Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 24 luglio 2020, n. 22478.
Massima estrapolata:
Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all’art. 712 cod. pen. non è necessario che l’acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l’acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.
Sentenza 24 luglio 2020, n. 22478
Data udienza 3 luglio 2020
Tag – parola chiave: Acquisto di cose di sospetta provenienza – Negligenza del soggetto agente – Richiesta di applicazione dell’art. 131 bis c.p. – Omessa pronuncia – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matild – Presidente
Dott. MANTOVANO Alfred – Consigliere
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere
Dott. PARDO Ignazi – Consigliere
Dott. COSCIONI G – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/03/2019 del TRIBUNALE di FERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COSCIONI GIUSEPPE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOCCI Stefano, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Fermo con la quale (OMISSIS) era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’articolo 712 c.p., “perche’ acquistava abbonamenti pirata utilizzabili attraverso il canale IpTv rendendosi responsabile di acquisto di cose di sospetta provenienza”.
1.1 Al riguardo il difensore lamenta come nella sentenza impugnata non fosse stata minimamente esaminata la circostanza relativa alla sussistenza del bene oggetto della compravendita, essendo stato accertato solamente il pagamento, ma non cosa fosse stato acquistato o ricevuto dal ricorrente, che avrebbe speso dei soldi per ottenere un indirizzo elettronico, ovvero una URL particolare in grado di trasmettere un flusso in streaming decodificato da poter vedere su un dispositivo quale pc o tablet, senza che fosse traccia di questo.
1 indirizzo elettronico; anzi, la prova che il ricorrente avesse potuto usufruire dell’indirizzo URL era stata esclusa dal testimone sentito.
1.2 Il difensore eccepisce inoltre che il giudice nulla aveva motivato in relazione alla richiesta del difensore, che aveva chiesto l’assoluzione per l’applicazione dell’articolo 131 bis c.p..
1.3 Venivano poi depositate conclusioni scritte dal difensore, il quale rilevava l’applicabilita’ anche di ufficio del disposto dell’articolo 131 bis c.p..
2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte nelle quali chiedeva dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso e’ fondato quanto al secondo motivo proposto.
2.1 Quanto al primo motivo, si deve rilevare che ai fini della configurabilita’ del reato contravvenzionale di cui all’articolo 712 c.p., non e’ necessario che l’acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l’acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno (Cass. Sez. 6, sent. n. 7.9015 del 03.02.1997 dep. 03/10/1997 Rv. 208571).
Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato diversi elementi comprovanti la negligenza del ricorrente, che ha acquistato un oggetto da un rivenditore non ufficiale ad un prezzo non corrispondente a quello di mercato, concludendo quindi coerentemente per la sussistenza di tutti gli elementi integrativi del reato.
1.2 Quanto alla richiesta di applicazione dell’articolo 131 bis c.p., si deve rilevare come, a fronte della richiesta presentata dalla difesa che aveva rilevato la particolare tenuita’ del fatto, nessuna risposta si ha nella sentenza impugnata; sebbene sia stato affermato piu’ volte nella giurisprudenza di legittimita’ che il giudizio sulla particolare tenuita’ del fatto possa essere anche implicito nella motivazione con cui il giudice dell’appello abbia operato le valutazioni di cui all’articolo 133 c.p., e’ tuttavia necessario che dalla motivazione si possano ricavare le ragioni di apprezzamento di specifici aspetti della condotta utili a supportare un giudizio di esclusione della tenuita’ del fatto.
La motivazione della sentenza impugnata, essendo totalmente silente sul punto malgrado la richiesta della difesa, non consente di comprendere le ragioni per le quali non siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per escludere la punibilita’ del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis c.p., risultando carente ogni indicazione sulla valutazione obiettiva della gravita’ del fatto e del grado di colpevolezza che possano assumere implicito rilievo ai fini della valutazione della particolare tenuita’ del fatto alla stregua dei paramenti normativi previsti dall’articolo 131-bis c.p..
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto, risultando carente la motivazione in merito sia ai profili di gravita’ del fatto e grado di colpevolezza e sia circa l’esistenza di eventuali elementi fattuali che dimostrino, in ipotesi, l’abitualita’ del comportamento dell’imputato, che possano giustificare il diniego della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131-bis c.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sulla particolare tenuita’ del fatto ex articolo 131 bis c.p., al Tribunale di Fermo in diversa persona fisica.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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