato di estorsione continuata e condannato alla pena di giustizia.
1.1 I giudici di merito, sulla scorta delle complessive emergenze istruttorie e segnatamente sulla base delle deposizioni testimoniali acquisite nonche’ delle produzioni documentali in atti (verbale di arresto e verbale di sequestro di banconote) hanno ritenuto dimostrata la condotta estorsiva contestata al suindicato imputato per essersi lo stesso procurato un ingiusto profitto in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS) costringendoli, mediante minaccia consistita nel prospettare ai predetti che qualora non avessero ottemperato alle richieste di denaro ci sarebbero state ripercussioni sui loro familiari nel paese d’origine e attentati incendiari ai loro automezzi e alle merci trasportate, a consegnargli mensilmente la somma di Euro 90,00 ciascuno, poi elevata ad Euro 100,00 per poter accedere al parcheggio (OMISSIS), sito nella Via (OMISSIS) al fine di svolgervi attivita’ di corrieri per i connazionali (OMISSIS).
2. L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione deducendo tre motivi:
a. motivazione illogica e contraddittoria, articolo 606 c.p.p., lettera e) in relazione all’articolo 629 c.p..
La difesa del ricorrente assume che la corte di appello aveva riconosciuto, in modo del tutto erroneo, la penale responsabilita’ dell’imputato in ordine al reato di estorsione non considerando che il mero versamento del denaro nelle mani dell’imputato, ancorche’ illegittimo e non legato ad alcun vincolo negoziale, non determinava, di per se’, il reato di estorsione.
Rileva, altresi’, che specie in considerazione della genericita’ delle dichiarazioni testimoniali prive di riscontri oggettivi, non era emersa la prova di una minaccia in danno delle persone offese le quali avevano continuato a versare le somme richieste nell’esecuzione di un accordo, ormai consolidatosi negli anni, cui gli stessi avevano liberamente aderito.
Il difensore assume che la corte territoriale erroneamente aveva confermato l’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato ritenendo sussistenti gli elementi costitutivi del reato pur a fronte di evidenze probatorie di segno contrario, quali in particolare i seguenti dati fattuali emersi nel corso del giudizio:
– da anni vi era a (OMISSIS) un mercato abusivo di trasporto di merci verso l'(OMISSIS);
– i corrieri che lavoravano lungo la tratta Italia-(OMISSIS) avevano sempre versato una somma mensile per poter accedere al c.d. “Parcheggio (OMISSIS)”, punto nevralgico di raccolta della merce e di coordinamento delle spedizioni;
– l’attivita’ svolta dai suddetti trasportatori, tra i quali le odierne persone offese, non veniva dichiarata al Fisco:
– in piu’ occasioni il ricorrente, soggetto del tutto incensurato, aveva invitato i corrieri a regolarizzare l’attivita’, quanto meno nei suoi confronti, minacciandoli che, in difetto, per tutelare se’ stesso, avrebbe denunciato i fatti (cosi come poi era avvenuto) alla Guardia di Finanza;
– una delle denunce in danno dell’odierno imputato era stata sporta con l’ausilio, quale interprete, della ex fidanzata del signor (OMISSIS), in precedenza processata per lesioni gravi ai suoi danni;
– alla prova dei fatti, cosi’ come oggettivamente emerso tanto nel corso delle indagini quanto in sede dibattimentale, l’unico soggetto ad avere subito minacce e ritorsioni era stato il medesimo imputato.
Rileva che in un simile contesto ed a fronte di un tale quadro probatorio, appariva evidente come, pur volendo ascrivere in capo all’odierno imputato la astratta commissione dei fatti contestati, difettava certamente la prova della coartazione della volonta’ delle persone offese nonche’ la dimostrazione della volonta’ di conseguire un ingiusto profitto mediante una condotta illecita;
b. violazione di legge, articolo 606 c.p.p., lettera b) motivazione illogica e contraddittoria, articolo 606 c.p.p., lettera e) in relazione agli articoli 629 e 393 c.p..
Il difensore dell’imputato evidenzia, altresi’, che il fatto contestato doveva essere, al piu’, considerato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex articolo 393 c.p., in quanto l’imputato aveva la ragionevole convinzione di operare per la regolarizzazione dei suoi rapporti con i trasportatori che agivano sul territorio non avendo mai preteso, mediante la minaccia di un male ingiusto, somme di denaro che egli sapeva non essere dovute;
c. violazione di legge quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4.
Deduce che detta circostanza attenuante doveva essere concessa in ragione del modico valore delle somme richieste (Euro 100,00) da valutare in relazione alle singole condotte di reato addebitate, non potendosi contestare l’entita’ del danno in relazione al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile per le ragioni appresso specificate.
2. Le censure proposte con il primo motivo sono manifestamente infondate in quanto dirette ad introdurre, in modo surrettizio in questa sede di legittimita’, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali gia’ ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva, confermando la corretta qualificazione dei fatti contestati operata dal primo giudice.
2.1. Nel caso di specie i giudici di merito – tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo, anche quelli di nuovo evidenziati in sede di appello – hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all’esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalle persone offese (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine alle condotte estorsive subite erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili e trovavano significativi elementi di convergenza negli dati probatori acquisiti, in particolare, nelle circostanziate ed attendibili dichiarazioni dei testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ nell’attivita’ di perquisizione delle forze dell’ordine culminata con l’arresto dell’imputato trovato in possesso di una somma estorta.
3. Va, ancora, precisato che la Corte di Appello, con motivazione congrua, esauriente ed immune da censure logico giuridiche rilevabili in questa sede, nel confermare la ricostruzione operata dal primo giudice, espressamente richiamata, valutate criticamente le complessive risultanze istruttorie, ha ribadito la sussistenza di elementi univoci idonei a fondare la dichiarazione di penale responsabilita’ dell’ imputato, ritenendo integrati, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, gli estremi del reato di estorsione (vedi sent. primo grado ff. 7/8 nonche’ sentenza di appello ff. 7/8).
3.1. La Corte territoriale ha, poi, esaustivamente risposto alle censure formulate quanto alla contestata configurabilita’ della ipotesi delittuosa meno grave dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni evidenziando, in conformita’ ai principi fissati in materia dalla Corte di Cassazione, come non fosse emersa in alcun modo la prova della sussistenza del diritto dell’imputato al pagamento delle somme in questione essendo risultata “del tutto inesistente…una qualsiasi pretesa azionabile da parte del (OMISSIS)”, sicche’ appare manifestamente infondato anche il secondo motivo di impugnazione.
4. Il terzo motivo e’ parimenti manifestamente infondato dovendosi in questa sede dare continuita’ al condivisibile orientamento, fatto proprio dai giudici di merito, secondo cui ai fini della configurabilita’ dell’attenuante del danno di speciale tenuita’ in riferimento al delitto di estorsione, che ha natura di reato plurioffensivo in quanto lede non solo il patrimonio ma anche la liberta’ e l’integrita’ fisica e morale della vittima, e’ necessaria una valutazione globale del pregiudizio subito dalla parte lesa. (Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013 – dep. 15/11/2013, Donati, Rv. 25775501).
Il delitto di estorsione si trova, invero, inserito nel titolo 8 del libro 2 c.p., concernente i delitti contro il patrimonio, in quanto lede, in primo luogo, l’interesse al possesso dei beni mobili; ma, poiche’ tale interesse viene leso attraverso la violazione della liberta’ fisica (cioe’, mediante violenza) e/o interiore (cioe’, mediante una minaccia) della persona, esso si connota come un tipico reato plurioffensivo, avendo il legislatore preso in considerazione anche la tutela della liberta’ ed integrita’ individuale lese dalla condotta tipizzata dalla norma incriminatrice. Il danno, quindi, non attiene solo alla sfera patrimoniale ma comprende anche gli aspetti lesivi dei sopra indicati beni individuali.
La natura plurioffensiva del reato in esame pone quindi, anche un problema di individuazione del soggetto o dei soggetti passivi al fine di poter stabilire la ricorrenza dell’attenuante invocata dal ricorrente.
L’inciso che nella seconda parte della norma presuppone per la concessione dell’attenuante anche la speciale tenuita’ dello “evento dannoso o pericoloso” postula chiaramente un apprezzamento globale della sfera soggettiva lesa dalla condotta criminosa, includendovi senz’altro il pregiudizio morale, in quanto la lesione non e’ piu’ circoscritta al solo danno patrimoniale e comprende, ai sensi dell’articolo 178 c.p., e articolo 2059 c.c., qualsiasi danno derivante dal fatto-reato, compreso, appunto, quello di natura non strettamente patrimoniale. E, dunque, il danno globale deve reputarsi tanto piu’ elevato, malgrado la modesta entita’ economica della somma estorta, quanto piu’ intensa e’ la sofferenza morale e/o fisica da lui provocata al soggetto passivo con la sua azione violenta o minacciosa.
E’ di intuitiva evidenza che, avuto riguardo ai beni protetti, l’interesse patrimoniale non assorbe ne’ puo’ assorbire quello attinente all’intangibilita’ della liberta’ ed integrita’ della persona, la quale, peraltro, non sempre coincide con il soggetto leso nel suo patrimonio.
Se, dunque, alla stregua dei rilievi che precedono l’estorsione non puo’ ritenersi solamente un reato contro il patrimonio in senso stretto, e’ evidente come, ai fini dell’applicazione della attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, per la configurazione del danno penalmente rilevante non deve aversi riguardo alla prima parte della norma, la quale considera attenuante il danno patrimoniale di speciale tenuita’ cagionato alla persona offesa, bensi’ alla ricorrenza dell’ipotesi alternativa, delineata nella restante parte, alla cui stregua nei delitti determinati da motivi di lucro (quale e’ certo il reato consumato dalla condotta dell’ estorsore integrante, come detto, la lesione di una pluralita’ di beni tutelati della norma incriminatrice) la realizzazione del profitto economico si considera di speciale tenuita’ solo se anche l’evento dannoso o pericoloso connesso alla lesione patrimoniale possa ritenersi di speciale tenuita’.
E nell’estorsione, pertanto, non puo’, quindi, ritenersi sufficiente ad integrare la attenuante di cui trattasi il fatto che il profitto conseguito sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione del bene personale, contro il quale l’agente ha indirizzato l’attivita’ violenta ovvero minacciosa al fine di acquisire un profitto. Solo se la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuita’, puo’ farsi luogo, in definitiva, all’applicazione della attenuante.
Tale apprezzamento, peraltro, risolvendosi in una verifica di circostanze fattuali, e’ riservato esclusivamente al giudice di merito e non puo’ essere censurato in cassazione se la motivazione sia immune da vizi logici e giuridici.
Orbene, con riferimento al caso concreto deve dirsi che la corte di merito ha fatto corretta applicazione dei citati principi escludendo l’attenuante invocata sulla base del rilievo che il danno rilevante non era soltanto quello patrimoniale, in effetti di modesto importo economico, ma anche il pregiudizio connesso alla sofferenza fisica e morale patita dalle vittime per l’aggressione e le lesioni, la cui entita’, secondo l’incensurabile apprezzamento congruamente motivato dalla corte di appello, non era suscettibile di una valutazione di lieve consistenza tale da giustificare la concessione della predetta attenuante: la corte territoriale ha condivisibilmente posto l’accento sulla gravita’ delle reiterate e pesanti minacce del BADENKO e sullo stato di perdurante ansia causato alle vittime, con giudizio fattuale non censurabile in questa sede.
6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilita’ consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 alla Cassa delle Ammende.