Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 febbraio 2024| n. 3762.
Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno
Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell’atto introduttivo di un giudizio (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre distinguere a seconda che l’amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all’amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l’atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto dell’amministratore, così da permettere a quest’ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza.
Ordinanza|12 febbraio 2024| n. 3762. Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno
Data udienza 23 gennaio 2024
Integrale
Tag/parola chiave: Capacita’ della persona fisica – Rappresentanza e assistenza dell’incapace legale – In genere amministrazione di sostegno – Beneficiario destinatario della notifica dell’atto introduttivo del giudizio – Amministratore con poteri sostitutivi o di assistenza – Differenza – Conseguenze.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO – Presidente
Dott. PARISE CLOTILDE – Consigliere
Dott. TRICOMI LAURA – Consigliere
Dott. IOFRIDA GIULIA – Consigliere
Dott. PAZZI ALBERTO – Consigliere – Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11708/2023 R.G. proposto da:
Ba.An., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato Fl.Ug., che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato Ra.Ba., giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
Be.An.+ altri omissis, elettivamente domiciliati in Lecce, presso lo studio dell’Avvocato Lu.Me., che li rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 204/2023 depositata il 7/3/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/1/2024 dal Consigliere Alberto Pazzi.
Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Lecce, con sentenza depositata in data 21 febbraio 2020, dichiarava l’intervenuto acquisto per usucapione in favore di Ba.An. di una fascia di terreno ubicata in Ugento intestata a Be.Sa..
2. La Corte d’appello di Lecce, a seguito dell’impugnazione presentata da Be.An., Be.Da., Be.Pi., Ca.Fr., Do.Gi. e Do.Al., in qualità di eredi di Be.Sa., ricordava che l’art. 409 cod. civ. stabilisce che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l’assistenza necessaria dell’amministratore.
Rilevava che il Be.Sa., al momento della notificazione dell’atto di citazione avanti al tribunale, risultava sottoposto ad amministrazione di sostegno a seguito di un provvedimento che conferiva all’amministratore il potere di compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria diretti alla gestione del reddito e del patrimonio del beneficiario, dovendosi di conseguenza escludere che lo stesso avesse la capacità di ricevere validamente la notifica dell’atto.
Riteneva, di conseguenza, che la notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetta da nullità e, una volta dichiarata la medesima, rimetteva la causa al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ. .
Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno
3. Ba.An. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 7 marzo 2023, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso Be.An., Be.Da., Be.Pi., Ca.Fr., Do.Gi.o e Do.Al. .
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. .
Considerato che:
4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione ed errata applicazione degli artt. 2, 404, 405, comma 5, n. 3 e 4, 409 e 411 cod. civ.: la sentenza impugnata – in tesi di parte ricorrente – è viziata perché non ha applicato correttamente le norme che regolano l’amministrazione di sostegno e la capacità dei soggetti sottoposti a tale misura, avendo ritenuto Be.Sa. incapace di ricevere validamente la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado sulla base di un’errata interpretazione del decreto emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Lecce.
5. Il motivo è inammissibile.
Il mezzo, infatti, non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto nella decisione impugnata, ma esprime un dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte di merito, in ordine al contenuto del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Una simile censura non deduce un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, ponendo un problema interpretativo della stessa, ma allega un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, sollevando così una questione che contesta la valutazione delle dette risultanze, sì che rimane estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 24155/2017, Cass. 22707/2017, Cass. 195/2016).
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6. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione ed errata applicazione degli artt. 2 e 404 e ss. cod. civ., 75 e 139 e ss. cod. proc. civ.: la Corte territoriale – a dire del ricorrente – ha erroneamente ritenuto che per ricevere validamente la notificazione di un atto di citazione sia richiesta la capacità di “comprenderne la portata e gli effetti”, omettendo, così, di fare corretta applicazione delle norme che regolano la capacità, le notificazioni e la tutela dei terzi, i quali, ignari delle carenze del destinatario, fanno affidamento sulla sua capacità. 7. Il motivo non è fondato.
7.1 L’art. 409 cod. civ. prevede che “il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno”. Dunque, al fine di verificare la capacità processuale di un soggetto (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre avere riguardo al decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, vedendo se esso preveda, ai sensi dell’art. 405, comma 5, n. 3, cod. civ., atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore, ai sensi del successivo n. 4.
In questi casi (al di fuori dei quali il soggetto conserva piena capacità processuale) trovano applicazione i principi già affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, sia pure rispetto all’interdetto e all’inabilitato.
Pertanto, in caso di amministrazione sostitutiva, l’amministratore di sostegno, avendo la rappresentanza del beneficiario, ne ha anche la rappresentanza processuale (poiché, a mente dell’art. 75 cod. proc. civ., le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate secondo le norme che regolano la loro capacità), con la conseguenza che gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all’amministratore di sostegno (cfr. Cass. 6318/2000).
Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno
In ipotesi di amministrazione di sostegno con obbligo di assistenza vale, invece, il principio secondo cui nei confronti delle persone la cui capacità deve essere integrata a termini degli artt. 394 e 424 cod. civ. e che conseguentemente possono stare in giudizio – a norma dell’art. 75 cod. proc. civ. – con la necessaria assistenza del curatore, il procedimento di notificazione assume carattere complesso, e può ritenersi perfezionato solo quando l’atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto del curatore, per mettere quest’ultimo in grado di svolgere la sua funzione di assistenza; pertanto, qualora l’atto processuale rivolto al beneficiario dell’amministrazione di sostegno non venga notificato pure all’amministratore di sostegno, si verifica non una mera nullità di tale notificazione, ma una giuridica inesistenza della medesima in ragione della sua incompletezza (Cass. 12531/2015, Cass. 6985/2011, Cass. 701/1980, Cass. 2656/1974, Cass. 1698/1972).
7.2 Nel caso di specie la Corte di merito ha accertato che il convenuto, al momento della ricezione dell’atto di citazione, era sottoposto ad amministrazione di sostegno a seguito dell’adozione di un provvedimento che conferiva all’amministratore il potere di compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria diretti alla gestione del reddito e del patrimonio del beneficiario.
Da questo accertamento, secondo il quale Be.Sa. era – al momento dell’avvio della lite – incapace ed abbisognevole di assistenza per stare in giudizio poiché già sottoposto ad amministrazione di sostegno, discende che la notificazione dell’atto di citazione doveva raggiungere solo l’amministratore di sostegno a cui era demandata l’amministrazione sostitutiva per essere completo e produrre i suoi effetti processuali.
7.3 Giova precisare, da ultimo, che l’art. 163, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., nel prevedere che l’atto di citazione debba contenere la compiuta individuazione non solo del convenuto, ma anche della persona che lo rappresenta o lo assiste, ai sensi dell’art. 75 cod. proc. civ., pone implicitamente l’onere di provvedere a questa individuazione su chi propone una domanda giudiziale nei confronti dell’incapace.
8. Il terzo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione ed errata applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ., perché la decisione impugnata ha omesso di considerare che, in caso di appello tardivo, per vincere la presunzione di conoscenza derivante dalla notifica asseritamente nulla dell’atto di citazione gli appellanti dovevano dimostrare, anche, di non aver comunque acquisito conoscenza dello stesso e del conseguente processo, a causa di tale nullità.
Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno
9. Il motivo non è fondato.
Nel caso di specie, infatti, l’appellante non era la parte rimasta contumace in primo grado, ma i suoi eredi, cosicché nessuna presunzione di conoscenza derivante dalla notifica effettuata nei confronti del de cuius poteva operare nei loro confronti. Il termine di impugnazione perché gli eredi facessero valere, ai sensi dell’art. 161, comma 1, cod. proc. civ., la nullità della sentenza pronunciata in primo grado decorreva, in mancanza di notifica della sentenza nei loro confronti, dal momento in cui i medesimi ne avevano avuto in qualsiasi modo conoscenza, dovendosi equiparare la posizione di costoro a quella del contumace che non abbia avuto cognizione del processo per la nullità della citazione o della sua notificazione (Cass. 16802/2017).
10. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 23 gennaio 2024.
Depositato in cancelleria il 12 febbraio 2024.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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