Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 maggio 2021| n. 19150.

In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il reato di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, relativo alla commissione di fatti di lieve entità ex art. 73, comma 5, dello stesso decreto, non è soggetto al raddoppio dei termini di prescrizione, dovendosi escludere che l’indicazione dell’art. 74 cit. da parte dell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., a sua volta richiamato dall’art. 157 cod. pen., implicante effetti derogatori “in peius”, ricomprenda anche l’ipotesi di cui al comma 6, costituente fattispecie delittuosa autonoma – e non attenuata – rispetto a quella di cui al comma 1.

Sentenza|17 maggio 2021| n. 19150. Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

Data udienza 22 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Misura cautelare – Custodia in carcere – Associazione dedita a narcotraffico – Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti – Spaccio – Reati ex art. 73 e 74 dpr 309/90 – Reati prescritti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREAZZA GASTONE;
Ricorso trattato ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23 comma 8.

Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS),, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno presentato distinti ricorsi nei confronti della sentenza del 9/12/2019 della Corte d’Appello di Bari laddove la stessa ha condannato, per alcuni, o confermato, per altri, la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per vari reati di cui all’articolo 110 c.p., e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 di cui ai capi di imputazione in atti.
2. In particolare, (OMISSIS) e (OMISSIS) (condannati per i reati di cui ai capi c4, c5 e c6) nonche’ (OMISSIS) (condannato per il reato di cui al capo c22) hanno proposto un comune ricorso per Cassazione articolato in un solo motivo con cui deducono violazione di legge e, comunque, carenza assoluta di motivazione.
Segnatamente, dopo avere premesso che per i reati loro ascritti, il G.i.p. del Tribunale di Bari aveva rigettato le richieste di misura della custodia cautelare in carcere, censurano la sentenza di appello, che ha riformato quella di primo grado di estinzione dei reati per prescrizione, nella misura in cui non avrebbe posto rimedio alle carenze motivazionali in merito alla sussistenza dei fatti di reato e alla riferibilita’ degli stessi.ai singoli imputati. Le, accuse di violazione della normativa sugli stupefacenti si sono basate, infatti, sulle conversazioni intercettate tra gli imputati, dalle quali si sarebbe ricavata, con riferimento ai capi c4, c5 e c6, soltanto l’ubicazione del luogo in cui era custodita la droga, ovvero il casolare di (OMISSIS), senza pero’ l’indicazione di alcun elemento in ordine all’approvvigionamento dello stupefacente. Riguardo agli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) la sentenza di primo grado non ha fornito alcuna indicazione in relazione al fatto di reato contestato, all’attribuibilita’ di quest’ultimo a (OMISSIS), nonche’ alla diversita’ rispetto al fatto (ovvero quello del capo c9) per il quale e’ intervenuta, in altro procedimento, condanna in sede di giudizio abbreviato. La Corte d’Appello, da parte sua, ha affermato genericamente che un teste avrebbe riconosciuto la voce di (OMISSIS) nelle intercettazioni, che in possesso del (OMISSIS) sarebbe stato rinvenuto un libro contenente annotazioni sugli acquisti e le cessioni di stupefacente, che (OMISSIS) sarebbe stato arrestato in flagrante e che per (OMISSIS) questo costituirebbe soltanto uno degli episodi di spaccio nell’ambito di un’attivita’ piu’ allargata, giudicata in altra sede, aggiungendo anzi, la propria condivisione del vaglio delle prove che sarebbe stato operato in primo grado a fronte, tuttavia, di assenza di motivazione da parte del Tribunale a fronte della dichiarata prescrizione.

 

Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

Anche con riguardo alla sussistenza della recidiva, la motivazione appare carente, in quanto la Corte avrebbe parificato la posizione di (OMISSIS), gravato da una recidiva specifica reiterata e infraquinquennale, seppure contestata come specifica e reiterata, a quella degli altri due imputati, in particolare a (OMISSIS), la cui recidiva nasceva da un fatto non specifico e risalente a sei anni prima. Sia (OMISSIS) sia (OMISSIS) inoltre, nonostante in quegli anni risultasse documentata un’intensa attivita’ di spaccio, successivamente avrebbero mostrato ravvedimento totale, tanto da aver ottenuto entrambi l’estinzione delle rispettive pene e degli effetti penali delle condanne con affidamento in prova ai servizi sociali Tali circostanze, con la conseguente estinzione degli effetti penali, avrebbero dovuto essere valorizzate dunque anche sotto il profilo della recidiva con valutazione differente rispetto a quella operata per (OMISSIS).
3. Anche gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (tutti condannati per il reato di cui al capo d), relativo al reato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 74, comma 6 e (OMISSIS) anche per il reato di cui al capo d4) relativo alla condotta di acquisto, detenzione, trasporto e vendita di quantitativi di sostanza stupefacente) hanno proposto un comune ricorso per Cassazione articolato in tre motivi.
3.1. Con il primo motivo deducono “la nullita’ dell’ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia lamentando la – erronea applicazione della legge penale.

 

Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

La Corte d’Appello, in particolare, all’udienza del 9/12/2019, ha rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore di fiducia, nello specifico perche’ impegnato in altro processo presso altro ufficio giudiziario sul presupposto dell’omessa motivazione circa l’impossibilita’ di reperire un sostituto processuale. Tuttavia, la Corte non avrebbe tenuto conto, in primo luogo, dell’importanza dell’udienza in contemporanea, trattandosi di imputato in custodia cautelare, a cui dunque andava data la priorita’ assoluta ed inoltre del fatto che la stessa istanza era stata inoltrata solo pochi giorni prima della data dell’udienza perche’ solo in tale ultimo momento erano sopraggiunti gli impegni anche dei propri collaboratori dello studio, impegni di cui, nell’istanza, si faceva sia pure succinta menzione.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta la erronea applicazione della legge quanto alla ritenuta sussistenza del reato contestato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 nonche’ l’assenza ovvero illogicita’ della motivazione.
Segnatamente, si lamenta la mancata e/o insufficiente motivazione nella sentenza di appello circa la sussistenza degli elementi da cui si evince che gli imputati abbiano creato un’associazione per delinquere finalizzata a commettere reati concernenti gli stupefacenti. In particolare, richiamandosi gli orientamenti di questa Corte, si deduce che la Corte d’Appello avrebbe mancato di motivare sulla sussistenza di un’organizzazione criminale consolidata a tale finalita’, che si traduce, sul piano soggettivo, nella necessita’ di verificare l’esistenza dell’animus associandi, cioe’ la conoscenza e volonta’ dell’autore del reato, preventiva alla commissione dei reati, di far parte dell’organizzazione e, sul piano materiale, della necessita’ che vi sia un’organizzazione di attivita’ personali e beni economici per il perseguimento del fine illecito comune. In definitiva, al piu’, dovrebbero ritenersi sussistenti condotte concorsuali ma non associative.

 

Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

3.3. Con il terzo ed ultimo motivo si denuncia la erronea applicazione della legge, non evincendosi dalla sentenza le ragioni per cui si e’ ritenuto di applicare la recidiva: per (OMISSIS) e Ciciliano infatti, al fine di non escludere la recidiva, sarebbero stati valorizzati quali indici di pericolosita’, i reati fine, che, rispetto alla contestazione del delitto di associazione finalizzata allo spaccio, costituirebbero non fatti nuovi, ma coevi.
4. (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce l’errata applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, in relazione al reato di cui al capo b) dell’imputazione, lamentando la mancata conferma, da parte della Corte d’Appello, della declaratoria di intervenuta prescrizione a causa di un’errata qualificazione giuridica dell’articolo 74, comma 6 cit., che ricorre nel caso in cui l’associazione abbia ad oggetto fatti caratterizzati da lieve entita’ ai sensi dell’articolo 73, comma 5. Deduce come l’orientamenti) ormai consolidato della giurisprudenza ritenga che tale comma operi un rinvio alla pena prevista nell’articolo 416 c.p., non semplicemente ai fini sanzionatori, ma costituisca un’autonoma fattispecie di reato, non inquadrabile come mera ipotesi attenuata dell’articolo 74, comma 1 e che, dunque il termine di prescrizione debba essere quello relativo all’articolo 416 c.p., per cui, nel caso di specie, tale termine sarebbe gia’ spirato, come aveva gia’ correttamente statuito il Tribunale.
5. (OMISSIS) (condannata per i reati di cui ai capi b), b1) e b5) rispettivamente riguardanti il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6 e i reati-fine di acquisto e vendita di quantitativi di stupefacente) ha proposto ricorso articolato in quattro motivi.

 

Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

5.1. Con il primo motivo, di analogo contenuto a quello sollevato con primo motivo di cui al ricorso sub § 3, si evidenzia la nullita’ dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia Avv. Marinelli per erronea applicazione della legge penale in punto di mancato riconoscimento del rinvio ex articolo 420-ter c.p.p..
5.2. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge nonche’ delle norme processuali stabilite a pena di nullita’ per inattendibilita’ delle dichiarazioni dei collaboratori.
Si censura la sentenza impugnata nella misura in cui, sulla base delle dichiarazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), la stessa avrebbe ritenuto la sussistenza di un’organizzazione criminale finalizzata a commettere delitti aventi ad oggetto stupefacenti in cui la (OMISSIS) rivestiva un ruolo apicale. Deduce che anzitutto non puo’ ravvisarsi la sussistenza di una stabile associazione criminale, del resto costituita per 4/6 dalla famiglia (OMISSIS)/ (OMISSIS), ma tutt’al piu’ alcuni episodi di acquisto/vendita di stupefacente, caratterizzati, come emerge dalle affermazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), da un rapporto temporaneo (di 3 mesi circa), non stabile e soprattutto non collaborativo o fiduciario. In secondo luogo le dichiarazioni effettuate dai coimputati sul ruolo della (OMISSIS) sarebbero in realta’ frutto della volonta’ di questi di vendicarsi per non aver ricevuto aiuto dalla ricorrente dopo l’arresto e tra loro contraddittorie, dato che uno di essi afferma di poter gestire da solo l’intera piazza di spaccio, escludendo quindi l’ipotesi di una collaborazione con l’imputata e posto che l’uno non sa quello che fa l’altro.
5.3. Con un terzo motivo, di contenuto analogo a quello del motivo di ricorso sub § 3.2 deduce la violazione della legge nonche’ di norme processuali stabilite a pena di nullita’ quabto alla ritenuta sussistenza del reato contestato Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 74, nonche’ assenza ovvero illogicita’ della motivazione.
5.4. Con il quarto ed ultim6 motivo si contesta la violazione di cui all’articolo 606, n. 1, lettera b) e c) per erronea applicazione di norme stabilite a pena di nullita’ laddove la sentenza non ha escluso la recidiva, considerata la risalenza nel tempo dei precedenti, nonche’ il fatto che in questa sede le sia stata contestata l’ipotesi del articolo 73, comma 5. La difesa fa inoltre presente come la recidiva reiterata ex articolo 99 c.p., comma 4, contestata nel caso di specie, non sia obbligatoria, ma operi quale circostanza aggravante facoltativa e dunque il giudice e’, da un lato, libero di non applicarla e, dall’altro, di applicarla in una misura non predefinita, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, che l’ha ritenuta pari alla meta’ della pena base.

 

Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

6. (OMISSIS), condannata per il reato di cui al capo b) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, lamenta con un primo motivo la violazione degli articoli 157 e 416 c.p., deducendo in primo luogo la erroneita’ dalla motivazione sul punto della applicabilita’ al termine di prescrizione per il reato in oggetto del raddoppio di cui all’articolo 157 c.p., essendo stata la ricorrente mera custode dello stupefacente e quindi mera partecipe del sodalizio e non essendo il riferimento dell’articolo 51 c.p.p., comma 3 bis, all’articolo 74 comprensivo anche della fattispecie di cui all’articolo 74 comma 6, con conseguente applicazione dei termini previsti per l’associazione comune ex articolo 416 c.p., commi 1 e 2 ed estinzione per prescrizione maturata prima della sentenza di appello.
6.1. Con un secondo motivo, sempre relativamente al calcolo della prescrizione, lamenta la erronea ritenuta sospensione dovuta al rinvio in primo grado dal 28/04/2016 al 09/06/2016 atteso che se e’ vero che sussisteva legittimo impedimento dell’imputato (OMISSIS), e’ anche vero che risultava anche l’assenza del teste (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Quanto anzitutto al ricorso di (OMISSIS) e dei due (OMISSIS), il primo motivo appare quanto meno non manifestamente infondato.
Premesso infatti che, nei confronti di tutti e tre i ricorrenti, il Tribunale di Foggia aveva, con la sentenza di primo grado, a ritenere estinti i reati loro addebitati per essere maturata la prescrizione, la sentenza impugnata, nel ritenere fondata la impugnazione del P.G. che lamentava come erronea tale declaratoria, e’ invece pervenuta a condanna degli stessi, e, segnatame’nte, di (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine ai reati di acquisto e successiva rivendita di quantitativi imprecisati di cocaina e hashish di cui al capo c4) e’ di acquisto e successiva rivendita di quantitativi imprecisati di cocaina di cui ai capi c5) e c6), e di (OMISSIS), in ordine al reato di acquisto, detenzione, trasporto e successiva cessione di gr.4,5 di cocaina di cui al capo c22).
Per giustificare la pronuncia di condanna la sentenza impugnata ha, con riferimento a (OMISSIS), semplicemente affermato che “quello in esame e’ solo uno degli episodi di una fiorente attivita’ di spaccio, altrove giudicata, che in tal caso ha portato al rinvenimento della sostanza appena ceduta”, quanto a (OMISSIS), sottolineato la certa identificazione della sua voce e la rilevanza degli esiti dell’attivita’ di P.G., consistite in servizio di osservazione, con conseguente rinvenimento in suo possesso di gr.140 di cocaina, e, quanto a (OMISSIS), sottolineato (con evidente riferimento, pero’, al reato di cui al capo c10, definito in altro procedimento) il rinvenimento in suo possesso di un libricino sul quale erano annotati gli acquisti e le cessioni di stupefacente sulla base di intercettazioni di significato univoco con individuazione del casolare di proprieta’ del coimputato (OMISSIS) ove era custodito lo stupefacente (sempre relativo, evidentemente appunto, al reato di cui al capo c10).
Ne’ la sentenza di primo grado, richiamata da quella impugnata, che, come gia’ detto, era pervenuta a declaratoria di improcedibilita’ per estinzione dei reati, aveva in precedenza motivato sulla sussistenza dei fatti; invero, con riguardo a (OMISSIS) si era limitata, dopo alcune precisazioni circa il reato gia’ giudicato altrove di cui al capo c10), ad affermare che “stante l’impossibilita’ di quantificare i quantitativi di droga acquistati dal (OMISSIS) a fini di spaccio, va sia pure in forma dubitativa, ritenuta la lieve entita’…con conseguente declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione” (pag.12); con riguardo a (OMISSIS) si era limitato a rilevare la possibilita’ di qualificare il fatto ai sensi dell’articolo 73, comma 5 con conseguente declaratoria di intervenuta prescrizione; con riguardo infine a (OMISSIS) a valorizzare la individuazione della sua voce in quella degli interlocutori di conversazioni intercettate su due cellulari in suo uso e il rinvenimento di 140 grammi di cocaina a casa sua con conseguente arresto del medesimo.
Ne consegue come, allora, debba ritenersi mancare, nella sentenza impugnata, la motivazione in ordine alle ragioni della pronuncia di condanna sia per i fatti ascritti a (OMISSIS) e (OMISSIS) (per il primo, relativamente ai capi c4), c5), e c6) come gia’ detto, vengono unicamente valorizzate annotazioni, non meglio precisate, di acquisti e cessioni, e, per il secondo, il rinvenimento di un quantitativo di droga evidentemente pertinente ad altri fatti e di cui, in ogni caso, non viene detto nulla che sia in grado di rapportare il dato in oggetto alle contestazioni nel presente giudizio), sia per il fatto ascritto a (OMISSIS) sub capo c22), di cui nulla viene detto.

 

Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

Tanto impone, In conseguenza, di dovere prendere atto della ormai intervenuta maturazione dei termini di prescrizione dei reati, per quanto riguardante (OMISSIS) e (OMISSIS), e, invece, di dovere procedere, quanto al (OMISSIS), non essendo ancora maturata la prescrizione, e ritenuto assorbito il motivo relativo alla recidiva, ad annullare la sentenza impugnata, con rinvio, quanto all’affermazione di responsabilita’ per il reato di cui al capo c22), ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari.
Infatti, anche a tenere conto della recidiva infraquinquennale contestata a (OMISSIS) e di quella specifica infraquinquennale contestata a (OMISSIS) (sulle quali e’ stata proposta specifica censura sempre col primo motivo), per i reati ex articolo 73, comma 5 cit. come commessi in date ricomprese tra il 10/2/2010 e il 15/3/2010, il termine di prescrizione e’ ormai decorso in data 18/01/2020 (anni quattro + recidiva ex articolo 157 c.p. = anni sei + recidiva ex articolo 161 c.p. = anni nove + sospensione in primo grado pari a mesi otto e giorni ventidue + sospensione in grado di appello pari a giorni sessantuno = anni nove, mesi dieci e giorni tre).
Al contrario, le prescrizione non puo’ ritenersi decorsa per (OMISSIS), posto che, in forza della recidiva specifica reiterata, il relativo termine, per reato posto in essere il 13/03/2010, andra’ a cadere il 26/02/2022 tenuto conto anche delle sospensioni come gia’ sopra calcolate.
2. Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), di natura processuale e pregiudiziale rispetto ai restanti, e’ fondato.
Va rilevato che, a fronte dell’istanza con cui il Difensore di fiducia dei medesimi, Avv. (OMISSIS), chiedeva il rinvio della udienza sul presupposto di un suo legittimo impedimento collegato a contestuale impegno professionale, la decisione di rigetto della stessa non appare corrispondente ai principi gia’ espressi da questa Corte sul tema processuale in oggetto.
L’ordinanza di rigetto dell’istanza, senza porre in discussione la effettivita’ del contestuale impegno (del resto documentato con allegato avviso di fissazione di udienza) rappresentato da un contestuale giudizio abbreviato con imputato detenuto, ha ritenuto l’istanza, da un lato intempestiva perche’ presentata solo alcuni giorni prima dell’udienza e, dall’altro, carente della indicazione di impossibilita’ di nominare un sostituto processuale nel contestuale procedimento.
E tuttavia, oltre a doversi prendere atto che l’istanza rappresentava, in realta’, proprio l’impossibilita’ di nominare, quali sostituti, i colleghi di studio gia’ impegnati innanzi ad altre autorita’ giudiziarie, in tal modo adempiendo all’onere di allegazione integrante uno dei requisiti del legittimo impedimento gia’ piu’ volte indicati dalla giurisprudenza la stessa giustificava, proprio in ragione dello status detentionis, la preferenza accordata all’altro procedimento.

 

Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

Ne’ il mero riferimento del provvedimento impugnato alla data di conoscenza della insorgenza del contestuale impegno, valorizzato in assoluto dall’ordinanza per ritenere tardiva l’istanza, poteva, tanto piu’ in una situazione che richiedeva appunto la verifica della possibilita’ di una sostituzione, rappresentare un esaustivo indice sul punto, considerando anche che la tempestivita’ della rappresentazione dell’impegno appare logicamente collegata non solo e non tanto all’intervallo temporale intercorrente tra insorgenza del nuovo impegno e sua rappresentazione al giudice del pregresso procedimento quanto alla necessita’ di porre per tempo quest’ultimo sull’avviso consentendo cosi’ di evitare diseconomie processuali altrimenti derivanti da una comunicazione operata a ridosso dell’udienza; cio’, in particolare, come gia’ chiarito da questa Corte, al fine di permettere al giudice di effettuare gli accertamenti necessari (nella specie inutili, atteso che la documentazione allegata gia’ soddisfaceva tale finalita’) e di organizzare l’eventuale rinvio della propria udienza senza disagi per le altre parti coinvolte (si veda Sez. 4, n. 12224 del 12/06/2015, Caligiuri ed altro, Rv.266437).
Di qui, pertanto, l’illegittimita’ dell’ordinanza e la conseguente nullita’ degli atti successivamente compiuti, e in particolare della sentenza, pronunciata in assenza del difensore di fiducia, con assorbimento dei restanti motivi di impugnazione.
3. Il ricorso di (OMISSIS), relativo alla erronea ritenuta mancata decorrenza dei termini di prescrizione del reato di cui all’articolo 74, comma 6, contestatogli in qualita’ di mero partecipe, e’ fondato.
Vanno qui richiamati, perche’ strettamente pertinenti alla questione posta col ricorso, gli approdi cui sono giunte le Sezioni Unite di questa Corte con la decisione n. 34475 del 30/03/2011, Valastro, Rv. 253052 che, intervenendo con riferimento al catalogo dei reati di cui all’articolo 51 c.p.p., comma 3-bis, (nel quale e’ tra gli altri inserito quello di cui all’articolo 74 cit., comma 1) per i quali l’articolo 275 c.p.p., comma 3, prevede la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, hanno affermato che il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entita’ Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 costituisce fattispecie autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 74, comma 1, (il cui richiamo da parte del predetto articolo 275 comma 3 non puo’ dunque significare richiamo, altresi’, del comma 6).
Il percorso argomentativo delle Sezioni Unite “ha fatto essenzialmente leva sul richiamo, non solo quoad poenam ma anche quoad factum, dell’articolo 74, comma 6 all’articolo 416 c.p., commi 1 e 2, in ragione del testuale riferimento, non limitato appunto alle sole pene, alla ipotesi associativa codicistica, e sul fatto che, ove l’intenzione del legislatore fosse stata altra, si sarebbe prevista una semplice riduzione di pena rispetto a quelle piu’ gravi dell’articolo 74, commi 1 e 2; in terzo luogo ha evocato la necessita’ di una interpretazione tassativa dell’articolo 51, comma 3-bis quale norma introduttiva di deroghe (anche, per effetto appunto del rinvio ad esso fatto dall’articolo 275, comma 3-bis) rispetto al regime ordinario.
Se e’ cosi’, non vi e’ dunque ragione che possa impedire di trasferire gli enunciati appena ricordati anche alla questione in oggetto, parimenti imperniata sul richiamo all’articolo 51, comma 3-bis e al catalogo di illeciti penali ivi contemplato, da parte dell’articolo 157 c.p., laddove, per gli stessi, si e’ previsto, in deroga rispetto al regime ordinario, il “raddoppio” dei termini di prescrizione; anche in tal caso, dunque, l’enunciato della Corte nel suo piu’ autorevole consesso non puo’ che imporre di escludere che l’indicazione, nell’articolo 51 comma 3-bis cit., dell’articolo 74, possa valere a “coprire” anche l’ipotesi del comma 6 che continua, invece,a restare ipotesi autonoma e non semplicemente attenuata rispetto al comma 1.
In altri termini, dunque, il legislatore, tanto piu’ a fronte della ricordata sentenza delle Sezioni Unite, ben avrebbe potuto, ove avesse inteso far rientrare l’ipotesi del comma 6 all’interno dell’articolo 51, comma 3-bis, e conseguentemente, dell’articolo 157 c.p., comma 6, allargare il catalogo includendovi espressamente anche tale ipotesi.
Deriva dunque da tutto cio’ che la lettura in senso contrario data dalla sentenza impugnata appare non condivisibile; ne’ potrebbe corroborare l’epilogo cui sono pervenuti i giudici d appello la considerazione che, come si legge in sentenza, il piu’ lungo termine di prescrizione non avrebbe una incidenza diretta sul bene costituzionalmente protetto della liberta’ personale e che la fattispecie di cui al comma 6 sarebbe anch’essa, alla pari del comma 1, posta a salvaguardia del bene costituzionalmente protetto della salute e tale dunque da giustificare una deroga rispetto al regime ordinario; resta infatti ineliminabile la considerazione del dato testuale del comma 6 su cui, come visto, le Sezioni unite, hanno concepito il comma 6 come espressivo di fattispecie autonoma rispetto al comma 1 mentre non puo’ passare inosservata, esattamente in senso opposto a tali considerazioni, la natura in peius e derogatoria rispetto al regime ordinario, di una disciplina ampliativa dei termini di prescrizione che esige una lettura tassativa delle fattispecie indicate nell’articolo 51, comma 3-bis cit..
“Ne consegue come; per il reato di cui al capo b), contestato come consumato in data 1/05/2010, il termine di prescrizione, ivi inclusa la sospensione per mesi otto e giorni due determinatasi in primo grado, fosse- gia’ decorso al momento della sentenza di primo grado, come gia’ correttamente ritenuta dal Tribunale di Foggia, e come lamentato dal ricorrente, ovvero in data 03/07/2018, non sussistendo comunque ragioni per addivenire ad un proscioglimento nel merito.
4. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) e’ fondato, dovendo qui ribadirsi quanto gia’ esposto sopra sub § 2 in relazione al motivo di identico contenuto proposto dai ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), Vernucci e (OMISSIS), essendo assorbiti i restanti.
5. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS), condannata per la partecipazione al sodalizio criminoso ex articolo 74, comma 6, cit. di cui al capo b), e’ fondato per le ragioni gia’ evidenziate con riferimento all’impugnazione, di contenuto analogo, svolta da (OMISSIS), restando assorbite le ulteriori impugnazioni e non sussistendo ragioni per addivenire ad un proscioglimento nel merito, peraltro neppure invocato.
6. In definitiva, agli effetti di quanto fin qui osservato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per essere i reati per i quali e’ intervenuta condanna estinti per intervenuta prescrizione. La stessa sentenza va invece annullata, con riguardo a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per effetto dell’accoglimento del motivo, a tutti comune, inerente l’illegittimo rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza del 9/12/2019 e con riguardo a (OMISSIS) per le ragioni gia’ illustrate sopra sub §1 con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per essere i reati estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *