Appalto quando deve intendersi verificata la scoperta dei vizi alla quale ancorare la denunzia del committente

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28958.

Appalto quando deve intendersi verificata la scoperta dei vizi alla quale ancorare la denunzia del committente

In tema di appalto, al fine di stabilire, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., quando deve intendersi verificata la scoperta dei vizi, alla quale ancorare la denunzia del committente, che, a sua volta, costituisce il “dies a quo” del termine annuale di prescrizione, il termine di un anno per la denuncia medesima del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dalla citata disposizione a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo. Infatti, non potendosi onerare il danneggiato di proporre, senza la dovuta prudenza, azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi dall’appaltatore, solo all’atto dell’acquisizione di idonei accertamenti tecnici (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, omettendo completamente di compiere tale accertamento, aveva accolto in sede di gravame l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società venditrice-appaltatrice, e, di conseguenza, respinto la domanda che l’originaria attrice aveva proposto contro quest’ultima al fine di conseguire, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., il risarcimento dei danni provocati da infiltrazioni di umidità che avevano interessato l’appartamento oggetto di compravendita)

Ordinanza|| n. 28958. Appalto quando deve intendersi verificata la scoperta dei vizi alla quale ancorare la denunzia del committente

Data udienza 5 ottobre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti – Appalto – Rovina e difetti di cose immobili – Responsabilità del costruttore – Pericolo di rovina o esistenza di gravi difetti di costruzione – del Termine di decadenza del committente – “Dies a quo” – Dalla scoperta – Individuazione

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