Corte di Cassazione, penale, Sentenza|19 aprile 2021| n. 14596.
A fronte di una imputazione avente a oggetto il delitto di detenzione illegale di sostanza stupefacente, la somma di denaro confiscata non può essere considerata profitto del reato, né può procedersi a confisca facendo riferimento alla fattispecie di cui all’articolo 240-bis del Cp (da queste premesse, la Corte ha ritenuto illegittima la confisca di una somma di denaro sequestrato all’imputato e la sentenza è stata annullata sul punto senza rinvio con conseguente restituzione della somma di denaro all’avente diritto).
Sentenza|19 aprile 2021| n. 14596
Data udienza 20 gennaio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Sostanze stupefacenti – Cocaina – Detenzione – Misure cautelari – Somma di denaro confiscata – Profitto del reato – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOGINI Stefano – Presidente
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere
Dott. GIORGI Maria Silvi – Consigliere
Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti il 04/06/2020;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti ha applicato la pena di otto mesi di reclusione a (OMISSIS) in ordine al reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5, per aver detenuto illecitamente 8,26 grammi di cocaina; e’ stata altresi’ disposta la restituzione all’imputato del telefono cellulare e la confisca della sostanza stupefacente e del “restante materiale in sequestro”.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto alla confisca del denaro in sequestro, che, si assume, non potrebbe essere considerato provento del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ ammissibile.
1.1. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che e’ ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che, come nel caso di specie, non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, del 2020, Gianina, Rv. 279348).
Dunque, un sindacato pieno da parte della Corte di cassazione in tutti i casi in cui la statuizione relativa alla ablazione patrimoniale sia esterna rispetto al patto recepito con la sentenza di applicazione della pena.
2. Il ricorso e’ fondato.
A fronte di una imputazione avente ad oggetto il delitto di detenzione illegale di sostanza stupefacente, la somma di denaro confiscata non puo’ essere considerata profitto del reato, ne’ puo’ procedersi a confisca facendo riferimento alla fattispecie di cui all’articolo 240 bis c.p..
Sul punto la motivazione e’ silente.
La confisca del denaro deve dunque ritenersi illegittima e la sentenza deve essere annullata sul punto senza rinvio con conseguente restituzione della somma di denaro all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro di cui dispone la restituzione all’avente diritto.
Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti per quanto di competenza.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply