Maltrattamenti ed i nuclei familiari non fondati sul matrimonio

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|25 maggio 2021| n. 20739.

Maltrattamenti ed i nuclei familiari non fondati sul matrimonio

L’art. 572 cod. pen. è applicabile non soltanto ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma ad ogni relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi ed aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale. Questo vale in particolare quando il legame – in ragione della genitorialità condivisa di figli minori – presenti intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà.

Sentenza|25 maggio 2021| n. 20739. Maltrattamenti ed i nuclei familiari non fondati sul matrimonio

Data udienza 4 maggio 2021

Integrale

Tag – parola: Misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dell’allontanamento dalla casa familiare – Maltrattamenti – Onere di determinazione dei luoghi vietati – Rinvio – Maltrattamenti ed i nuclei familiari non fondati sul matrimonio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. GIORGI Maria – rel. Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 12/06/2020 del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Angelillis Ciro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 12 giugno 2020, respingeva l’istanza di riesame proposta avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale applicativo nei confronti di (OMISSIS) delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, per il reato di maltrattamenti in danno della convivente (OMISSIS), della di lei madre (OMISSIS) e della figlia (OMISSIS).
Il Tribunale disattendeva le ragioni proposte dalla difesa relative: – alla inefficacia della misura per decorrenza dei termini di cui all’articolo 309 c.p.p., comma 10, essendo scaduta la sospensione stabilita a causa del rischio epidemiologico il 12 maggio 2020 (giorno in cui hanno ripreso a decorrere i termini a seguito della cessazione della sospensione legale disposta dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18), poiche’ l’istanza di riesame era stata presentata il 2 marzo 2020; – alla insussistenza del grave quadro indiziario, attesa la inattendibilita’ delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e la mancanza del presupposto della convivenza, in quanto la frequentazione piu’ stretta aveva avuto luogo solo a partire dalla nascita della figlioletta, avvenuta un mese prima dei fatti; – alla mancanza di indicazione specifica e dettagliata dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, oggetto del divieto di avvicinamento, unitamente alla omessa prescrizione delle modalita’ con cui l’indagato potra’ esercitare il diritto di visita della figlia neonata.
Il Tribunale riteneva attuali e sussistenti le esigenze che imponevano il presidio cautelare alla luce della notevole gravita’ dei fatti ( (OMISSIS) non aveva esitato ad alzare le mani nei confronti della compagna che pure teneva in braccio la bambina di un mese) e della loro prossimita’ temporale.
2. Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, censurando la suddetta ordinanza per gli aspetti:
2.1. della inosservanza di norme processuali con riguardo alla intervenuta decorrenza del termine di cui all’articolo 309 c.p.p., comma 9, che sarebbe spirato nell’intervallo intercorrente tra la fissazione dell’udienza e la data indicata nel Decreto Legge n. 18 del 2020, che avrebbe dovuto manifestare i suoi effetti solo per le richieste di riesame successive alla data di emanazione (istanza di riesame presentata il 2 marzo 2020). Si aggiunge che il periodo di sospensione dei termini processuali ha esaurito i suoi effetti il 5 maggio 2020, dopo di che e’ ripreso il normale decorso, derivandone l’inefficacia della misura allo spirare del decimo giorno;
2.2. del vizio di motivazione in relazione a condotte non abituali ne’ sistematicamente vessatorie non inquadrabili nel reato di maltrattamenti, specie con riguardo alla mancata stabilita’ della convivenza;
2.3. della inosservanza di norme processuali poiche’ l’ordinanza impugnata ha confermato l’efficacia di un provvedimento che non indica in maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto del divieto, tenuto inoltre conto del diritto di visita del padre alla bambina neonata.
3. Il ricorso e’ stato trattato, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, senza l’intervento delle parti.

Maltrattamenti ed i nuclei familiari non fondati sul matrimonio

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ parzialmente fondato.
2. Il primo motivo di ricorso e’ destituito di fondamento.
L’istanza di riesame e’ stata presentata il 2 marzo 2020. Come ha rilevato il Tribunale, il Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 2, prevede la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Ove il termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine di detto periodo.
Quando il termine e’ computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e’ differita l’udienza o l’attivita’ da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Ai sensi del comma 4 della medesima norma sono sospesi anche il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 c.p.p., salvo che l’interessato o il suo difensore non abbiano richiesto che si preceda alla celebrazione del procedimento.
Non puo’ dunque ritenersi scaduto il termine di cui all’articolo 309 c.p.p., comma 10, in assenza di espressa richiesta che si proceda.
Quanto all’udienza precedentemente fissata per il 10 marzo 2020, il Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83 comma 1, prevede che le udienze relative a procedimenti civili e penali fissate nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviate a data successiva al 15 aprile 2020.
La difesa censura altresi’ il “provvedimento di mera organizzazione delle attivita’ giudiziarie”, per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, che invece trova fondamento nel sesto e nel comma 7 della norma richiamata, in ragione della quale i dirigenti degli Uffici giudiziari potevano effettuare una programmazione razionalizzata dei rinvii. Nel caso di specie, attesa l’istanza avanzata dal difensore il 4 giugno 2020, e’ stata disposta la trattazione anticipata del procedimento entro la data del 30 giugno 2020.
2. Quanto al secondo motivo di ricorso (difetto del presupposto della convivenza), il ricorso riproduce gli stessi motivi della richiesta di riesame ma non si confronta con gli argomenti del Tribunale, che ha evidenziato come gli elementi dai quali ricavare il presupposto della convivenza fossero presenti nello stesso interrogatorio di garanzia dell’indagato, allorche’ ha affermato di avere abitato, nel corso del primo anno di fidanzamento, presso la casa della madre di (OMISSIS) durante i fine settimana e di essere poi rimasto tutti i giorni subito dopo la nascita della figlia, salvo rientrare a Cosenza per visitare la madre nei fine settimana. Egli stesso ha riferito che l’episodio del (OMISSIS) (in relazione al quale i referti del Pronto Soccorso documentano le lesioni subite dalla (OMISSIS), dalla madre e anche dalla piccola Elisa) si era verificato nel momento in cui aveva preso la decisione di allontanarsi da casa, cosi’ implicitamente confermando la precedente convivenza. Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimita’, l’articolo 572 c.p. e’ applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a ogni relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza inquadrabili in quelli tradizionalmente propri del nucleo familiare; cio’ vale in particolare quando la relazione -in ragione della condivisa genitorialita’ di figli minori- presenti intensita’ e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarieta’ (Sez. 3, n. 43701 del 12/06/2019, G., Rv. 277987; Sez. 6, n. 37628 del 25/06/2019, C., Rv. 27669; Sez. 6, n. 31121 del 18/03/2014, C., Rv. 261472).
4. E’ viceversa fondato il quarto motivo di ricorso. Le Sezioni Unite di questa Corte sono state recentemente investite circa la questione se, nel disporre la misura cautelare prevista dall’articolo 282-ter c.p.p., il giudice debba determinare specificamente i luoghi oggetto del divieto di avvicinamento e di mantenimento di una determinata distanza. Le Sezioni Unite si sono espresse nel senso che il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (articolo 282-ter c.p.p., comma 1) puo’ limitarsi a indicare tale distanza. Ove invece disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve specificamente indicarli (sent. 29 aprile 2021, ric. T.G.).
5. Poiche’ nel caso di specie il provvedimento impugnato ha ritenuto -quanto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa- che la individuazione dei medesimi possa avvenire per relationem con riferimento a quelli in cui, di volta in volta, si trovi la persona offesa, alla luce delle considerazioni che precedono l’ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla mancanza di prescrizioni nella misura imposta, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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