Appello incidentale e le eccezioni superate o assorbite

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 33776.

Appello incidentale e le eccezioni superate o assorbite

In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell’articolo 346 del Cpc.

Ordinanza|| n. 33776. Appello incidentale e le eccezioni superate o assorbite

Data udienza  23 novembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Proprietà – Consegna della chiave – Infondatezza della domanda – Domanda riconvenzionale per i danni derivanti dall’eventuale accoglimento della domanda principale – Compravendita – Prova dell’usucapione – Diritti autodeterminati – Trasferimenti per atti notarili – Art.1159 c.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

Dott. ROLFI Federico – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12721/2022 R.G. proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 224/2022 depositata il 22/02/2022;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Appello incidentale e le eccezioni superate o assorbite

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) citava in giudizio (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Lecce, rivendicando la comproprieta’ della scala di un immobile in (OMISSIS). Lamentava come il convenuto a far data da (OMISSIS) avesse dapprima sostituito il portone esterno della scala apponendovi una nuova serratura e, successivamente, dopo aver rifiutato la consegna della chiave, murato dall’esterno, con una lastra in ferro, anche il portoncino di accesso al pianerottolo, portoncino che, al termine della scala, consentiva l’accesso alla propria abitazione e, infine, avesse completamente murato la porta.

2. Si costituiva in giudizio il convenuto (OMISSIS) concludendo per la infondatezza della domanda e chiedendo integrarsi il contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), dal quale aveva acquistato il proprio immobile, per essere manlevato da ogni responsabilita’ nei confronti dell’attrice, spiegando altresi’ nei suoi confronti domanda riconvenzionale per i danni derivanti dall’eventuale accoglimento della domanda principale, danni quantificati in Euro 50.000,00.

3. A seguito della chiamata in causa autorizzata si costituiva in giudizio (OMISSIS) il quale deduceva come il (OMISSIS) fosse stato correttamente informato della comproprieta’ della scala da parte dell’agenzia immobiliare che aveva trattato la compravendita e che, vieppiu’, pochi giorni prima del rogito gli avesse chiesto di persuadere la (OMISSIS) (sua cugina) a rinunciare al diritto di accesso dalla scala comune. Concludeva chiedendo dichiararsi in capo a (OMISSIS) il diritto di comproprieta’ sulla scala oggetto di rivendica, nonche’ il diritto esclusivo di proprieta’ sul portone d’accesso alla abitazione, con rigetto della domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti dal convenuto.

4. il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda attorea, affermando la comproprieta’ della scala sul presupposto del raggiungimento della prova dell’usucapione di essa, accertando essere (OMISSIS) titolare di quota indivisa pari al 50% della proprieta’ del vano scala oggetto di causa, condannava (OMISSIS) alla consegna delle chiavi di accesso al portoncino di ingresso alla scala comune, nonche’ alla riduzione in pristino a sue spese dello stato dei luoghi “ante” 2013; rigettava ogni altra domanda.

5. (OMISSIS) proponeva appello avverso detta sentenza.

6. Resistevano al gravame (OMISSIS) e (OMISSIS).

7. La Corte d’Appello di Lecce accoglieva il gravame.

In particolare, evidenziava l’erronea applicazione del principio della domanda in relazione ai diritti autodeterminati. La Corte rilevava come effettivamente il Tribunale avesse accolto la domanda ritenendo che, controvertendosi in materia di diritti autodeterminati, identificati in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la rivendicata comproprieta’ potesse affermarsi giudicando raggiunta la prova della usucapione abbreviata mai dedotta in giudizio dall’attrice. Secondo la Corte d’Appello, in ogni caso, era necessaria l’allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso (nella specie, la usucapione), rispetto a quello (nella specie, contratto) posto inizialmente a fondamento della domanda.

Non risultava agli atti che parte attrice avesse mai invocato il diverso titolo (usucapione) rispetto alla rivendica della comproprieta’ della scala derivante da una serie di trasferimenti per atti notarili risalenti dalla edificazione nel 1908 al 1994 (ultimo atto di compravendita per Notaio (OMISSIS) del 06.08.1994). Nelle conclusioni dell’atto di citazione si agiva espressamente per la rivendica e mai la domanda risultava modificata, tantomeno integrata.

Sulla base di tale motivazione i primi due motivi di appello dovevano ritenersi fondati. L’accoglimento determinava l’assorbimento dei restanti due e, non essendo stata proposta impugnazione incidentale, neanche in via subordinata, non vi erano altre questioni su cui la Corte doveva pronunciarsi.

7. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

8. (OMISSIS) si e’ costituito con controricorso.

9. Le altre parti sono rimaste intimate.

10. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.

Appello incidentale e le eccezioni superate o assorbite

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione di legge per avere la Corte Territoriale erroneamente statuito che, proposta dall’attrice azione di rivendicazione della comproprieta’ di un immobile, fosse precluso il riconoscimento di tale diritto reale in forza di causa petendi non dedotta dall’attrice, quale l’usucapione ex articolo 1159 c.c., in violazione dei principi di diritto in tema di diritti “autodeterminati”, con erronea lettura della proiezione della causa petendi dell’esperita azione di rivendicazione correlata alla natura autodeterminata del diritto reale vantato – violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., erroneamente interpretato in fattispecie di riconoscimento di diritti “autodeterminati”, specificamente in riferimento all’articolo 1159 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Secondo la ricorrente non viola il divieto dello ius novorum in appello la deduzione della parte – ovvero il rilievo ex officio iudicis – di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio” (Cassazione civile sez. II, sent. 15/02/2022 n. 4937; conforme Cass. sent. 23/09/2019 n. 23565 che ha ribadito la rilevabilita’ ex officio, anche nel giudizio di appello, di un fatto costitutivo di un diritto appartenente alla categoria dei diritti autodeterminati (nonche’ Cass. sent. 5/10/2009 n. 21257).

Pertanto, la Corte Territoriale avrebbe dovuto ritenere ammissibile il riconoscimento del diritto di comproprieta’, di cui l’attrice (OMISSIS) aveva chiesto il riconoscimento con l’azione di rivendicazione, quale accertato dal Tribunale che ha accolto la domanda formulata da (OMISSIS) e per l’effetto ha accerta che (OMISSIS) e’ titolare di quota indivisa pari al 50% della proprieta’ del vano scala anche se in virtu’ di una “causa petendi” non dedotta dall’attrice, e riconosciuta ex officio dal Tribunale, in ossequio all’innanzi citato uniforme insegnamento della Corte di Cassazione sui diritti autodeterminati.

La Corte territoriale, invece, ha erroneamente statuito che, proposta dall’attrice azione di rivendicazione della comproprieta’ di un immobile, fosse precluso il riconoscimento di tale diritto reale in forza di causa petendi non dedotta dall’attrice.

1.1 Il primo motivo di ricorso e’ fondato.

La sentenza della Corte d’Appello non ha tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte in tema di diritti autodeterminati. Secondo l’orientamento del tutto consolidato, infatti, la proprieta’ e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti “autodeterminati”, individuati, cioe’, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto si’ come rappresentato dal bene che ne forma l’oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo – contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. – che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l’effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell’attore – ovvero il rilievo “ex officio iudicis” – di un fatto costitutivo diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio, ma comunque logicamente connesso col petitum. (Nella specie, e’ stata ritenuta ininfluente, sotto il profilo della novita’ della domanda, la circostanza che il convenuto, nell’esperire in via riconvenzionale un'”actio confessoria servitutis”, in primo grado avesse dedotto l’esistenza di una servitu’ volontaria e, in grado di appello, di una servitu’ per destinazione del padre di famiglia) (Sez. 2 -, Sentenza n. 23565 del 23/09/2019, Rv. 655355 – 01).

Il principio ora citato vale tanto piu’ in un caso come quello in esame in cui il rilievo “ex officio iudicis” e’ avvenuto ad opera del giudice di primo grado che ha accolto la domanda attorea ritenendo che l’attrice avesse la comproprieta’ della scala sul presupposto del raggiungimento della prova dell’usucapione di essa e che trattandosi di un diritto autodeterminato, questo deve identificarsi con il suo contenuto e non con il titolo con cui viene fatto valere (ex plurimis per una applicazione del suddetto principio vedi Sez. 2, Ord. n. 32858 del 2022, Rv. 666417 – 02).

2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: Nullita’ della sentenza per omessa pronuncia da parte della Corte Territoriale in ordine alla domanda di riconoscimento del diritto di comproprieta’ di (OMISSIS) sulla scala che dall’ingresso a piano terra al (OMISSIS) conduce alla abitazione di sua proprieta’ al primo piano, ritenuta assorbita dal Tribunale e riproposta da (OMISSIS) ex articolo 346 c.p.c. (violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

L’appellata (OMISSIS) aveva tempestivamente ed espressamente riproposto ex articolo 346 c.p.c., nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello (quindi nel primo scritto difensivo, ed alla prima udienza) la domanda volta ad accertare, e dichiarare che ella era titolare del diritto di comproprieta’ sulla scala di cui sopra e del diritto di proprieta’ esclusiva sul portone d’accesso alla propria abitazione.

Il Tribunale non si era pronunciato in ordine a tale domanda, perche’ ritenuta assorbita dal riconoscimento del bene della vita invocato da (OMISSIS) – la comproprieta’ della scala di che trattasi – in virtu’ dell’usucapione.

La Corte d’Appello, invece, ha ritenuto di non potersi pronunziare, non essendo stata proposta impugnazione incidentale, neanche in via subordinata, e dunque, ha completamente “ignorato” la domanda proposta dalla (OMISSIS) con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, e riproposta ex articolo 346 c.p.c., nel giudizio di appello quale parte vittoriosa in primo grado.

I ricorrenti censurano l’omessa pronuncia in ordine a tale domanda riproposta e la conseguente nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., che impone al Giudice di pronunciare su tutta la domanda e quindi su tutti i motivi di appello e su tutte le domanda assorbite dalla pronuncia gravata e riproposte.

2.1 Il secondo motivo di ricorso e’ fondato.

La Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto che fosse onere della ricorrente proporre appello incidentale in relazione alle domande non accolte dal giudice di primo grado in quanto ritenute assorbite dall’accoglimento della domanda ad altro titolo come sopra evidenziato.

Deve invero ribadirsi che: In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma e’ soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volonta’ di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell’articolo 346 c.p.c. (ex plurimis Sez. 1, Ord. n. 25840 del 2021, Rv. 662488 – 01).

3. Si impone pertanto l’accoglimento dei motivi di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

Appello incidentale e le eccezioni superate o assorbite

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *