Confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|25 maggio 2021| n. 20717.

In materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto che si limiti a dedurre l’insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario, mentre è ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l’esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all’ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l’applicazione del provvedimento.

Sentenza|25 maggio 2021| n. 20717. Confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi,

Data udienza 21 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola: Misura di prevenzione personali e patrimoniali – Sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno – Pericolosità sociale – Confisca di beni – Valore sproporzionato rispetto alle capacità reddituali – Provenienza illecita – Narcotraffico – Motivazione esente da vizi logici e giuridici – Confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso il decreto del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALIFFI FRANCESCO;
lette le conclusioni del PG Dr. BALDI FULVIO che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato relativamente al solo immobile sito in (OMISSIS) e rigettarsi nel resto il ricorso.

Confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, Sezione per le Misure di Prevenzione, con decreto emesso in data 21 febbraio 2019, applicava a (OMISSIS) la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata a’i anni quatto, sul presupposto della attualita’ della sua pericolosita’ sociale ed ordinava la confisca di beni ritenuti nella sua disponibilita’, diretta o indiretta, anche se formalmente intestati alla di lui moglie (OMISSIS) o a persone giuridiche variamente denominate, tenuto conto del loro valore sproporzionato rispetto alle condizioni economiche e patrimoniali del proposto che, ai sensi dell’articolo 24 Decreto Legislativo non era stato in grado di giustificarne la provenienza legittima, e, comunque, della loro natura di beni frutto di attivita’ illecita o del reimpiego dei proventi ricavati da quest’ultima.
La confisca, piu’ in dettaglio, aveva ad oggetto:
– la ditta individuale (OMISSIS) e il suo compendio aziendale, composto anche da beni immobili e mobili formalmente intestati a (OMISSIS);
– (OMISSIS) s.r.l.;
– (OMISSIS) s.r.l.
– somma di Euro 1.150.560,00 Euro sequestrata nel domicilio di (OMISSIS).
2. Con il decreto impugnato in questa sede, la Corte di appello di Milano rigettava gli appelli propositi da (OMISSIS) e della terza interessata (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di titolare della ditta individuale (OMISSIS) nonche’ legale rappresentante di (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., e, per l’effetto, confermava il provvedimento del Tribunale di Milano.
3. Con conformi valutazioni i giudici del merito, nell’esaminare i presupposti applicativi delle disposte misure personali e patrimoniali, pervenivano alle conclusioni che seguono.
– Il (OMISSIS) e’ inquadrabile nella categoria dei soggetti pericolosi di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4, comma 1 lettera b), (cosi’ detta pericolosita’ qualificata); egli, infatti, e’ stato e condannato in via definitiva per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commesso dal 2008 al 2012, nonche’ per i reati fine di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, in quanto ritenuto esponente di vertice di un sodalizio criminoso dedito al narcotraffico, attivo in diverse regioni italiane e all’estero.

 

Confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi

– L’epoca della pericolosita’ sociale del (OMISSIS) non coincide esattamente con il periodo di tempo, tra il 2008 ed il 2012, in cui l’associazione, secondo l’accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile di condanna della Corte di appello di Milano, in data 24.7.2008 e’ stata operativa, portando a termine plurime operazioni di acquisto e cessione di cocaina per ingenti quantita’, ma, alla luce delle risultanze degli atti di causa, deve essere diversamente perimetrata fino a ricomprendere gli anni successivi. Al momento dell’arresto, eseguito nel 2016, infatti, sono stati acquisiti elementi fattuali sintomatici, seconda la valutazione di tipo prognostico tipica del giudizio di prevenzione, della prosecuzione dell’attivita’ illecita da parte del proposto, d’altra parte svolta in precedenza per un lungo periodo. In particolare, la perduranza della pericolosita’ aveva trovato conferma decisiva nella convergenza tra il contenuto di alcune conversazioni intercettate nel 2012 e la disponibilita’ da parte del (OMISSIS) nel 2016 di ingenti somme di denaro in contanti. Cosi’ come indicato dai suoi correi nelle conversazioni intercettate e ribadito dal collaboratore di giustizia (OMISSIS), il (OMISSIS), anche dopo la cessazione delle indagini e prima della esecuzione della misura cautelare aveva ancora la disponibilita’ di ingenti liquidita’ (denaro contante per complessivi 1.150.560,00 Euro custodito in quarantaquattro involucri in plastica sottovuoto, oltre ad un foglio manoscritto riportante la contabilita’ relativa a importanti movimenti di denaro), evidentemente accumulate grazie alla pregressa attivita’ nel settore degli stupefacenti, tanto da essere conosciuto nell’ambiente come uno dei pochi soggetti in grado di acquistare grosse partite di cocaina.
– Il (OMISSIS) ed il suo nucleo familiare, in concomitanza con l’epoca della pericolosita’, hanno percepito, secondo le risultanze dell’anagrafe tributaria e degli accertamenti presso l’INPS, redditi leciti modesti non del tutto adeguati a garantire il sostentamento di un famiglia composta da cinque persone.
– la ditta (OMISSIS), intestata alla (OMISSIS), dopo la sua creazione avvenuta nel 2004 e fino alla sostanziale incorporazione da parte della (OMISSIS) s.r.l., operativa dal 2015, e precisamente nel periodo tra il 2008 ed il 2012, oltre ad acquistare numerosi terreni utilizzando denaro contante, e’ stata costantemente beneficiaria, come risulta dall’analisi del suo conto corrente bancario, di ripetuti versamenti in denaro, per l’ammontare complessivo di Euro 314.099,00 Euro, privi di giustificativi, quali fatture e ricevute.
– La ricostruzione alternativa fornita dal consulente di parte, Dott. (OMISSIS), volta a giustificare la provenienza delle somme incassate dalla Petruso dalle vendite di inerti operate in favore di privati dietro corrispettivi in denaro contante, e’ priva di validita’ dimostrativa atteso che le fatture prodotte a sostegno non contengono le indicazioni necessarie ad individuare le modalita’ di pagamento del corrispettivo in favore del venditore.

 

Confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi

– la (OMISSIS) s.r.l., di proprieta’ di (OMISSIS) che ne era anche amministratore unico, e’ stata costituita, come un vero e proprio schermo giuridico, dopo l’arresto del (OMISSIS) al solo scopo di proseguire l’attivita’ economica della Petruso alla quale, per tale ragione, non era stata corrisposta alcuna somma per l’utilizzo di tutti i suoi beni strumentali ceduti nella sostanza alla nuova societa’ a titolo gratuito, nonostante la stipula di contratto di affitto.
– La societa’ (OMISSIS), costituita nel 2015, e’ dotata di un patrimonio non contabilizzato di cospicuo valore (oltre 100.000,00 Euro), delle cui modalita’ di acquisto, oltre che della legittima provenienza delle risorse finanziarie impiegate, non e’ stata fornita alcuna prova.
– Non e’ stata validamente giustificata la disponibilita’ della somma di denaro contante pari ad Euro 1.150.560,00 che, anche tenendo conto delle ricostruzioni e delle osservazioni espresse nella consulenza di parte, a cagione della rilevantissima entita’, non puo’ in alcun modo rappresentare un accantonamento di somme risparmiate da diversi membri del nucleo familiare dopo essere state percepite, a vario titolo, in contesti temporali lontani nel tempo.
– Le ingenti somme di denaro in contante confluite, senza alcuna giustificazione lecita, nelle risorse finanziarie a disposizione delle ditte e delle societa’ riconducibili al (OMISSIS) (la (OMISSIS), prima, e la (OMISSIS) s.r.l., dopo), proprio nel periodo in cui era operativa l’associazione dedita al narcotraffico di cui egli stesso era uno degli esponenti di vertice, non potevano che provenire dagli introiti percepiti attraverso la movimentazione di ingenti quantitativi di stupefacente, di cui costituivano una forma di reimpiego.
4. Avverso il decreto della Corte di appello ricorrono il proposto (OMISSIS) e la terza interessata (OMISSIS), per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia nonche’ procuratori speciali avv. (OMISSIS) ed avv. (OMISSIS), con due distinti atti aventi contenuto in larga parte sovrapponibile, articolando tre motivi che possono essere sintetizzati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1 come segue.

 

Confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi

4.1. Con il primo denunziano violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1 lettera b), nonche’ mancanza o apparenza della motivazione in relazione al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4, articolo 125 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., lettera e), con riferimento alla perimetrazione della pericolosita’ sociale quale presupposto sia della misura personale che di quella patrimoniale.
Il decreto, a fronte dell’e sentenze di merito che hanno circoscritto la pericolosita’ sociale del (OMISSIS) fino all’anno 2012, ne ha, ingiustificatamente, esteso l’epoca di durata considerandola ancora attuale fino alla pronuncia del provvedimento, attribuendo peso decisivo al rinvenimento della ingente somma in contanti in occasione dell’arresto del 2016, senza nemmeno spiegare se si tratta di un accumulo avvenuto di recente, allorquando la pericolosita’ sociale era cessata, o in passato grazie all’attivita’ illecita nel settore degli stupefacenti. Per di piu’, non e’ stata presa in considerazione la corposa documentazione contabile allegata alla consulenza di parte idonea a spiegare anno per anno la provenienza di detta somma dai rilevanti volumi di affari prodotti con le aziende lecite.
Quanto alla confisca, il provvedimento, in violazione anche del principio devolutivo del grado di appello, non ha compiuto adeguata valutazione della documentazione prodotta dalla difesa e delle consulenze di parte, preferendo non dare riposte alle censure sviluppate nell’atto di appello, se non con asserzioni apodittiche e clausole di stile.
4.2. Con il secondo motivo denunziano violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1 lettera b) e lettera e), nonche’ apparenza della motivazione in relazione al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 19, 20 e 24, articolo 125 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., lettera e), articolo 111 Cost. e articolo 6 della Convenzione EDU, con riferimento all’omessa valutazione delle allegazioni difensive e all’omesso accertamento, ai fini della confisca, dei requisiti della proporzione e della provenienza illecita di tutti i beni.

 

Confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi

Quanto alla (OMISSIS), la Corte territoriale ha preso le mosse da una permessa metodologica erronea laddove, discostandosi dalle norme applicabili come interpretate dalla giurisprudenza di legittimita’, ritiene che nell’ipotesi in cui la misura preventiva di contenuto ablatorio riguardi un complesso aziendale vi e’ l’oggettiva impossibilita’ di scindere le componenti sane da quelle non sane e, pertanto, vi e’ sempre necessita’ di confiscare l’intero. Sul piano motivazionale non ha indicato alcun elemento dimostrativo della contaminazione del complesso aziendale, per di piu’ ignorando la consulenza contabile, a firma (OMISSIS), e la documentazione a sostegno particolarmente attendibile perche’ costituita da dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, fatture fiscali e simili. Altrettanto erroneamente ha considerato inadeguato ai fini del giudizio di proporzione il solo riferimento al dato fiscale ufficiale finendo per attribuire alla difesa anziche’ l’onere di allegazione dei redditi dichiarati, anche quello di dimostrarne l’attendibilita’.
Le regole di giudizio in tema di misure di prevenzione patrimoniale risultano sovvertite anche laddove il provvedimento impugnato ha dato per dimostrata la provenienza illecita dei capitali, pur in presenza nella documentazione fiscale e contabile di pacifici dati reddituali e contabili di segno diametralmente opposto. Detta erronea operazione ermeneutica ha, in particolare, riguardato le fatture fiscali che, pur in assenza di indicatori della inesistenza delle operazioni commerciali sottostanti, non sono state ritenute prova scritta dell’avvenuto pagamento degli importi in esse riportati sol perche’ prive di indicazione specifica del mezzo usato per eseguirlo.
Non e’ stata fornita alcuna risposta all’osservazione del consulente di parte secondo cui la somma di Euro 314.000,00, apparentemente non giustificata, costituiva, in realta’, una parte degli incassi in contanti oggetto delle fatture, regolarmente annotate ai fini fiscali, atteso che il totale complessivo dei versamenti di questa natura risultava complessivamente inferiore all’importo delle fatture emesse e non viceversa come sarebbe stato ragionevole aspettarsi nelle ipotesi di reinvestimento di capitali illeciti (nel periodo 2007-2013 la (OMISSIS) ha emesso fatture per complessivi 4.550.000,00 Euro ma ha incassato mediante accredito in conto corrente solo 3.069.985,36).

 

Confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi

Quanto alla (OMISSIS) s.r.l., la Corte di appello, pur investita della questione con i motivi di appello, non ha spiegato il suo assoggettamento a confisca nonostante che la sua costituzione nel 2015, quindi in epoca successiva al periodo di pericolosita’ del proposto, circoscritto espressamente agli anni dal 2008 al 2012, e nonostante la consulenza della difesa, specie nella relazione integrativa depositata con allegati in data 22 e 24 gennaio 2020, abbia dettagliatamente ricostruito e documentato la provenienza dei fondi investiti per il suo avviamento dal volume di affari generato dalla (OMISSIS) e la stipula di regolare contratto di affitto dell’utilizzo dei beni strumentali riconducibili a quest’ultima. Anche in questo caso, ai fini della dimostrazione della sproporzione tra redditi e possidenze, non e’ stato attribuito, nei termini previsti dalla normativa di riferimento, capacita’ dimostrativa privilegiata alle dichiarazioni dei redditi e ai documenti fiscali, a partire dalle fatture, esonerando l’accusa dall’onere di comprovarne la mancanza di credibilita’, tutto cio’ sulla base dell’apodittica affermazione che gli introiti del narcotraffico fossero di assoluta rilevanza, pure a fronte di imprese che vantano volumi di affari, regolarmente dichiarati allo Stato, ingentissimi (superiori ai cinque milioni di Euro nel periodo dal 2004 al 2016), oltre che introiti leciti diversi dal reddito pari a 278.961,00. Ne’ il vuoto probatorio sul punto e’ superabile valorizzando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che, contrariamente a quanto opinato dalla Corte ambrosiana, mai hanno riferito della scelta del (OMISSIS) di ripulire il denaro illecito impiegandolo nelle imprese operanti nel settore dei laterizi e degli inerti.
Quanto alla (OMISSIS), non hanno ricevuto alcuna risposta le doglianze contenute nell’atto di appello sulla stima, generica ed eccessiva, dell’amministratore sul valore dei beni strumentali e sulla riconducibilita’ del loro acquisto al proposto ed al coniuge anziche’ alla precedente gestione
Quanto alla somma di denaro contante di Euro 1.150.560,00, a fronte dell’adempimento da parte del proposto al dovere di allegazione attraverso la produzione di una consulenza, perfettamente aderente alle risultanze della documentazione contabile e fiscale, la Corte distrettuale ha ritenuto, comunque, che si trattasse di provento dell’attivita’ di traffico di stupefacenti senza fornire, ancora una volta, risposta ai motivi di appello.
Quanto all’immobile di (OMISSIS), nessuna risposta e’ stata fornita alla specifica obiezione, illustrata nell’atto di appello, in merito all’assenza di prove sulla provenienza delle risorse illecite utilizzate dalla (OMISSIS) per il suo acquisto alla tesi che si trattasse di un investimento alimentato, attraverso la (OMISSIS), dal fatturato generato dalla (OMISSIS) nell’anno precedente.

 

Confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi

Quanto alla autovettura Ford Kuga, non sono state valutate le deduzioni difensive sulla disponibilita’ da parte della (OMISSIS) delle risorse finanziarie necessarie per il suo acquisto con fondi di provenienza lecita.
Quanto ai redditi della (OMISSIS) di provenienza lecita, sono stati considerati esigui nonostante la stessa abbia ricoperto cariche di vertice nelle aziende di famiglia con fatturato di milioni di Euro.
4.3. Con il terzo motivo denunziano violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e lettera e), nonche’ apparenza della motivazione in relazione al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 19, 20 e 24, articolo 125 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., lettera e), articolo 111 Cost. e articolo 6 della Convenzione EDU, con riferimento all’omessa motivazione rispetto alla confisca dei terreni di cui al (OMISSIS) del comune di (OMISSIS), tutti intestati a (OMISSIS).
Non e’ presente nel decreto impugnato, neanche graficamente, alcuna motivazione sullo specifico motivo appello con cui la difesa, richiamandosi alla consulenza (OMISSIS) e agli allegati ed in particolare agli incassi tracciabili ed al volume di affari percepiti dalla (OMISSIS) all’epoca dell’acquisto degli immobili, aveva contestato l’esistenza del requisito della sproporzione rispetto al reddito dichiarato e l’effettiva disponibilita’ dei beni in capo al (OMISSIS).
5. Con memoria datata 28 dicembre 2021, a firma del secondo difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha ribadito le criticita’ segnalate nel ricorso sia con riferimento alla estensione della pericolosita’ sociale oltre al quadriennio 2008 – 2012 e fino alla data di applicazione della misura di prevenzione, nonostante l’assenza di dati oggettivi ed ignorando lo stato detentivo del ricorrente, sia con riferimento all’errore metodologico compiuto nel valutare le allegazioni difensive, in particolare la consulenza del Dott. (OMISSIS), senza il necessario approccio tecnico ma con considerazioni apodittiche e congetturali.

 

Confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va verificato, alla luce delle prospettazioni contenute nei ricorsi, se entrambi i ricorrenti, nelle diverse qualita’ di proposto nonche’ proprietario della somma dei denaro, il (OMISSIS), e di formale intestataria dei beni immobili nonche’ titolare della ditta individuale (OMISSIS) e legale rappresentante delle altre societa’, la (OMISSIS), abbiano interesse ad impugnare ossia se abbiano proposto una impugnazione in concreto idonea a determinare, con l’eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica piu’ favorevole (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953). La questione e’ assai rilevante atteso che in piu’ occasioni la giurisprudenza di legittimita’, in materia di confisca di prevenzione, ha ritento sussistente siffatto interesse solo in capo ai soggetti aventi, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene (da ultimo Sez. 5, n 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli Rv. 266141).
Ritiene il Collegio che, alla luce delle prospettazioni, invero non facilmente intellegibili, contenute nei ricorsi, il (OMISSIS) e la (OMISSIS) possano essere considerati, sotto questo profilo, legittimati.
Il proposto (OMISSIS), pur non dichiarandosi mai espressamente proprietario dei beni confiscati intestati alla moglie e sostenendo, anche con riferimento all’ingente somma di denaro rinvenuta nel suo domicilio, l’impiego, per l’acquisto di tutti i beni confiscati, di fondi principalmente derivanti dall’attivita’ economica lecita dell’impresa individuale (OMISSIS), solo formalmente intestata al coniuge, ha nella sostanza ammesso di avere contributo attivamente non solo alla gestione della (OMISSIS) ma anche alla formazione dell’intero patrimonio intestato alla moglie, costituito comunque da risorse di provenienza lecita. Trova pertanto applicazione il condivisibile principio per cui nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, “mentre e’ inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto, che si limiti a dedurre l’insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarita’ effettiva del bene in capo al terzo intestatario, e’ invece ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l’esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all’ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l’applicazione del provvedimento” (Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822).
Parimenti, la terza interessata (OMISSIS), rivendicando quanto meno l’effettiva contitolarita’ dei beni sottoposti a sequestro insieme con il (OMISSIS), ha interesse non solo a contestare la fittizieta’, sia pure parziale, dell’intestazione in suo favore, ma anche a far valere l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto (cfn Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, La Porta, Rv. 272608).
2. Va, ancora, rammentato che il controllo affidato al giudice di legittimita’ in materia di confisca di prevenzione, e’ stato limitato dal legislatore (con scelta ritenuta non irragionevole da Corte Cost. n. 321 del 2004; n. 106 del 2015) alla sola “violazione di legge”, sulla base del combinato disposto del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 10 e 27 (e in precedenza della L. n. 1423 del 1956, articolo 4, comma 11, e L. n. 575 del 1965, articolo 3-ter, comma 2).
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, questa chiara indicazione normativa fa escludere che il ricorrente possa dedurre in sede di legittimita’ il vizio di motivazione previsto dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), potendo contestare il punto della motivazione nel caso la stessa sia assolutamente mancante o meramente apparente, ovvero inidonea a rappresentare le ragioni della decisione (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
In detta prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, e’ improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realta’, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 cit.) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 32705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).
3. Tanto posto e tenuto conto del principio che, ai fini della idoneita’ della motivazione, nel giudizio di legittimita’ deve farsi riferimento ai provvedimenti di primo e secondo grado, i quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (tra tante, Sez. 5, n. 14022 del 12/0.1/2016, Genitore, Rv. 266617), ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato non sia affetto da alcuna delle criticita’ dedotte dai ricorrenti sub specie di violazione di legge, nemmeno sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati.

 

Confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi

3.1. Il primo motivo, relativo alla perimetrazione della pericolosita’ sociale, non consentito nella parte in cui aggredisce la tenuta logica della motivazione e’, comunque, manifestamente infondato.
Il decreto impugnato, a seguito di complessiva e argomentata valutazione insindacabile in questa sede, ha ritenuto il compendio indiziario raccolto nei confronti del proposto indicativo della pericolosita’ del (OMISSIS) cosi’ detta “qualificata”. Il proposto, precisamente, e’ stato inquadrato nella categoria prevista dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4, lettera b) del perche’ indiziato del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74. La durata di tale pericolosita’ e’ stata perimetrata, sia ai fini della misura personale che di quella patrimoniale, con motivazione puntuale niente affatto apparente, in termini difformi rispetto all’accertamento contenuto nella sentenza di condanna in sede cognitiva per i reati di cui all’articolo 51 c.p.p., comma 3 bis, ampliandone l’estensione temporale fino alla pronuncia di primo grado del presente procedimento (febbraio 2019).
Siffatta autonoma valutazione e’ stata argomentata non solo sulla base dei medesimi elementi fattuali valorizzati in sede di accertamento cognitivo del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 – quali la durata e la intensita’ del vincolo associativo (dall’anno 2008 al 2012), dotato di un’organizzazione capillare che aveva consentito numerose operazioni di narcotraffico con basi logistiche in piu’ zone del territorio nazionale e ramificazioni all’estero dove avveniva l’approvvigionamento dello stupefacente, e la posizione verticistica che il (OMISSIS) aveva occupato per anni senza soluzione di continuita’ – ma anche sulla scorta di specifiche circostanze, riferite ad epoca successiva al 2012. In particolare e’ stato considerato sintomatico della perduranza della pericolosita’ il rinvenimento nel domicilio del (OMISSIS) nel 2016 non solo di un lingotto in oro ma soprattutto di una ingente somma di denaro in contante e di un foglio manoscritto riportante la contabilita’ di importanti movimenti in denaro, rilevando che detta circostanza, sia per l’entita’ della somma (piu’ di un milione di Euro) sia per le modalita’ della sua conservazione (involucri sottovuoto) sia per l’impossibilita’ di ricondurre i movimenti in denaro registrati nel foglio ad operazioni economiche lecite, oltre a rilevare ex se, come indicatore della contestuale dedizione del (OMISSIS) ad attivita’ illecite, costituiva un riscontro oggettivo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS) nonche’ alle conversazioni intercettate nel procedimento definito con la sentenza di condanna. Lo (OMISSIS) e gli interlocutori delle conversazioni, infatti, avevano fatto esplicito riferimento al ruolo del (OMISSIS) in senso all’associazione quale finanziatore dell’imponente traffico di stupefacenti, indicandolo come un soggetto avente nella sua diretta disponibilita’ ingenti quantita’ di denaro contante.
Risulta, pertanto, pienamente osservato il principio per cui la pericolosita’ sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, e’ anche misura temporale del suo ambito applicativo con conseguente suscettibilita’ di ablazione soltanto dei beni acquistati nell’arco di tempo in cui si e’ manifestata la pericolosita’ sociale (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605).
Per di piu’ la giurisprudenza successiva, onde evitare interpretazioni eccessivamente formalistiche, ha precisato che e’ legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello, individuato nel provvedimento, di manifestazione della pericolosita’ sociale, “ove ricorra una pluralita’ di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell’attivita’ delittuosa” (Sez. 1, n. 12329 del 14/02/2020, Turchi, Rv. 278700; Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Alma, Rv. 272377).
La Corte distrettuale ha tenuto conto anche della sospensione ex lege della eseguibilita’ della misura personale, correlata allo stato detentivo del destinatario, osservando che essa rende necessaria la “doppia valutazione”, in sede cognitiva e in sede preesecutiva (analogamente a quanto previsto dalla legge in tema di misure di sicurezza personali, in cio’ dovendosi individuare la ratio di Corte Cost. n. 291 del 2013), ma che cio’ – a differenza di quanto esposto nell’atto di ricorso e nelle successive memorie – rappresenta una ulteriore garanzia per il destinatario del provvedimento e non disimpegna il giudice della cognizione dall’obbligo di motivazione in positivo sulla ricorrenza della condizione attuale di pericolosita’, pur se la valutazione del giudice della cognizione e’ operata con la consapevolezza del fatto che tale pericolosita’ e’ – allo stato – inibita dal trattamento penitenziario in atto. Nel caso in esame detta valutazione risulta esistente ed appare formulata in modo del tutto piano e comprensibile, il che esclude in radice l’ammissibilita’ – per quanto detto in apertura – del ricorso.
3.2. Il secondo motivo, relativo ai presupposti della confisca e’, in parte, non consentito laddove denunzia vizi motivazionali e, in parte, manifestamente infondato laddove si duole della violazione di legge.
La motivazione del decreto impugnato risulta, invero, coerente con le emergenze processuali e non e’ riconducibile ne’ all’area semantica della motivazione “assente” ne’ a quella della motivazione “apparente”, anche con riferimento alla valutazione dei presupposti della confisca dei singoli beni ed in particolare del loro valore sproporzionato rispetto ai redditi e all’attivita’ economica, lecitamente svolta nel periodo in cui sono entrati a far parte del patrimonio del proposto, e al reimpiego nell’attivita’ formalmente lecita di risorse di provenienza illecita.
In ordine alla impresa individuale (OMISSIS), i giudici del merito hanno considerato decisivo per la confisca dell’intero complesso aziendale l’immissione di ingenti capitali illeciti proprio nel periodo della pericolosita’ qualificata del (OMISSIS), allorquando era pienamente operativo e generava lucrosi profitti il sodalizio dedito al narcotraffico. Cio’ e’ stato desunto da preciso ed inequivocabile dato fattuale: i versamenti in denaro nel suo conto corrente per un ammontare di Euro 314.099,00 nel periodo 2008 – 2012 senza alcuna giustificazione.

 

Confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi

La forza dimostrativa di detto elemento e’ stata soppesata anche dalla Corte di appello attraverso puntuali richiami al provvedimento di primo grado, esaminando le obiezioni, anche tecniche, di segno contrario opposte dalla difesa, attraverso la consulenza del Dott. D’ Ippolito e la documentazione, per lo piu’ di natura fiscale, ad essa allegata, per pervenire alla conclusione, insindacabile in
questa sede, che non e’ possibile rinvenire alcuna giustificazione alle somme contanti, di entita’ complessiva assai rilevante rispetto al volume annuale di affari
pervenuti nel conto corrente della (OMISSIS), sia considerando le ulteriori entrate lecite documentate sia valorizzando le fatture emesse in quanto prive di indicazioni sul mezzo di pagano impiegato.
Di conseguenza, dette somme non giustificate hanno rappresentato il reimpiego di capitali provenienti dall’attivita’ illecita, fortemente redditizia, contestualmente svolta dal (OMISSIS), senza dei quali la (OMISSIS) non avrebbe potuto conseguire i risultati imprenditoriali ed i profitti dichiarati, oltre che incrementare il suo ingente patrimonio aziendale costituito da beni strumentali e da immobili.
D’altra parte, sul piano logico ed economico, non e’ irrilevante che le risorse non giustificate siano confluite attraverso denaro contante; cio’, infatti, costituisce il sistema piu’ idoneo a non rendere tracciabili i flussi finanziari e a rendere, contestualmente, piu’ rapida la circolazione dei fondi di provenienza illecita.
Il discorso giustificativo, in definitiva, ha fatto buon uso dei principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ in materia di confisca integrale della cosi’ detta impresa “illecita”, intendendosi per tale non solo l’impresa la cui attivita’ sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dell’accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti e illeciti (Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019, dep. 2020, Passalacqua, Rv. 278891), ma anche quella che sia beneficiaria di apporti leciti che si risolvono nel “consolidamento e nell’espansione della sistematica e reiterata attivita’ di riciclaggio e di reimpiego di preponderanti capitali illeciti si’ da non essere piu’ scindibile la minoritaria quota lecita, stante il risultato sinergico dei capitali impiegati, determinante una loro inestricabile commistione e contaminazione” (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotalle’vi, Rv. 277438).
Quanto alla (OMISSIS) s.r.l., la Corte di appello, lungi dall’eludere le questioni sollevate coi motivi di appello, ha ancorato la sua natura di impresa illecita assoggettabile a confisca alle risorse utilizzate per la sua costituzione ed avviamento direttamente provenienti da altra impresa illecita nel senso appena chiarito, ossia la (OMISSIS), di cui ha nella buona sostanza preso il posto come soggetto imprenditoriale operante nel medesimo settore e con gli stessi beni strumentali.

 

Confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi

La continuita’ tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. e la natura di vero e proprio schermo formale di quest’ultima per consentire al (OMISSIS) e al coniuge di poter continuare ad operare nel mercato e’ stata desunta dal passaggio dall’una all’altra dell’intero patrimonio e dell’avviamento senza alcun esborso, circostanza quest’ultima contestata genericamente e senza il supporto di adeguata documentazione.
Le censure relative alla confisca della (OMISSIS), della somma di denaro contante di Euro 1.150.560,00, dell’immobile di (OMISSIS) e dell’autovettura Ford Kuga nonche’ quella concernente il giudizio di proporzione tra i redditi di provenienza lecita della (OMISSIS) e gli acquisti nel corso degli anni, oltre a richiamare in modo assai generico la violazione del principio devolutivo del giudizio di appello senza specificare il carattere di decisivita’ degli elementi trascurati o disattesi e, soprattutto, senza confrontarsi con il reale contenuto del provvedimento impugnato, si dolgono della tenuta logica dell’apparato motivazionale che tuttavia, lungi dall’essere assente o apparente, contiene puntuali argomentazioni per giustificare:
– il valore attribuito ai beni strumentali non dichiarati della (OMISSIS) s.r.l. (oltre 100.000,00 Euro in contrasto con i documenti ufficiali) e la riconducibilita’ del loro acquisto al proposto (assenza di traccia documentale);
– l’irrilevanza della documentazione contabile e fiscale, cosi’ come ricostruita nella consulenza di parte a firma del Dott. (OMISSIS), ai fini della dimostrazione della provenienza lecita della somma in contanti di Euro 1.150.560,00 (l’imprecisa contestualizzazione temporale della percezione dei redditi leciti, oltre che l’epoca troppo prolungata presa in esame, impediva di considerala frutto del risparmio collettivo dei membri della famiglia allargata, tenuto conto del concomitante svolgimento di lucrosa attivita’ illecita nel campo degli stupefacenti);
– la provenienza illecita delle risorse finanziarie utilizzate per l’acquisto dell’immobile nel comune di (OMISSIS) (tanto la stipula dell’atto di acquisto quanto la restituzione della somma oggetto del mutuo ipotecario avevano avuto luogo nel periodo di accertata appartenenza del (OMISSIS) al sodalizio dedito al narcotraffico e non era tracciabile la provenienza lecita delle somme contanti utilizzate per pagare il corrispettivo e versare le rate del mutuo);
– l’indisponibilita’ da parte del nucleo familiare (OMISSIS) – (OMISSIS) dei fondi di provenienza lecita utilizzati per l’acquisto della autovettura Ford Kuga (a fronte delle modeste somme indicate nella dichiarazione annuale dei redditi per il 2013, pari a 31.000.00, il (OMISSIS), curando personalmente le trattative, aveva sborsato in contanti la somma di Euro 17.500,00 Euro, pari alla meta’ del reddito annuale che doveva servire anche al mantenimento suo, della moglie e di tre figli);
– l’esiguita’ dei redditi di provenienza lecita della (OMISSIS) (desunta dal richiamo alle tabelle analitiche riportate nel provvedimento di primo grado in particolare a pag. 25).
3.3. Il terzo motivo, relativo all’assenza grafica di motivazione rispetto alla confisca dei terreni di cui al (OMISSIS) del comune di (OMISSIS), tutti formalmente intestati a (OMISSIS) ma acquistati con i fondi della impresa individuale (OMISSIS) di (OMISSIS), e’ anche esso manifestamente infondato.
A fronte di motivi di appello (pag. 4 appello (OMISSIS), pag. 12 appello (OMISSIS)) che si dolevano, in termini tra loro sovrapponibili, dell’erroneo inquadramento degli acquisti nel periodo di pericolosita’ sociale del proposto e della “sopportabilita’” dei prezzi pagati in ragione degli incassi percepiti nel periodo di riferimento dalla (OMISSIS), la Corte territoriale, nell’esporre le ragioni a sostegno della confisca dell’intero complesso aziendale della (OMISSIS), di cui gli immobili in esame facevano parte anche secondo la prospettazione difensiva sulla provenienza dei fondi utilizzati per gli acquisti, ha risposto, dopo avere richiamato, condividendola, la ricostruzione del Tribunale (pag. 8), che per tutti i beni riferibili alla (OMISSIS), quindi anche per i terreni, era risultato accertato l’acquisto nel periodo in cui si era manifestata la pericolosita’ sociale del (OMISSIS), cogestore di fatto anche della ditta individuale della moglie, in assenza di giustificazione sulla provenienza lecita dei fondi in ragione della gia’ illustrata natura illecita dell’impresa.
4. Il ricorso devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili.
Alla declaratoria di inammissibilita’ consegue ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi,atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende che stimasi equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

Confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *