Appalto ed il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore e il direttore dei lavori

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|15 marzo 2024| n. 7057.

Appalto ed il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore e il direttore dei lavori

In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’articolo 2055 del Cc, il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.

Sentenza|15 marzo 2024| n. 7057. Appalto ed il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore e il direttore dei lavori

Data udienza 8 febbraio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: APPALTI – Difformità e vizi dell’opera – Vincolo di responsabilità solidale tra appaltatore e direttore dei lavori – Fondamento – Articolo 2055 del Cc. (Cc, articoli 1667, 1669 e 2055)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere-Rel.

Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Pe.Pa., rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati Se.An. e Gr.Gi., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Fe.Gi. in Roma, via (…).

– ricorrente –

contro

(…) di Ca.El. & C. Snc, con sede in C, in persona del legale rappresentante sig.ra Ca.El., C.B.R. di Co.La. & C. Snc, con sede in C, in persona del legale rappresentante, e Pa.Ga., rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Ca.Mo., elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avvocato Sc.La. in Roma, via (…).

– controricorrenti –

e

E(…) Srl, con sede in C, in persona del legale rappresentante sig.ra Ma.Ma., rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso e ricorso incidentale dall’Avvocato Mo.Si., elettivamente domiciliata presso lo studio (…) e Associati Srl in Roma, (…).

– Controricorrente – Ricorrente incidentale –

e

Fr.St., rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Pe.Ni., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Ta.St. in Roma, via (…).

– controricorrente –

e

Bi.An., rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Pe.El., elettivamente domiciliata presso il suo studio in G, via (…)

– controricorrente –

e

(…) Spa, con sede in Trieste, in persona dei procuratori speciali dott. Ce.An. e Gh.Ma., rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Sp.Gi., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via (…).

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2337/2017 della Corte di appello di Firenze, pubblicata il 23 ottobre 2017.

Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2024 dal consigliere Bertuzzi Mario.

Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Celentano Carmelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale non condizionato proposto dalla società E(…), assorbiti i motivi condizionati.

Udite le difese svolte dall’Avvocato Se.An. per il ricorrente principale Pe.Pa., dall’Avvocato Ca.Mo. per i controricorrenti (…), C.B.R. e Pa.Ga., dall’Avvocato Mo.Si. per la controricorrente e ricorrente incidentale E(…), dall’Avvocato Pe.El. per la controricorrente Bi.An. e dall’Avvocato Po.Ro., per delega dell’Avvocato Sp.Gi., per la controricorrente (…) Assicurazioni.

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FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 2337 del 23 ottobre 2017 la Corte di appello di Firenze, per quanto qui ancora interessa, rigettò l’appello proposto da Pe.Pa. per la riforma della decisione di primo grado che lo aveva condannato, in via solidale con la B(…) Spa, ad effettuare la sostituzione della copertura di un capannone nelle porzioni di immobile degli attori e, in alternativa, al pagamento dei costi necessari per la esecuzione delle opere, quantificati in Euro 322.800,00, da ripartire in proporzione alle rispettive quote di proprietà degli istanti, nonché al risarcimento dei danni.

La causa era stata introdotta con distinti atti di citazione, poi riuniti in un unico giudizio, da Bo.Da., 4Pa,Ga. e dalle Snc C.B.R. di Co.La. e (…) di Ca.El., proprietari ciascuno di una porzione dell’immobile, nei confronti della B(…) Spa, Pe.Pa. S(…) Srl, Pe.Pa., Fr.St. e Bi.An., assumendo che la copertura del capannone, eseguita in forza di un contratto di appalto, presentava gravi difetti costruttivi, che avevano provocato il cedimento delle travi portanti, infiltrazioni d’acqua, sgretolamenti e parziali distacchi del rivestimento del tetto.

Nel corso del giudizio di primo grado vennero chiamate in causa la Srl E(…), su richiesta di Fr.St., e la (…) Assicurazioni Spa, su richiesta di Bi.An.

Con sentenza non definitiva n. 34 del 2009 il Tribunale respinse le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione sollevate dalle parti convenute e dichiarò il difetto di legittimazione attiva in capo a Bo.Da. Fece quindi seguito la sentenza n. 35 del 2011, che accolse le domande proposte nei confronti di Pe.Pa. e della società B(…) e le respinse nei confronti degli altri convenuti.

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Interposto gravame da parte del Pe.Pa., la Corte di appello confermò la decisione di primo grado.

Premesso che, come accertato dalla consulenza tecnica d’ufficio, i danni subiti dall’immobile trovavano causa nei vizi di costruzione delle travi utilizzate per la struttura e che il Pe.Pa. aveva ricoperto nel corso dell’esecuzione dell’opera i ruoli di progettista, direttore dei lavori ed addetto al calcolo delle strutture di cemento armato, la Corte territoriale affermò la responsabilità del professionista, unitamente alla società B(…), che aveva fabbricato le travi, per la ragione che le stesse erano da considerarsi non già manufatti di serie, ma erano state realizzate sulla base delle precise indicazioni e specifici calcoli forniti dal Pe.Pa.; in particolare, la Corte ritenne che il fatto che le travi non fossero manufatti di serie risultasse provato dalle seguenti circostanze: non risultava seguita per la loro realizzazione la procedura stabilita dalla normativa in materia per i manufatti di serie, che prevede l’inoltro da parte del costruttore di una specifica e dettagliata relazione al Ministero dei lavori pubblici; la consulenza tecnica d’ufficio aveva accertato che le travi erano state eseguite sulla base di un calcolo per strutture riferibile ad uno specifico capannone; mancavano su di esse i numeri seriali di contrassegno; il rapporto con l’impresa costruttrice dei suddetti manufatti era stato identificato, con statuizione ormai passata in giudicato in assenza di censure, come appalto. Decidendo sugli altri motivi di appello, la Corte fiorentina dichiarò che, diversamente da quanto da questi sostenuto, il Pe.Pa. non era stato incaricato della direzione dei lavori per il solo montaggio delle travi, ma anche per le opere strutturali, sicché era responsabile dei loro difetti di costruzione, essendo esse state realizzate sulla base dei suoi calcoli e delle sue indicazioni e che la sua condanna in via solidale con la società costruttrice era giustificata, pur in presenza di titoli di responsabilità differenti, dalla considerazione che ciascuno di essi aveva concorso alla produzione del danno e che la colpa, in mancanza di prove contrarie, era da attribuirsi in misura uguale.

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Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 7 maggio 2018, ha proposto ricorso Pe.Pa., affidato a quattro motivi.

Hanno notificato controricorso la Snc (…) di Ca.El. & C., la C.B.R. di Co.La. & C. Snc e Pa.Ga., nonché la E(…) Srl, che ha proposto anche ricorso incidentale sulla base di tre motivi, Fr.St., Bi.An. e la Spa (…) Assicurazioni.

Il P.M., il ricorrente e le parti controricorrenti, ad eccezione di Fr.St., hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va esaminata e quindi disattesa l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio sollevata dalla difesa di (…), per non essere stato il ricorso proposto e notificato anche nei confronti di Bo.Da., che compariva tra gli attori che hanno introdotto il giudizio di primo grado.

L’eccezione è infondata, atteso che la posizione di Bo.Da. risulta definita dalla sentenza della Corte di appello, che, pur riconoscendogli la legittimazione a proporre la domanda, l’ha tuttavia rigettata nel merito, sicché egli non solo non può essere considerato contraddittore rispetto al ricorrente, nei cui confronti avrebbe potuto perpetuare la sua pretesa solo attraverso una impugnazione autonoma, ma si trova in una posizione di sostanziale estraneità ed indifferenza rispetto al presente giudizio.

2. Il primo motivo del ricorso principale, proposto da Pe.Pa., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 9 della L. n. 1086 del 1971 e dell’art. 1.6 del D.M. 3 . 12. 1987, censurando la statuizione impugnata per avere escluso che le travi utilizzate per la costruzione della copertura del capannone, i cui difetti di realizzazione avevano prodotto i danni lamentati dagli attori, fossero manufatti di serie, così affermando la responsabilità del ricorrente per essere state le stesse eseguite sulla base dei suoi calcoli e delle sue indicazioni. Si assume al riguardo l’erroneità di tale qualificazione, atteso che la circostanza che il manufatto non corrisponda alla tipologia di serie depositata dall’impresa produttrice presso il Ministero dei lavori pubblici è irrilevante e non trasforma un manufatto di serie in un manufatto di produzione occasionale. In particolare, il manufatto di serie conserva tale sua qualità anche nel caso in cui sia stato realizzato con i necessari adattamenti alle esigenze del caso concreto. Il fatto che il Pe.Pa. avesse fornito alla B(…) gli elaborati ed i dati tecnici necessari per la realizzazione delle travi andava pertanto valutato e letto in questa prospettiva, tenuto conto che egli aveva assunto i compiti di progettista e direttore dei lavori di montaggio di tali strutture e non di direttore dei lavori della loro costruzione, che è figura questa affatto diversa, riferendosi al professionista designato all’interno dello stabilimento di produzione.

Appalto ed il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore e il direttore dei lavori

L’affermazione della Corte di appello non ha tenuto conto della distinzione operata dal D.M. 3. 12. 1987 tra manufatti di serie e manufatti occasionali, confermata anche dalla circolare n. 31104 del 16/03/1989, che inquadra i primi tra quelli il cui impiego è ripetitivo, facendo salvi eventuali adattamenti, e formano oggetto di produzione continua, avente tipologia industriale, ed i secondi tra quelli non aventi tali caratteristiche. Tale differenza, si aggiunge, è confermata dal provvedimento CNR UNI 10025 del 10.12.1998, recante Istruzioni per le strutture prefabbricate, dal D.M. 14.9.2005, contenente le Norme tecniche per le costruzioni, e dal successivo D.M. 14.1.2008, secondo cui per ” componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con tipologia ripetitiva e processi industrializzati, in tipologie definite e tipi di armature”.

Il motivo contesta infine il rilievo dato dalla Corte di appello al fatto che le travi sarebbero state costruite dalla B(…) in forza di un contratto di appalto, atteso che dalla qualificazione del contratto non può inferirsi la natura delle prestazioni che ne sono oggetto.

Il motivo è inammissibile e per il resto infondato.

In particolare le censure in ordine alla omessa applicazione e valutazione da parte della Corte di appello dei parametri in base ai quali, ai sensi della normativa di settore, i manufatti di cui si discute dovevano essere qualificati di serie, con conseguente imputabilità dei loro difetti costruttivi in capo alla sola impresa che li aveva realizzati, si infrange, risultandone assorbito, contro l’affermazione della Corte di appello secondo cui le travi di cui è causa erano state costruite dalla B(…) ” su precisi calcoli e indicazioni dell’ing. Pe.Pa.”, che aveva ” assunto anche il ruolo di direttore delle opere e calcolatore delle strutture di cemento armato”.

Trattasi, all’evidenza, di un tipico accertamento di fatto, di esclusiva competenza del giudice di merito, non sindacabile, in quanto tale, in sede di giudizio di legittimità. La censura sul punto è anche generica, limitandosi alla illustrazione in via generale dei criteri che differenziano i manufatti di serie da quelli realizzati ad hoc, senza calare tali tratti caratteristici nella fattispecie concreta; anche la deduzione che il professionista si sarebbe limitato ad indicare alla impresa costruttrice meri adattamenti dei manufatti alle esigenze della struttura esistente, non appare sorretta da sufficiente concretezza e specificità ed è priva di ogni richiamo agli elementi probatori acquisiti in causa.

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Da disattendere anche l’assunto circa l’irrilevanza dell’argomento della sentenza impugnata secondo cui la presenza di manufatti non di serie sarebbe confermata dalla tipologia del rapporto intrattenuto con la B(…), che il giudice di primo grado aveva qualificato contratto di appalto. Il ricorrente non sembra considerare che con tale affermazione la Corte di appello ha, da un lato, implicitamente escluso che nella specie ricorresse un contratto di vendita, che avrebbe confermato invece le caratteristiche di serie dei manufatti, e, dall’altro, che la prestazione dell’appaltatore consiste in un facere e presuppone la predisposizione di un progetto o comunque di istruzioni precise da parte del committente sull’oggetto e le caratteristiche dell’opera, elementi che portano ad escludere che nel caso di specie si trattasse di prodotti di serie e non specificatamente realizzati per la copertura del capannone.

Deve poi osservarsi che non risulta investito da censure il rilievo della Corte territoriale che ha escluso la serialità dei manufatti in ragione nella mancanza in essi di numeri di contrassegno ai fini della la loro identificazione.

Ne discende, sul piano processuale, che la statuizione censurata, anche nel caso in cui si ritenessero fondate le altre critiche sviluppate dal motivo, continuerebbe comunque ad essere sostenuta dalle ragioni, aventi carattere autonomo, fondate sulla natura del contratto intercorso con l’impresa costruttrice e sulla assenza nei manufatti dei numeri di serie.

Anche sotto questo profilo il motivo si presenta inammissibile.

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 1086 del 1971 e dell’art. 1.6 del D.M. 03.12.1987 e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, assumendo che, anche nel caso in cui si riconosca che le travi non erano un prodotto di serie, la Corte di appello avrebbe comunque dovuto mandare assolto il ricorrente da ogni responsabilità, per avere egli assunto il compito di direttore dei lavori limitatamente al montaggio delle strutture e non anche ai fini della loro realizzazione. L’affermazione di responsabilità, fondata sul rilievo che il Pe.Pa. aveva assunto la veste di direttore dei lavori della struttura in cemento armato, è errata, non tenendo conto del compito effettivo affidato all’odierno ricorrente.

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Anche questo motivo è inammissibile in quanto fondato su una premessa di fatto che trova smentita nell’accertamento compiuto dalla Corte di appello, laddove ha affermato che l’odierno ricorrente aveva “assunto anche il ruolo di direttore delle opere e calcolatore delle strutture di cemento armato ” e le travi erano state eseguite ” su precisi calcoli e indicazioni dell’ing. Pe.Pa.”. Come dedotto nella memoria dal Procuratore generale il mezzo si risolve in una mera contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito, inammissibile dinanzi al giudice di legittimità, che, attesi i suoi compiti, non può mai procedere ad una nuova valutazione dei fatti posti a fondamento della decisione di merito.

4. Con il terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della L. n. 1086 del 1971 e 1292 e seguenti cod. civ., il ricorrente lamenta di essere stato condannato in via solidale con l’impresa costruttrice delle travi e quindi per l’intero, assumendo che ai sensi dell’art. 3 della legge citata il direttore dei lavori ed il costruttore sono responsabili ” ciascuno per la parte di sua competenza ” e che ciò esclude che essi possano rispondere, in caso di accertamento della responsabilità di entrambi, in via solidale.

In ogni caso, trattandosi di manufatti di serie, il Pe.Pa. non poteva essere ritenuto responsabile. Si aggiunge che nessuna colpa può essergli attribuita, atteso che le travi erano perfettamente idonee e non presentavano difetti, come attestato dalle prove di laboratorio e dal collaudatore.

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Il mezzo è infondato.

La norma dettata dall’art. 3 della citata L. del 1971 allude esclusivamente al diverso titolo di responsabilità del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, al fatto cioè che su di essi gravano obblighi e adempimenti distinti. Non può pertanto essere intesa nel senso, del tutto irrazionale ed incongruo, di escludere a priori che, in caso di concorso, per fatti propri, nella produzione del medesimo danno, essi non debbano rispondere in via solidale.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. n. 18289 del 2020; Cass. n. 29218 del 2017; Cass. n. 14650 del 2012).

Per il resto il motivo è inammissibile, formulando censure che, non solo investono accertamenti di fatto del giudice di merito, ma che debbono considerarsi anche del tutto nuove, non risultando, dalla lettura della sentenza e dello stesso ricorso, mai avanzate nel giudizio di appello.

5. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ., assumendo che la statuizione di condanna è stata adottata dalla Corte di appello sulla base di conclusioni del consulente tecnico d’ufficio dal contenuto incerto e perplesso, avendo questi ipotizzato che i vizi riscontrati potevano derivare da un errato indurimento del calcestruzzo avvenuto in stabilimento, cioè per un errore verificatosi nel processo produttivo, in una fase quindi non soggetta alla possibilità di controllo da parte del direttore dei lavori.

Anche questo motivo è inammissibile, limitandosi alla mera riproposizione del quarto motivo di appello e risolvendosi in una mera diversa ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi ed aggredire la motivazione di rigetto della sentenza impugnata, laddove ha richiamato sia la lettura, in precedenza fornita, dell’art. 1.6 del D.M. 03.12.1987, secondo cui tale disposizione prevede la figura del responsabile della costruzione soltanto per la fabbricazione delle travi di serie, sia il principio che il direttore dei lavori della struttura in cemento armato deve garantire la supervisione ed il controllo anche sulla corretta esecuzione degli elementi portanti.

In conclusione il ricorso principale è respinto.

6. Il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società E(…), che denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamenta l’omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla domanda avanzata dalla ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di primo e di secondo grado. Si assume al riguardo che con appello incidentale la parte aveva impugnato la statuizione del Tribunale che aveva compensato le spese di giudizio e che l’esponente era risultata vittoriosa nel giudizio di appello, sicché aveva diritto alla rifusione delle spese sostenute.

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Il motivo è infondato.

Quanto alle spese del primo grado di giudizio, dovendosi osservare che dalla lettura dell’atto di appello incidentale avanzato dalla società non emerge affatto una chiara richiesta al giudice di appello di riformare il capo della decisione di primo grado che ne aveva disposto la compensazione, essendosi la parte limitata a richiedere, con il proprio atto di impugnazione, l’accoglimento dell’eccezione di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia promossa dagli attori, “con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.

La censura di omessa pronuncia sulle spese del giudizio di appello è invece infondata poiché il giudicante, come risulta dal dispositivo, ne ha disposto la loro compensazione.

7. Il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, in quanto espressamente proposti in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale, si dichiarano assorbiti.

8. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente principale nei confronti delle controparti Snc (…) di Ca.El. & C., C.B.R. di Co.La. & C. Snc e Pa.Ga., mentre si dichiarano irripetibili le spese sostenute dai controricorrenti Fr.St., Bi.An. e la Spa (…) Assicurazioni, tenuto conto che i motivi del ricorso principale non hanno investito le loro posizioni né le statuizioni in forza delle quali essi sono stati assolti dalla domanda ed il ricorso risulta loro notificato solo ai fini di litis denuntiatio, sicché il Pe.Pa. può essere considerato soccombente nei confronti degli originari attori ma non anche degli altri convenuti (Cass. n. 8491 del 2023; Cass. n. 32350 del 2022; Cass. n. 5508 del 2016; Cass. n. 4961 del 2008). Si dichiarano invece compensate, attesa la reciproca soccombenza, tra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale E(…).

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, se dovuto.

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P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale di Pe.Pa. ed il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società E(…), assorbiti gli altri; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio, che liquida nella somma complessiva di Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, in favore dei controricorrenti Snc (…) di Ca.El. & C., C.B.R. di Co.La. & C. Snc e Pa.Ga. Compensa le spese tra il ricorrente principale e la società E(…) e dichiara irripetibili le spese sostenute dai controricorrenti Fr.St., Bi.An. e Spa (…) Assicurazioni.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’8 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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