Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 giugno 2024| n. 16075.
Appalto privato e l’obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori
In tema di appalto privato, l’obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori, non determina la contitolarità del debito contributivo ma la “responsabilità di garanzia” del coobbligato committente, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003; ne consegue che il predetto, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest’ultimo per l’intero importo pagato.
Ordinanza|10 giugno 2024| n. 16075. Appalto privato e l’obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori
Data udienza 8 marzo 2024
Integrale
Tag/parola chiave: Appalto (contratto di) – Corrispettivo – Determinazione appalto – Obbligazione collaterale di versamento dei trattamenti previdenziali e retributivi ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 – Natura – Responsabilità di garanzia del coobbligato – Inadempimento del debitore principale – Conseguenze.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. AMATO Cristina – Consigliere-Rel.
Dott. CAPONI Remo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13851/2019 R.G. proposto da:
(…) Srl, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (…), presso lo studio dell’avvocato SC.AN. (Omissis), rappresentata e difesa dall’avvocato BE.MA. (Omissis);
– ricorrente –
contro
An.De., (…) IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA n. 1545/2019 depositata il 09/04/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2024 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
lette le conclusioni scritte rese dal Sostituto Procuratore Generale nella persona del dott. Mauro Vitiello.
Appalto privato e l’obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori
RILEVATO CHE:
1. (…) Srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova in data 17.10.2008 a favore della Cooperativa Movimentazione Trasporti Scarl (“(…)”), in liquidazione, per l’importo di Euro 99.978,41 (oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2001, n. 231) avente ad oggetto il mancato pagamento del saldo di fatture emesse nel periodo 30.04.2007 – 31.07.2007 a fronte di servizi resi da (…) a (…) Srl presso la sede di quest’ultima per attività di assemblaggio, rasaerba e servizi di facchinaggio concordati nel contratto di subappalto sottoscritto tra le parti in data 02.11.2004.
1.1. A sostegno dell’opposizione, (…) Srl eccepiva nel merito l’inadempimento dell’opposta agli obblighi contrattuali e di legge, avendo (…) violato il disposto di cui all’art. 6, commi 3, 4, 5, e 6 del contratto di subappalto, che prevedeva – a pena di risoluzione contrattuale – l’obbligo per il sub-appaltatore di osservare nei confronti del proprio personale dipendente, compreso quello legato da rapporto di lavoro autonomo, le norme retributive e previdenziali obbligatorie di legge e di CCNL, nonché l’impegno di esibire al sub-committente i DURC comprovanti l’avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali.
1.1.1. A seguito di un’ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia, (…) Srl – nella sua qualità di coobbligato in solido ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 e dell’art. 1676 cod. civ. – aveva ricevuto notifica del verbale di accertamento dell’INPS in data 08.08.2008, per il pagamento dell’importo complessivo di Euro 176.332,00. In data 04.12.2008 (…) Srl versava all’INPS la somma di Euro 125.915,00 al netto dei contributi versati da (…) per la gestione separata INPS. Pertanto, a fronte del richiesto importo di Euro 99.978,41 oggetto dell’ingiunzione, l’opponente eccepiva di aver pagato all’INPS la somma sopraindicata deducendola quale controcredito di regresso in compensazione, e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
1.2. Il Tribunale di Padova rigettava le domande formulate in via riconvenzionale ritenendo che non sussistessero le condizioni di liquidità e di esigibilità del credito per poter ritenere operante la compensazione legale tra l’importo pagato da (…) Srl all’INPS in adempimento di un obbligo asseritamente gravante su (…) e l’importo oggetto dell’ingiunzione.
2. (…) Srl impugnava la pronuncia del Tribunale innanzi alla Corte d’Appello di Venezia che, in parziale accoglimento del gravame, revocava il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova a favore di (…); condannava (…) Srl a corrispondere a favore di (…) l’importo di Euro 99.978,41 detratta la somma dovuta da (…) a (…) Srl a titolo di regresso per la somma di Euro 41.971,66 (pari ad 1/3 della somma complessiva versata da (…) all’INPS); compensava per la quota di 1/2 le spese di lite, condannando (…) Srl al pagamento della quota residua in favore di An.De., intervenuto in giudizio in qualità di cessionario del credito vantato da (…).
A sostegno della sua decisione la Corte d’Appello osservava che:
– l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. si appalesa infondata in quanto contraria a buona fede, atteso che le deduzioni di parte opponente si appuntano sull’asserito inadempimento della Cooperativa ad obblighi derivanti da clausole del medesimo contratto diverse da quelle riguardanti il pagamento dei corrispettivi: l’eccezione sollevata da (…) Srl era, quindi, diretta a portare all’attenzione del giudicante un tema diverso da quello relativo alla contestazione del quantum di cui al decreto ingiuntivo opposto (ossia la questione dell’assolvimento degli obblighi retributivi e previdenziali da parte di (…)). A fronte della domanda di pagamento svolta dalla ricorrente, per l’importo specificamente indicato in Euro 99.978,41, (…) Srl avrebbe, quindi, dovuto prendere posizione offrendo al giudice elementi di prova idonei a contrastare la pretesa non solo nell’an ma anche nel quantum;
– i soggetti obbligati in solido al pagamento delle somme accertate come dovute all’Inps erano tre, ossia – oltre alla (…) quale datore di lavoro – la (…) Spa, che aveva appaltato la fornitura delle prestazioni e dei servizi in questione alla (…) Srl, la (…) Srl, che a sua volta aveva appaltato le medesime attività alla (…) la quale avrebbe, poi, messo a disposizione della seconda il proprio personale per l’esecuzione dell’appalto presso la sua sede. (…) Srl ha, dunque, liberato gli altri condebitori solidali acquisendo contestualmente la legittimazione ad agire in via di regresso nei confronti degli stessi secondo il disposto di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Tuttavia, la domanda di restituzione elevata da (…) Srl non può ritenersi fondata laddove venga in considerazione l’intera somma versata all’INPS di Euro125.915,00: invero, l’individuazione da parte dell’ente accertatore di un debito a carattere solidale gravante su tre distinti soggetti implica che l’appellante abbia titolo di agire in via di regresso nei limiti di 1/3 della somma complessiva versata e, pertanto, per il solo limitato importo di Euro 41.971,76. Credito che deve considerarsi esistente e liquido, in quanto comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio da (…) Srl;
– l’azione di regresso era stata già formulata nella domanda riconvenzionale in primo grado a cura dell’opponente, entrando così a far parte del thema decidendum;
– contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, il controcredito di (…) non è illiquido, ed è altresì esigibile: pertanto, nei limiti come sopra definiti, può essere opposto in compensazione con il credito di (…); trattandosi di crediti aventi il carattere dell’autonomia (ossia non legati da nesso di sinallagmaticità), si può fare ricorso alla compensazione propria di cui all’art. 1241 cod. civ.
3. La sentenza della Corte d’Appello veniva impugnata da (…) Srl e il ricorso affidato a tre motivi.
Restavano intimati An.De. e (…) – Cooperativa Movimentazione Trasporti in liquidazione.
Il Sostituto Procuratore Generale si esprimeva in favore dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, ritenendo pienamente legittima l’eccezione di inadempimento e fondata la richiesta di surrogazione ex art. 1203 comma 1, n. 3) cod. civ.
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CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo si deduce vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto anche in ordine all’art. 1460 cod. civ., all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e dallo stesso art. 1676 cod. civ.). Con due diverse censure, la ricorrente: i. ritiene ingiusta la qualifica dell’eccezione di inadempimento come contraria a buona fede, in quanto si tratta di istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive che si estende a tutte le obbligazioni contrattuali, comprese quelle cosiddette collaterali; ii. errata la limitazione del credito da regresso ad 1/3 di quanto corrisposto all’INPS poiché (…) Srl era tenuta in solido con il debitore principale a titolo di garanzia (ex art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003) e, pertanto, il suo regresso per l’intera somma versata riposava sull’art. 1203, n. 3), cod. civ. e non parziariamente sull’art. 1299 cod. civ.
2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto anche in ordine al pagamento di obbligazione solidale di debito anche ex art. 1299 e 1302, in relazione all’art 1203, n. 3), cod. civ.). Non risulta contestato che la ricorrente fosse “tenuta per altri” a pagare la somma di Euro 125.915,00 versata all’INPS, trattandosi di debito da mancata contribuzione previdenziale che gravava su (…) quale obbligata principale, (…) Srl essendo un fideiussore con surroga legale e diritto al regresso per l’intero, ex art. 1203, n. 3, cod. civ. È, dunque, viziata la statuizione del giudice di seconde cure laddove riconosce il titolo di agire dell’allora appellante in via di regresso nei limiti di 1/3 della somma complessiva versata.
3. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi sollevano questioni in stretto rapporto di pregiudizialità logica, e sono fondati.
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3.1. Occorre, innanzitutto, chiarire la natura e la fonte dell’obbligazione solidale di (…) Srl nei riguardi dell’INPS. Correttamente, peraltro, la Corte d’Appello ne aveva ricostruito la fonte: l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 vigente ratione temporis (come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911), così recitava: “In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.
L’art. 1657 cod. civ. recita: (Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente): “Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
3.1.1. Rispetto all’art. 1657 cod. civ., la disposizione del D.Lgs. n. 276 del 2003 ha riguardo non solo ai crediti retributivi, ma anche a quelli contributivi maturati dai lavoratori nei confronti dell’ente previdenziale in rapporto all’attività prestata. Inoltre, viene eliminato il limite del debito del committente nei confronti dell’appaltatore, purché l’ente previdenziale agisca nei confronti del committente entro due anni dalla data di cessazione del contratto. Quest’ultima disposizione lascia chiaramente intendere che il soggetto obbligato principale è il datore di lavoro, che sia il committente ovvero l’appaltatore. La responsabilità solidale ex lege sorge in capo al committente e/o al subappaltatore al verificarsi delle condizioni poste dalla legge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa del datore di lavoro, richiede solo l’esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all’ambito di operatività della norma e l’inadempimento da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi contributivi verso i dipendenti (Cass. n. 24981 del 2022, in motiv., punto 2). La ratio dell’art. 29 D.Lgs. n. 273 del 2003, quindi, è quella di evitare che la dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione delle prestazioni vada a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2169 del 25/01/2022, Rv. 663670-01; Corte cost., sentenza n. 254 del 06.12.2017).
Il Legislatore ha in tal modo inteso orientare le scelte dei soggetti committenti verso appaltatori affidabili, realizzando una sorta di “codatorialità sostanziale”, nell’ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestione debitoria del rapporto di lavoro in quanto, in definitiva, l’appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7815 del 10/03/2022, Rv. 664123 – 01), che comporta la surrogazione di diritto ai sensi dell’art. 1203, n. 3 cod. civ. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25685 del 01.12.2011, in motivazione; Cass. n. 22860/2007).
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3.1.2. Da tanto deriva l’inammissibilità della contitolarità del debito contributivo, e la diversa prospettazione della “responsabilità di garanzia” del coobbligato: ne consegue che la surrogazione per l’intero del debito onorato nei riguardi dell’INPS si trasforma in ripartizione della perdita (ex art. 1299, comma 2, cod. civ.) solo qualora il condebitore solidale ((…) nel caso di specie) fosse insolvente.
Né questa interpretazione può dirsi smentita dalla lettera del nuovo comma 2 dell’art. 29 in esame, che fa riferimento all’esercizio dell’azione di regresso (non di “surrogazione”) nei confronti del co-obbligato, posto che i due termini (regresso e surrogazione) sono utilizzati dalla giurisprudenza in modo intercambiabile.
3.2. Nel caso che ci occupa, in effetti, afferma la stessa Corte territoriale che dal verbale di accertamento notificato dall’INPS a (…) Srl non risultavano questioni pendenti tra i lavoratori e la (…) per retribuzioni non pagate, che trovassero ragione nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa conclusi dalla stessa appaltatrice con i lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto di appalto intercorso tra (…) e (…) Srl (v. sentenza p. 17, ultimo capoverso; p. 18, 1° capoverso); inoltre, il giudice di seconde cure fa cenno ad una pronuncia del Tribunale di Padova con la quale era stata accertata, in altra e diversa controversia giudiziale, l’insussistenza del vincolo di subordinazione tra la (sub)committente e i lavoratori impiegati da (…) per l’esecuzione dell’appalto (v. sentenza p. 19, 2° capoverso).
3.2.1. Chiarito che si trattava di un debito di garanzia dovuto da (…) Srl all’INPS a tutela dei lavoratori arruolati da (…) (con contratti di collaborazione coordinata e continuativa), esso ben poteva essere vantato per l’intero – come contro-credito nei confronti della subappaltatrice (…) – dall’opponente in sede di compensazione giudiziale propria (stante la diversità dei crediti non legati da nesso di sinallagmaticità, sebbene sorti nell’ambito di un unico rapporto obbligatorio), in cui entrambi i crediti sono liquidi ed esigibili (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28855 del 05/12/2008, Rv. 605789-01, cit. dalla Corte d’Appello, conf. da: Cass. Sez. L, Sentenza n. 14688 del 29/08/2012, Rv. 623624-01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16800 del 13/08/2015, Rv. 636862-01).
3.3. Alla luce dell’interpretazione della normativa citata in funzione di responsabilità di garanzia e di affermazione della responsabilità principale dell’appaltatrice nella sua qualità di datore di lavoro devono, dunque, essere interpretate anche le pattuizioni contenute nel contratto di (sub)appalto intercorso tra (…) Srl e (…), che attribuiscono all’appaltatrice ((…)) l’obbligo di osservare, nei confronti del personale dipendente come degli ausiliari autonomi, tutte le norme retributive, previdenziali ed assistenziali obbligatorie (art. 6 contratto del 02.11.2004).
Tale pattuizione avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a verificare la sussistenza della prova, di cui era onerato l’appaltatore, dell’esatto adempimento da parte sua delle obbligazioni sue proprie, ivi comprese quelle “accessorie” richieste dalla normativa a tutela dei lavoratori rispetto alla prestazione principale di realizzazione dei servizi, al fine di valutare la fondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata da (…) Srl (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4079 del 09/02/2022, Rv. 663824-01).
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3.4. La sentenza merita, pertanto, di essere cassata, e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello che si atterrà ai principi interpretativi sopra esposti nel valutare la responsabilità di (…) e riconoscere l’integralità del credito per surrogazione di (…) Srl in sede di compensazione giudiziale.
Spetta, altresì, al giudice del rinvio statuire sulle spese del presente giudizio.
4. Con il terzo motivo si deduce vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti). La ricorrente evidenzia che nella copia del verbale del Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale dell’INPS di Padova versata in atti emergeva chiaramente che (…) fosse obbligata principale rispetto alle omissioni contributive contestate: se, pertanto, tale verbale fosse stato adeguatamente esaminato dalla Corte territoriale, essa avrebbe riconosciuto il diritto di (…) Srl di ottenere in restituzione a titolo di regresso l’integralità della somma versata, e non 1/3 di essa.
4.1. Avendo il Collegio accolto i primi due motivi del ricorso, il terzo si dichiara assorbito.
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P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio;
dichiara assorbito il terzo motivo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, l’8 marzo 2024.
Depositata in cancelleria il 10 giugno 2024.
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