Irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 giugno 2021| n. 16746

La irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in estensione.doc, anziché formato.pdf) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Al riguardo, inoltre, non può ritenersi utile, per una diversa decisione, l’argomento, di tenore letterale, portato dal riferimento all’articolo 125 del Cpc e, dunque, alla inclusione della notifica fra gli atti processuali di parte che necessitano della sottoscrizione del difensore, in quanto, da una parte, il richiamo appare improprio non potendosi considerare tale (e cioè atto processuale) il prodotto dell’esercizio della funzione notificatoria del difensore, e, dall’altra, l’elencazione della norma richiamata è tassativa, e non può essere estesa ai documenti che fanno parte di un procedimento, con più passaggi, come quello per via telematica per il quale è sufficiente che venga attestata la conformità all’originale dell’atto da notificare.

Ordinanza|14 giugno 2021| n. 16746. Irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica

Data udienza 3 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Locazione ad uso commerciale – Fiondi rustici – Canoni insoluti – Risarcimento del danno – Nullità delle clausole contrattuali – Conformità all’originale dell’atto da notificare – Genericità delle censure – Rigetto – Irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14585-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 414/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RITENUTO

Che:
1.La (OMISSIS) Srl ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Cosenza con la quale:
a. era stata accolta la domanda spiegata da (OMISSIS) che, proprietaria di tre fondi siti in (OMISSIS), concessi in locazione ad uso commerciale alla societa’ odierna ricorrente, aveva chiesto la sua condanna alla esecuzione dei lavori necessari per la riapertura della finestra sita nel vano bagno di un locale facente parte della complessiva proprieta’ locata ed il pagamento delle somme dovute per i canoni insoluti, oltre che le spese tributarie ed il risarcimento dei vari danni subiti;
b. era stata parzialmente accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla societa’ odierna ricorrente, con la dichiarazione di nullita’ delle clausole contrattuali che escludevano la produzione degli interessi sulle somme versate a titolo di deposito cauzionale, respingendola per il resto e condannando la societa’ alla rifusione delle spese di lite.
1.1.Per cio’ che interessa in questa sede, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello ritenendolo tardivo, in quanto proposto oltre il termine “breve” di trenta giorni, decorrenti dalla notifica della sentenza a mezzo PEC, notifica della quale la societa’ aveva eccepito la nullita’, assumendo che sulla “relata”, nonostante la diversa notazione sulla copia stampata, non era stata apposta la firma digitale dell’avvocato notificante e che, in via residuale, doveva applicarsi il termine “lungo” di cui all’articolo 327 c.p.c..
2. La parte intimata ha resistito con controricorso.
3. La trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

Che:
1. Con unico articolato motivo, la societa’ ricorrente deduce, ex articolo 360 co 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 3 bis e 11 della L. 53/1994 e degli articoli 125,148 e 156 c.p.c..
1.1. Assume, al riguardo:
a. che in data 31.5.2017 era stato trasmesso dal difensore della controparte un messaggio di posta elettronica certificata contenente la comunicazione P.E.C. per la notificazione della sentenza del Tribunale di Cosenza, a cui erano allegati i file della relata di notifica in formato nativo digitale e della copia informatica per immagine di essa, senza alcuna attestazione di conformita’;
b. al file della relata di notifica ed a tutti gli altri file allegati al messaggio di PEC, nonostante la diversa notazione riportata sulla copia analogica per stampa prodotta dalla difesa della controparte, non veniva apposta la firma digitale dell’avvocato notificante;
c. il suddetto file della relata di notifica veniva allegato con estensione pdf semplice e non con estensione “p7m” o “pdf” oppure “pdf” ma con eventuale aggiunta del suffisso “signed” al nome del file tanto da presentarlo come “nomefile-signed-pdf”: assume che, pur condivisibile la recente pronuncia di questa Corte relativa alla validita’ delle firme digitali CAdES e PAdES ritenute equivalenti a quelle previste dalla normativa in vigore (richiama, al riguardo, Cass. SU 10266/2018), affinche’ il file di notifica potesse considerarsi validamente sottoscritto, doveva ritenersi pero’ necessaria almeno una di tali firme digitali, del tutto assenti nel caso di specie.
1.2. Contesta, in buona sostanza, la statuizione della Corte territoriale che aveva ritenuto che la mancanza della firma digitale del difensore nella relata di notificazione non rilevasse ai fini della validita’ di essa; ed assume che tale orientamento si poneva in contrasto con quanto predicato dall’articolo 125 c.p.c., secondo il quale tutti gli atti di parte dovevano essere sottoscritti dal difensore. 2. In via preliminare, il Collegio rileva la violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, in quanto parte ricorrente non ha “localizzato”, nel presente giudizio di legittimita’ e con riferimento specifico agli atti prodotti, la relata di notificazione della sentenza di primo grado di cui si discute.
2.1. Nemmeno ha dedotto di voler fare riferimento alla presenza di tali atti nel fascicolo d’ufficio della corte territoriale oppure in quello del giudizio di appello della controparte (in questo secondo caso o presente nel fascicolo de quo o prodotto dalla resistente) (cfr, sulla specifica questione, Cass. Sez. Un. 22726/2011).
3. Ma tanto premesso, la censura se fosse esaminabile sarebbe infondata.
3.1. Lo stesso appellante, infatti, pur rilevando l’assenza della firma digitale del difensore notificante, ha affermato che la copia stampata della relata di notifica riportava “la diversa annotazione” senza alcuna specificazione in ordine alle caratteristiche di essa: al riguardo, si osserva che questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), “la mancanza, nella relata, della firma digitale dell’avvocato notificante non e’ causa d’inesistenza dell’atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell’esecutore della notifica, come la riconducibilita’ della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell’atto e, dunque, lo scopo legale della notifica (cfr. Cass. 6518/2017).
3.2. Ed e’ stato chiarito, in motivazione (cfr. pag. 3 della sentenza citata), che “la notificazione a mezzo PEC e’ un documento diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell’avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario, senza che abbia limitato i diritti difensivi della parte ricevente. Infatti, questa Corte ha stabilito che il difetto della firma non e’ causa di inesistenza dell’atto, ed ha anzi affermato la surrogabilita’ di quella prescrizione attraverso altri elementi capaci di far individuare l’esecutore di esso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 2015)”.
3.3. Orbene, nella specie, nella notificazione effettuata a mezzo PEC la mancata firma digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilita’ alla persona del difensore, attraverso la sua indicazione e l’accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale.
3.4. Del resto, questa Corte ha affermato che “l’irritualita’ della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullita’ se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anziche’ “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato cosi’ il raggiungimento dello scopo legale” (cfr. Cass. Sez. U 7665/2016 ed, in termini, Cass. 3805/2018).
3.5. Ne’ puo’ ritenersi utile, per una diversa decisione, l’argomento, di tenore “letterale”, portato dal riferimento all’articolo 125 c.p.c. e, dunque, alla inclusione della notifica fra gli atti processuali di parte che necessitano della sottoscrizione del difensore, in quanto, da una parte, il richiamo appare improprio non potendosi considerare tale (e cioe’ ” atto processuale”) il prodotto dell’esercizio della funzione notificatoria del difensore, e, dall’altra, il Collegio ritiene che comunque, l’elencazione della norma richiamata sia tassativa, e non possa essere estesa ai documenti che fanno parte di un procedimento, con piu’ passaggi, come quello per via telematica per il quale e’ sufficiente che venga attestata la conformita’ all’originale dell’atto da notificare (cfr. Cass. 26102/2016).
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
5. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
6. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui e’ tenuto per il ricorso proposto, a norma del comma Ibis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui e’ tenuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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