Riscatto agrario ed offerta reale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|29 luglio 2021| n. 21757.

Riscatto agrario ed offerta reale.

Nel caso di retratto agrario, il retraente è tenuto a versare esattamente il medesimo prezzo indicato nel contratto di vendita stipulato in violazione del diritto di prelazione, senza interessi e rivalutazione monetaria, atteso che, prevedendo l’art. 8, comma 6, della l. n. 590 del 1965, per l’ipotesi di esercizio del diritto di riscatto, che, anche ove sia sorta controversia giudiziale, il prezzo debba essere versato nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell’azione di riscatto, prima della scadenza di tale termine l’obbligazione è inesigibile e, quindi, è inidonea a generare interessi ai sensi dell’art. 1282 c.c..

Sentenza|29 luglio 2021| n. 21757. Riscatto agrario ed offerta reale

Data udienza 26 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Riscatto agrario – Offerta reale – Processo verbale di deposito delle somme – Ricorso – Art. 702 bis, c.p.c. – Convalida dell’offerta reale – Interventi eseguiti sui fondi riscattati – Accertamento del credito – Pignoramento delle somme – Cessazione della materia del contendere – Deposito documenti nuovi in sede di legittimità – Art. 372 c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 299-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende, unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2826/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2020 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;
Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine per il rigetto del ricorso;
Udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato Lovisetto per il ricorrente, e l’Avvocato (OMISSIS) per i controricorrenti.

Riscatto agrario ed offerta reale

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. A seguito di sentenza passata in giudicato di accoglimento della domanda di riscatto agrario proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), resosi acquirente di fondi siti nel (OMISSIS), atteso il rigetto da parte di questa Corte con la sentenza n. 5202/2015 del ricorso proposto dal (OMISSIS) avverso la sentenza d’appello che aveva accolto la domanda di riscatto, il (OMISSIS) procedeva ad offerta reale della somma dovuta quale prezzo, offerta reale non accettata dalla controparte, sicche’ si provvedeva a formare il processo verbale di deposito delle somme con accensione di deposito infruttifero presso un istituto di credito. Quindi (OMISSIS) con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova il (OMISSIS) al fine di far dichiarare la convalida dell’offerta reale.
Il Tribunale con ordinanza del 10/2/2016 accoglieva la domanda ed avverso tale provvedimento proponeva appello il convenuto.
La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 2826 del 17/10/2018 rigettava il gravame.
In primo luogo, escludeva che al giudizio dovesse partecipare, quale litisconsorte necessario, l’istituto di credito presso il quale le somme erano state depositate in maniera infruttifera, aggiungendo altresi’ che l’offerta era valida e rituale, in quanto erano state rispettate le formalita’ prescritte per legge.
Evidenziava, inoltre, che non erano dovute somme aggiuntive rispetto al prezzo per il quale era stato esercitato il riscatto, non essendo dovuti gli interessi, atteso anche il fatto che il convenuto aveva nelle more goduto il fondo interessato dall’azione di riscatto, godendo quindi dei relativi frutti.

 

Riscatto agrario ed offerta reale

Dichiarava poi inammissibile il quarto motivo di appello in quanto volto a far valere una domanda nuova e supportata da prove altrettanto nuove, a fronte della contumacia dell’appellante in primo grado.
Inoltre, anche gli eventuali miglioramenti apportati al bene tra la data dell’acquisto da parte del (OMISSIS) ed il passaggio in giudicato della sentenza che aveva accolto il riscatto, non avevano attinenza con il presente giudizio, dovendo il relativo credito essere fatto valere in separata sede.
In relazione al motivo di gravame con il quale si deduceva che il giudice avrebbe dovuto verificare la persistente efficacia dell’offerta reale, la Corte distrettuale reputava che tale dimostrazione incombesse sull’appellante, essendo altresi’ emerso che le somme erano ancora giacenti sul libretto infruttifero costituito a seguito del rifiuto da parte del (OMISSIS). Disatteso il sesto motivo che investiva la regolamentazione delle spese di lite, che avevano seguito il criterio della soccombenza, la sentenza d’appello ribadiva l’inammissibilita’ delle richieste istruttorie finalizzate a dare la prova dei miglioramenti che l’appellante avrebbe apportato al bene immobile.
2. Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
(OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), resistono con controricorso.
(Ndr: testo originale non comprensibile).
3. Il primo motivo di ricorso denuncia il sopravvenuto venir meno del deposito di cui alla domanda di convalida, con la conseguente cessazione della materia del contendere.
Deduce il ricorrente che, come comprovato dai documenti nn. 12-15 prodotti unitamente al ricorso, il (OMISSIS) aveva intrapreso un giudizio volto ad ottenere il riconoscimento del proprio credito per gli interventi eseguiti sui fondi riscattati, e che a seguito di sentenza di accoglimento della domanda di condanna, ha sottoposto a pignoramento le somme di cui al deposito oggetto di causa, ottenendo l’assegnazione giudiziale delle stesse.
Ad avviso del ricorrente cio’ ha determinato la cessazione della materia del contendere atteso che e’ venuta meno la somma depositata ed oggetto dell’offerta reale, il che implica altresi’ l’ammissibilita’ della produzione documentale volta a comprovare tale evento.
La deduzione deve essere disattesa.

 

Riscatto agrario ed offerta reale

Effettivamente questa Corte ha affermato che (cfr. ex multis Cass. n. 3934/2016) l’articolo 372 c.p.c., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimita’, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilita’ del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilita’, procedibilita’ e proseguibilita’ del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare l’acquiescenza del ricorrente alla sentenza impugnata per comportamenti anteriori all’impugnazione, ovvero la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l’interesse alla pronuncia sul ricorso, purche’ riconosciuti ed ammessi da tutti i contendenti, ma il presupposto per l’ammissibilita’ della produzione documentale effettuata dal ricorrente e’ che le circostanze asseritamente documentate siano effettivamente idonee a determinare la cessazione della materia del contendere.
Deve pero’ escludersi che ricorra tale fattispecie.
Anche di recente e’ stato ribadito che (Cass. n. 19845/2019) si ha cessazione della materia del contendere allorche’ risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste piu’ contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi e’ piu’ la necessita’ di affermare la volonta’ della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con cio’, dell’interesse al ricorso.
Laddove invece l’allegazione di un fatto sopravvenuto sia assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, cio’ comporta la necessita’ della valutazione del giudice, 0 cui spettera’ l’eventuale dichiarazione dell’avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell’azione (Cass. n. 5188/2015).

 

Riscatto agrario ed offerta reale

E’, infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al piu’ residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l’altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non puo’ concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell’attore, in una valutazione dell’interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potra’ dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell’esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell’attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell’avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n. 13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n. 16150/2010).
Nel presente processo, la difesa dei controricorrenti, lungi dall’aderire alla prospettazione di parte ricorrente, ha invece contestato l’ammissibilita’ della produzione documentale, negando altresi’ che i fatti ivi rappresentati possano reputarsi idonei ad ingenerare la cessazione della materia del contendere.

 

Riscatto agrario ed offerta reale

In tal senso e’ stato dedotto che il pignoramento da parte del (OMISSIS) delle somme depositate a titolo di offerta reale sia in realta’ frutto di un piano posto maliziosamente in opera al fine di vanificare l’esito favorevole del presente giudizio.
Si allega che avverso l’ordinanza di assegnazione sarebbero state proposte le opposizioni esecutive, onde vedere accertata l’illegittimita’ dell’assegnazione, con la richiesta di ordinare al (OMISSIS) di ricostituire sul conto corrente infruttifero le somme a suo tempo depositate da (OMISSIS).
La ferma contestazione da parte dei controricorrenti dell’idoneita’ del fatto sopravvenuto addotto dal convenuto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere unitamente alla reiterata dichiarazione dei medesimi di avere interesse al passaggio in giudicato della sentenza di merito che ha accertato la validita’ dell’offerta reale depongono in maniera inequivoca, alla luce del principio sopra richiamato, per l’impossibilita’ di poter configurare nella fattispecie un’ipotesi di cessazione della materia del contendere, dovendosi piuttosto rilevare che il fatto sopravvenuto de quo appare al piu’ idoneo a determinare il rigetto nel merito della domanda di convalida, ma non anche il sopravvenire di una circostanza tale da assicurare il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda di convalida da parte del dante causa dei controricorrenti.
Ne’ appare condivisibile l’assunto di parte ricorrente secondo cui l’avvenuta assegnazione delle somme di cui al deposito per effetto di ordinanza del GE sarebbe da assimilare alla fattispecie di cui all’articolo 1213 c.c., che contempla l’inefficacia del deposito medesimo ove il debitore ritiri le cose depositate prima dell’accettazione da parte del creditore ovvero del passaggio in giudicato della sentenza di convalida.
Rileva in tal senso la considerazione per cui, ad avviso della piu’ attenta dottrina, la previsione di cui all’articolo 1213 c.c. correli il venir meno dell’efficacia dell’offerta formale ad una ritrattazione unilaterale della volonta’ del debitore, avente quindi carattere negoziale, e che per i suoi effetti prescinderebbe anche dal materiale prelievo della res debita.

 

Riscatto agrario ed offerta reale

Ricondotto il deposito liberatorio nello schema del contratto a favore di terzo, il ritiro preso in esame dall’articolo 1213 c.c., equivarrebbe ad una revoca della stipulazione a favore del terzo, nel caso che qui interessa, del creditore originario, cosi’ che la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per il venir meno delle somme depositate potrebbe ipotizzarsi nella sola ipotesi in cui sia conseguenza di una manifestazione di volonta’ del debitore che avvalendosi della facolta’ di ripensamento concessagli dalla norma, ritenga di non voler far perfezionare gli effetti dell’offerta formale, secondo la personale valutazione del proprio interesse.
Nel diverso caso in cui, come invece si prospetta nel caso in esame, il venir meno delle somme depositate sia frutto di un’iniziativa giudiziale subita da parte del depositante (il quale peraltro ne contesti anche la legittimita’), non puo’ riscontrarsi una situazione sopravvenuta tale da indurre a ravvisare una cessazione della materia del contendere.
Ne consegue che i documenti depositati dal ricorrente unitamente al ricorso, e non prodotti in sede di merito, non rientrano tra quelli la cui produzione e’ permessa ex articolo 372 c.p.c., dovendo quindi la Corte pervenire alla decisione prescindendo dalla loro utilizzazione.
A soli fini di completezza della motivazione, va altresi’ evidenziato che, ove a seguito del rigetto del presente ricorso, passi in giudicato la sentenza di convalida dell’offerta reale, la liberazione del debitore dall’obbligazione di pagamento del prezzo previsto per il riscatto agrario, operante con efficacia ex tunc, sara’ in ogni caso opponibile al (OMISSIS) in quanto parte del presente giudizio, privando quindi di efficacia ai fini estintivi della diversa obbligazione azionata in via esecutiva, l’ordinanza di assegnazione emessa dal GE, in quanto avente ad oggetto somme in realta’ gia’ appartenenti al creditore esecutante, e cio’ proprio in ragione dell’efficacia della sentenza di convalida, impregiudicato pero’ il diritto dello stesso (OMISSIS) a conseguire anche in sede esecutiva l’intero ammontare del credito derivante dal diverso giudizio intentato avverso il (OMISSIS), anche alla luce della previsione di cui all’articolo 2928 c.c..

 

Riscatto agrario ed offerta reale

4. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 1210 e 102 c.p.c. con riferimento al difetto di contraddittorio con la banca depositaria.
Si assume che erroneamente i giudici di appello hanno escluso che la banca presso la quale erano state depositate le somme oggetto dell’offerta reale non fosse parte necessaria del presente giudizio, atteso che lo stesso ha ad oggetto l’efficacia di un contratto del quale e’ parte anche l’istituto di credito, essendo necessario accertarne la validita’.
Ritiene il Collegio che il motivo debba essere rigettato, occorrendo assicurare continuita’ al principio gia’ affermato da questa Corte, e richiamato dal giudice di appello, secondo cui (Cass. n. 23844/2008) il procedimento di convalida dell’offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, e’ un giudizio di liberazione coattiva del debitore, essendo la sentenza che lo definisce volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il debito, accertando la validita’ del deposito, ai sensi degli articoli 76 e seguenti disp. att. c.c., a favore del creditore; oggetto di tale procedimento e’ la verifica della ritualita’ di tutte le modalita’, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa affinche’ il debitore si liberi delle sua obbligazione e, pertanto, parti necessarie del detto procedimento sono soltanto il debitore e il creditore.
Appaiono appaganti le motivazioni fornite dalla sentenza citata a supporto della soluzione accolta, le quali danno contezza anche della non condivisibilita’ delle obiezioni mosse dalla dottrina richiamata dalla difesa del ricorrente, ne’ emergendo dalle tesi sviluppate in motivo ragioni che possano indurre questa Corte a doversi discostare dalla propria precedente giurisprudenza.
5. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1208, 1212 e 1282 c.c. con riferimento all’invalidita’ dell’offerta reale e del successivo deposito in quanto non comprensivi degli importi dovuti a titolo di interessi e spese.
Si evidenzia che la Corte di merito nel reputare sufficiente l’offerta formale effettuata dal (OMISSIS), senza la necessita’ di cumulare anche gli interessi legali, non ha considerato che la reale doglianza mossa in appello era relativa agli interessi dovuti dal riscattante, non gia’ per il periodo anteriore alla formazione del giudicato sulla domanda di riscatto, ma in relazione al successivo periodo di tempo trascorso tra la data del giudicato (15/3/2015) e quella dell’offerta reale (15/5/2015).

 

Riscatto agrario ed offerta reale

Poiche’ quindi l’offerta reale deve comprendere la totalita’ della somma dovuta, comprensiva dei frutti e degli interessi, la stessa doveva concernere anche gli interessi maturati durante il detto periodo di tempo, e sino alla data della stessa offerta. Quest’ultima deve quindi essere considerata inidonea, non potendosi pervenire alla sua convalida.
Il motivo e’ infondato.
La sentenza gravata ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 1016/2013) nel caso di retratto agrario, il retraente e’ tenuto a versare esattamente il medesimo prezzo indicato nel contratto di vendita stipulato in violazione del diritto di prelazione, senza interessi e senza rivalutazione monetaria, a nulla rilevando ne’ che la sentenza di accoglimento della domanda di riscatto sia intervenuta a distanza di tempo dalla vendita, ne’ che il retraente sia rimasto nella detenzione del fondo senza pagare alcun corrispettivo (conf. Cass. n. 8090/2006).
Il richiamo fatto dai giudici di appello alla circostanza che il (OMISSIS) fosse nelle more rimasto nel godimento del bene mirava solo ad avvalorare, sul piano equitativo, la correttezza della soluzione in merito alla non debenza degli interessi, non debenza affermata anche per la diversa ipotesi in cui il godimento del bene fosse rimasto al retraente.
L’infondatezza della doglianza emerge tuttavia alla luce del dettato della L. n. 590 del 1965, articolo 8, comma 6, che, per l’ipotesi di esercizio del diritto di riscatto, prevede che anche nel caso in cui sia sorta controversia giudiziale, il prezzo debba essere versato nel termine di tre mesi (e quindi nel caso in esame nei tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell’azione di riscatto; cfr. Cass. n. 3248/2012). La previsione pero’ di un termine entro il quale debba essere effettuato il versamento del prezzo impone di ritenere che prima della scadenza di tale termine l’obbligazione sia inesigibile, e che quindi sia inidonea a generare interessi ai sensi dell’articolo 1282 c.c. (in tal senso si veda Cass. n. 28204/2011 secondo cui gli interessi corrispettivi di cui all’articolo 1282 c.c., comma 1, sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttivita’ della moneta, dal trattenere presso di se’ somme di danaro che avrebbe dovuto pagare; pertanto, essi decorrono dalla data in cui il credito e’ divenuto liquido ed esigibile, cioe’ da quando l’importo e’ determinato e il pagamento non e’, o non e’ piu’, dilazionato da termine o condizione).

 

Riscatto agrario ed offerta reale

La previsione normativa che individua un termine entro il quale il debitore deve adempiere all’obbligo di pagamento del prezzo, esclude quindi che, ove comunque l’offerta sia pervenuta nei tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto, il creditore possa pretendere che l’offerta comprenda anche gli interessi maturati medio tempore, trattandosi di credito ancora non esigibile.
6. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 1210 e 1213 c.c. e dell’articolo 2697 c.c. con riferimento all’individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie del deposito liberatorio quanto alla distribuzione tra le parti dell’onere della relativa prova.
Assume parte ricorrente che la Corte d’Appello a fronte della deduzione del ricorrente che lamentava il mancato approfondimento circa la perdurante esistenza del deposito al momento della decisione, ha ritenuto che l’onere di documentare tale circostanza incombesse sull’appellante, invertendo in tal modo il corretto riparto dell’onere della prova. Era infatti il (OMISSIS) a dover provare i fatti che integravano la fondatezza della propria domanda e tra questi vi era anche l’esistenza e la permanenza del deposito, non essendo sufficiente la prova dell’avvenuta costituzione, dovendosi anche dimostrare il mancato ritiro.
Il quinto motivo denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., nonche’ l’omesso esame di in fatto decisivo per il giudizio quanto alla mancata verifica giudiziale circa l’effettiva persistenza del deposito oggetto di discussione tra le parti.
Alla luce di quanto esposto nel motivo che precede, era compito del giudice verificare la ricorrenza dei fatti costitutivi della domanda attorea e quindi d’ufficio avrebbe dovuto compiere tale riscontro, riscontro pero’ omesso, con la conseguente violazione della previsione di cui all’articolo 112 c.p.c.. Il sesto motivo denuncia a violazione o falsa applicazione dell’articolo 1210 c.c., in relazione all’omessa verifica delle condizioni dell’azione (legittimazione ad agire ed interesse ad agire).
Infatti, la Corte distrettuale, avendo omesso di verificare la perdurante esistenza del deposito, ha omesso di riscontrare se il (OMISSIS) fosse ancora legittimato ed interessato alla sentenza di convalida, posto che una volta venuto meno il deposito, non vi sarebbe piu’ alcun concreto interesse all’accertamento giudiziale.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.
In primo luogo, deve essere rilevata l’inammissibilita’ ex articolo 348 ter c.p.c., u.c., della denuncia del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la Corte d’Appello deciso la causa in maniera conforme al giudice di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto addotte da quest’ultimo.
Del pari risulta evidentemente priva di fondamento la censura di violazione dell’articolo 112 c.p.c., avendo la Corte d’Appello comunque valutato e deciso nel merito il quinto motivo di appello che, appunto, lamentava la mancata verifica della persistenza del deposito, non potendo refluire nella dedotta violazione la mera omessa considerazione di una delle tesi difensive sviluppate a sostegno del motivo di appello.

 

Riscatto agrario ed offerta reale

Va poi osservato, prima di passare alla disamina dei motivi, nei limiti in cui si palesano ammissibili, che la decisione deve avvenire avuto riguardo al quadro probatorio presente al giudice di appello al momento in cui la causa e’ stata da questi riservata in decisione, stante, per quanto detto in occasione della disamina del primo motivo, l’inammissibilita’ della produzione documentale effettuata in questa sede da parte ricorrente.
Posta tale premessa, deve escludersi che ricorra la dedotta violazione della regola di riparto dell’onere della prova di cui all’articolo 2697 c.c..
In tal senso, ed in maniera assorbente, rileva la circostanza che la sentenza gravata non si e’ limitata a risolvere la controversia facendo unicamente affidamento sulla previsione di cui all’articolo 2697 c.c., ma a pag. 6, dopo aver affermato che era onere dell’appellante dimostrare la persistente efficacia dell’offerta reale, ha comunque concluso, con accertamento in fatto e, quindi, fondato sulla verifica in concreto del materiale probatorio a sua disposizione, che emergeva che le somme erano a disposizione del (OMISSIS) e che si trovavano presso l’istituto di credito ove era stato acceso il conto corrente infruttifero.
Tale affermazione, non adeguatamente censurata in ricorso, denota quindi con evidenza come sia inconferente il richiamo alla violazione dell’articolo 2697 c.c., avendo la sentenza ritenuto che fosse stata offerta la prova della persistenza dell’offerta.
In ogni caso non appare censurabile la decisione nemmeno nella parte in cui ha ritenuto che fosse onere dell’appellante quello di dimostrare il venir meno dell’offerta reale.
In tal senso rileva, (e sempre avuto riguardo alla situazione fattuale posta all’esame della Corte d’Appello alla data del passaggio in decisione della controversia) che parte appellata aveva documentato di avere effettuato l’offerta reale, nel rispetto delle formalita’ prescritte dal codice, provvedendo poi al deposito liberatorio presso la Cassa di Risparmio del Veneto, della somma corrispondente a quella determinata all’esito del giudizio di riscatto.
Deve reputarsi che, quindi, la parte abbia assolto all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda di convalida dell’offerta reale, e che invece l’asserzione, secondo cui le somme potrebbero essere state ritirate successivamente al depositante, equivalga all’allegazione di un fatto estintivo dell’esito positivo della procedura di convalida.
Trattasi all’evidenza, quindi di un’eccezione la cui prova incombe sul convenuto che la alleghi, proprio alla luce della regola posta dall’articolo 2697 c.c., che onera la parte che deduca fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto altrui, di provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda.
Una volta quindi riscontrata l’infondatezza per le ragioni ora esposte della censura che investe la pretesa violazione dell’articolo 2697 c.c., e ritenuto che la Corte di merito abbia comunque riscontrato la permanenza dei fatti costitutivi della fattispecie dedotta in giudizio, e l’assenza di fatti estintivi o modificativi, risulta conseguenzialmente destituita di fondamento anche la deduzione secondo cui il giudice di appello avrebbe colpevolmente omesso di verificare la permanenza della legittimazione del debitore e del suo interesse ad agire ai fini della pronuncia sulla convalida.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
8. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 5.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre
spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge; Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dall’articolo 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dichiara che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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