Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 marzo 2023| n. 6136.
Abbattimento di alberi ritenuti pericolanti costituisce un intervento di manutenzione delle cose comuni e non un’innovazione
L’abbattimento di alberi ritenuti pericolanti, disposto con delibera condominiale, costituisce un intervento di manutenzione delle cose comuni e non un’innovazione di cui all’art. 1120 c.c., atteso che con questo termine s’intende non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune ma, solamente, quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria.
Ordinanza|1 marzo 2023| n. 6136. Abbattimento di alberi ritenuti pericolanti costituisce un intervento di manutenzione delle cose comuni e non un’innovazione
Data udienza 28 novembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Condominio negli edifici – Assemblea – Deliberazioni invalide – Impugnazioni – Tempestività della domanda – Onere probatorio a carico dell’attore – Insussistenza – Intempestività della domanda – Onere probatorio a carico del convenuto – Sussistenza – Fondamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere
Dott. CAPONI Remo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13438/2018 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato PAOLO PAOLUCCI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS), (OMISSIS), CONDOMINIO (OMISSIS), CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA n. 2080/2017, depositata il 29/03/2017.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28/11/2022 dal Consigliere Dott. REMO CAPONI.
Abbattimento di alberi ritenuti pericolanti costituisce un intervento di manutenzione delle cose comuni e non un’innovazione
FATTI DI CAUSA
La controversia e’ promossa da un condomino, (OMISSIS), originariamente interessato all’abbattimento di otto pini condominiali che si assumevano come instabili. Costui impugno’ la Delib. Assemblea Condominiale 10 gennaio 2009, che, sulla base di una perizia agronomica, aveva diffidato l’amministratore dal dare esecuzione ad una precedente Delibera di abbattimento delle piante. Egli dedusse profili attinenti sia alla legittimita’ della convocazione che al quorum per la valida costituzione dell’assemblea. Il Condominio e’ rimasto contumace, mentre hanno resistito intervenendo in giudizio (OMISSIS) ed altri due condomini. In primo grado la domanda e’ rigettata. In secondo grado e’ accolto l’appello principale proposto da (OMISSIS), rigettato l’appello incidentale proposto da (OMISSIS), annullata la Delib. impugnata.
Impugna in cassazione (OMISSIS) con quattro motivi, illustrati da memoria, per un valore di 4.200 Euro. Resiste (OMISSIS) con controricorso, illustrato da memoria. Rimangono intimati il Condominio e i due condomini (interventori in primo grado e contumaci in secondo grado).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1120 e 1136 c.c., articolo 66 disp. att. c.c., con riferimento agli articoli 17 e 18 reg. di condominio, per avere la Corte di appello qualificato la Delib. impugnata come relativa ad innovazioni ex articolo 1120 c.c., ed accertato che dovessero essere necessari il quorum e la maggioranza qualificati e non gia’ quelli per le delibere di ordinaria amministrazione adottate dall’assemblea in seconda convocazione ex articolo 1136 c.c., comma 3.
Il primo motivo e’ fondato.
Nel parlare di “innovazioni dirette al miglioramento o all’uso piu’ comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”, l’articolo 1120 c.c., comma 1, impiega un’espressione dotata di diversi termini “elastici”, a partire dalla stessa nozione di “innovazione” per cui si puo’ richiamare con discernimento il consolidato orientamento sul sindacato delle norme elastiche: esse sono “disposizioni di contenuto precettivo ampio e polivalente, destinato ad essere progressivamente precisato, nell’estrinsecarsi della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, fino alla formazione del diritto vivente mediante puntualizzazioni (il corsivo e’ nostro), di carattere generale ed astratto”, per cui “l’operazione valutativa, compiuta dal giudice di merito (…) non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimita’” (cosi’, tra le molte, Cass. 12789/2022). Ne segue l’ammissibilita’ del sindacato in cassazione per la via dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, come proposto dal ricorrente.
La delibera impugnata e’ sostanzialmente diretta a privare di efficacia esecutiva una precedente Delib. (non ancora eseguita) che aveva disposto l’abbattimento di alberi condominiali pericolanti. Il che significa che si tratta di stabilire se disponga un’innovazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1120 c.c., una Delib. con cui si dispone l’abbattimento di alberi condominiali pericolanti.
La risposta e’ negativa. Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, innovazione agli effetti dell’articolo 1120 c.c., non e’ qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entita’ sostanziale o ne muti la destinazione originaria (tra le altre, cfr. Cass. 35957/2021).
Da questo punto di vista, l’abbattimento di alberi condominiali pericolanti rientra fra gli interventi di manutenzione delle cose comuni.
Peraltro, e’ opportuno osservare incidentalmente che la tutela dell’ambiente (anche nell’interesse delle future generazioni) impone – non solo dal momento dell’ingresso esplicito in Costituzione (con il nuovo comma 3, dell’articolo 9, introdotto nel 2022) – rigore nell’accertamento della pericolosita’ degli alberi e proporzionalita’ nell’individuare le misure idonee a contrastarla.
In questi termini, in conclusione, il primo motivo e’ accolto.
2. – All’esame del secondo motivo, si antepone il terzo, con il quale si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 4, n. 4 e articolo 115 c.p.c., in relazione agli articoli 1137 e 2697 c.c., per avere la Corte di appello qualificato come tempestiva l’impugnazione della Delib. senza che l’attore abbia dato prova della data di ricezione del verbale d’assemblea.
Il terzo motivo e’ infondato.
Sul punto la Corte di appello ha operato una ripartizione corretta (ex articolo 2697 c.c.) del rischio della mancata prova della tempestivita’ o intempestivita’ dell’impugnazione della Delib. condominiale. Non e’ la tempestivita’ dell’impugnazione che e’ fatto costitutivo del diritto di impugnare, ma e’ l’intempestivita’ che ne e’ fatto impeditivo. Pertanto, non e’ chi impugna la Delib. condominiale che e’ tenuto a dare la prova della tempestivita’, ma e’ chi contesta quest’ultima che e’ tenuto a dare la prova della intempestivita’ dell’impugnazione (cfr. Cass. 4009/1995, 15131/2001, 9667/2003, 8216/2005).
In conclusione, il terzo motivo e’ rigettato.
3. – Con il secondo motivo, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 4, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 e articolo 112 c.p.c., anche in relazione all’articolo 345 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso senza ragione di reputare come nuova e quindi inammissibile in appello la domanda relativa al carattere innovativo della delibera impugnata.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo motivo (non senza precisare che, in generale, l’azione giudiziaria e’ identificata dai fatti storici allegati, non dalle norme di diritto in cui essi sono inquadrabili).
4. – Con il quarto motivo, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., per avere la Corte di appello condannato gli appellati al pagamento delle spese processuali del primo e secondo grado in virtu’ dell’accoglimento dell’appello principale e della soccombenza cosi’ determinata.
Del quarto motivo e’ da dichiarare l’assorbimento per l’effetto espansivo interno (articolo 336 c.p.c., comma 1).
5. – In conclusione, e’ accolto il primo motivo di ricorso; e’ rigettato il terzo; sono assorbiti gli altri due motivi; e’ cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; e’ rinviata la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si pronuncera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il terzo motivo; dichiara assorbiti gli altri due motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si pronuncera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
Abbattimento di alberi ritenuti pericolanti costituisce un intervento di manutenzione delle cose comuni e non un’innovazione
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