Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28958.
Appalto quando deve intendersi verificata la scoperta dei vizi alla quale ancorare la denunzia del committente
In tema di appalto, al fine di stabilire, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., quando deve intendersi verificata la scoperta dei vizi, alla quale ancorare la denunzia del committente, che, a sua volta, costituisce il “dies a quo” del termine annuale di prescrizione, il termine di un anno per la denuncia medesima del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dalla citata disposizione a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo. Infatti, non potendosi onerare il danneggiato di proporre, senza la dovuta prudenza, azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi dall’appaltatore, solo all’atto dell’acquisizione di idonei accertamenti tecnici (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, omettendo completamente di compiere tale accertamento, aveva accolto in sede di gravame l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società venditrice-appaltatrice, e, di conseguenza, respinto la domanda che l’originaria attrice aveva proposto contro quest’ultima al fine di conseguire, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., il risarcimento dei danni provocati da infiltrazioni di umidità che avevano interessato l’appartamento oggetto di compravendita)
Ordinanza|| n. 28958. Appalto quando deve intendersi verificata la scoperta dei vizi alla quale ancorare la denunzia del committente
Data udienza 5 ottobre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Contratti – Appalto – Rovina e difetti di cose immobili – Responsabilità del costruttore – Pericolo di rovina o esistenza di gravi difetti di costruzione – del Termine di decadenza del committente – “Dies a quo” – Dalla scoperta – Individuazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Presidente
Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. AMATO Cristina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 10011/2019 proposto da:
(OMISSIS), quale coerede di (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS), E (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 5997/2018 depositata il 27.9.2018;
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Lorenzo Orilia.
Appalto quando deve intendersi verificata la scoperta dei vizi alla quale ancorare la denunzia del committente
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5997/2018 resa pubblica il 27.9.2018, ha accolto il gravame proposto dalla societa’ venditrice (OMISSIS) contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Viterbo – sez. dist. Civita Castellana n. 91/2013) e, ribaltando integralmente l’esito del giudizio di merito, ha respinto la domanda che l’originaria attrice (OMISSIS) aveva proposto nell'(OMISSIS) contro la societa’ per conseguire, ai sensi dell’articolo 1669 c.c., il risarcimento dei danni provocati da infiltrazioni di umidita’ nell’appartamento da lei acquistato.
Per giungere a tale conclusione, la Corte di merito, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla societa’ venditrice-appaltatrice osservando che la denunzia dei vizi fu fatta nel (OMISSIS) e che i sopralluoghi eseguiti successivamente dall’impresa sulla terrazza non dettero luogo all’esecuzione di nuove opere preordinate all’eliminazione del fenomeno infiltrativo, ma solo ad un controllo della funzionalita’ della guaina impermeabilizzante. Pertanto, secondo la Corte territoriale, non era ipotizzabile che a decorrere dall’ultimo accertamento del (OMISSIS) fosse iniziato un nuovo termine per la denunzia dei vizi.
Ad avviso della Corte capitolina, l’azione risarcitoria avrebbe dovuto dunque essere intrapresa entro il mese di (OMISSIS) o, al massimo, entro il mese di (OMISSIS), epoca a cui risale l’ultimo contraddittorio tra la proprietaria e l’impresa, mentre la citazione di primo grado risale ad (OMISSIS).
2. Contro tale sentenza ha proposto cinque motivi di ricorso (OMISSIS) (costituitosi nel giudizio di appello, quale coerede della (OMISSIS), nelle more deceduta).
Resiste con controricorso la (OMISSIS) srl.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Appalto quando deve intendersi verificata la scoperta dei vizi alla quale ancorare la denunzia del committente
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Con il primo motivo, si denunzia la violazione dell’articolo 1669 c.c. (nella rubrica, a pag. 13 del ricorso, per errore di stampa, e’ indicato l’articolo “1169”), per avere la Corte d’Appello omesso di considerare che, secondo la giurisprudenza, il termine di un anno per la denunzia dei vizi decorre dalla “completa conoscenza” degli stessi, non potendosi onerare la parte danneggiata costringendola ad avviare mere azioni esplorative al fine di evitare l’eccezione. Rileva che nel caso in esame la piena conoscenza dei difetti costruttivi si e’ avuta soltanto con l’espletamento della consulenza tecnica svoltasi nel corso del giudizio di primo grado.
1.2 Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia vizi di motivazione e omessa valutazione di risultanze istruttorie in ordine alle eccezioni proposte dall’appellante, avendo omesso l’esame d fatti decisivi per il giudizio.
2 Il primo motivo di ricorso e’ fondato ed il suo accoglimento assorbe logicamente l’esame del secondo.
In caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo l’articolo 1669 c.c., prevede una responsabilita’ decennale dell’appaltatore, ancorando pero’ la relativa azione del committente a precisi termini di decadenza e prescrizione.
Infatti, il comma 1, pone un termine di decadenza, laddove prevede che la denunzia deve esser fatta entro un anno dalla scoperta dei vizi. Il comma 2, a sua volta, pone un termine di prescrizione del diritto, che va azionato entro un anno dalla denunzia.
La Corte viene oggi chiamata a stabilire quando deve intendersi verificata la scoperta dei vizi, a cui ancorare la relativa denunzia, che a sua volta, costituisce il dies a quo del termine annuale di prescrizione.
La questione non e’ nuova, perche’ nella giurisprudenza di legittimita’ trovasi ripetutamente affermato il principio secondo cui la scoperta dei vizi si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravita’ dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo (cfr. tra le tante, Sez. 2 -, Ordinanza n. 13707 del 18/05/2023 Rv. 667805; Sez. 2 -, Ordinanza n. 777 del 16/01/2020 Rv. 656833; Sez. 2 -, Ordinanza n. 24486 del 17/10/2017 Rv. 645800; Sez. 2, Sentenza n. 4622 del 29/03/2002 Rv. 553388; nello stesso senso v. anche Sez. 2, Sentenza n. 11034 del 2022 non massimata ove viene ribadito che, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, dovra’ ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi dall’appaltatore, solo all’atto dell’acquisizione di idonei accertamenti tecnici).
Nel caso in esame, un siffatto accertamento e’ stato completamente omesso dalla Corte territoriale che ha invece ritenuto di focalizzare la sua attenzione unicamente sulle date delle segnalazioni del committente all’impresa e sulle date degli interventi di verifica eseguiti in loco, per giungere poi alla conclusione che la data della denunzia andava ancorata al (OMISSIS) o al piu’ al (OMISSIS) (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
La sentenza va dunque cassata per nuovo esame.
Il giudice di rinvio, che si individua nella medesima Corte territoriale in diversa composizione soggettiva, si atterra’ ai principi di diritto sopra richiamati e, all’esito, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione soggettiva.
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