Elemento soggettivo di chi commette un abuso

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|30 aprile 2021| n. 16498.

Elemento soggettivo di chi commette un abuso

In materia urbanistica, deve considerarsi illegittimo, e non determina l’estinzione del reato edilizio di cui all’art. 44 lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica. Infatti, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non ammettendo termini o condizioni, deve riguardare l’intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall’art. 36 d.P.R. T.U.E. e, precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale” o “impropria”, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Sentenza|30 aprile 2021| n. 16498

Data udienza 19 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Reati edilizi – Rilascio titoli edilizi anche in sanatoria – Prassi amministrativa – Elemento soggettivo di chi commette un abuso – Accertamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filipp – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/02/2020 del Tribunale di Termini Imerese;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cuomo Luigi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 febbraio 2020 il Tribunale di Termini Imerese, quale Giudice dell’esecuzione, ha revocato i benefici della sospensione della pena concessi a (OMISSIS) e a (OMISSIS) con sentenza del 20 maggio 2015 del Tribunale di Termini Imerese, rigettando altresi’ la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione impartito con la medesima sentenza in relazione al manufatto ivi indicato.
2. Avverso la predetta decisione e’ stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo di impugnazione, al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza con esclusivo riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena.
2.1. In particolare, veniva allegata l’incolpevole ed oggettiva non imputabilita’ dell’inadempimento da parte dei ricorrenti, affidatisi legittimamente e ragionevolmente al permesso di costruire n. 1 del 2015, che avrebbe loro consentito di regolarizzare l’immobile con ogni positiva conseguenza anche sull’ordine di demolizione. Al contrario, la valutazione di evidente illegittimita’ dell’atto amministrativo si poneva in contraddittorieta’ ed illegittimita’ rispetto alle emergenze istruttorie palesate dallo stesso consulente tecnico nominato dal Tribunale, le quali davano conto dell’esistenza di prassi amministrativa nel senso della liceita’ di simili atti amministrativi.
In tal senso andava ribadita l’esistenza di ragionevole e legittimo affidamento nei riguardi di provvedimento amministrativo che, all’epoca, si presentava del tutto legittimo.
Ne’ il Giudice aveva indagato sull’inesistenza di cause, non dipendenti da atti volontari, che avessero impedito l’adempimento dell’ordine di demolizione.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilita’ del ricorso.
4. I ricorrenti hanno depositato memoria, ribadendo l’avvenuta eliminazione di tutti gli abusi commessi, ancor prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Elemento soggettivo di chi commette un abuso

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso e’ fondato nei termini di seguito indicati.
5.1. Vero e’, in proposito, che deve considerarsi illegittimo, e non determina l’estinzione del reato edilizio di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera b) il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformita’ agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla gia’ avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica (Sez. 3, n. 51013 del 05/11/2015, Carratu’ e altro, Rv. 266034; da ult. Sez. 3, n. 28666 del 07/07/2020, Murra, Rv. 280281).
Infatti la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44 non ammettendo termini o condizioni, deve riguardare l’intervento edilizio nel suo complesso e puo’ essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall’articolo 36 Decreto del Presidente della Repubblica cit. e, precisamente, la doppia conformita’ delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilita’ di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale” o “impropria”, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260973).
5.1.1. Cio’ posto, in fatto (cfr. perizia disposta in sede di incidente di esecuzione e chiarimenti del perito resi all’udienza nel contraddittorio delle parti) risultava rilasciato agli odierni ricorrenti permesso di costruire in sanatoria n. 1/15 del 14 gennaio 2015, contenenti particolari prescrizioni. Sempre in fatto, da un lato il sopralluogo del 5 gennaio 2016 dava conto della realizzazione dei lavori prescritti, circostanza confermata anche dal perito officiato dal Giudice dell’esecuzione; dall’altro, l’ordinanza impugnata ha dato atto (cfr. pag. 4) che il Pubblico ministero d’udienza non aveva insistito nella revoca del beneficio della sospensione condizionale.

 

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5.1.2. Al riguardo, i ricorrenti hanno allegato le dichiarazioni del perito d’ufficio, che ha dato conto dell’esistenza di una generale “consuetudine” locale di emanare provvedimenti siffatti, nel medesimo periodo di tempo nel quale anche gli interessati si erano rivolti all’Amministrazione comunale per conseguire la sanatoria urbanistica degli abusi commessi. Allo stesso tempo lo stesso perito, in risposta a specifica domanda, ha sostenuto l’avvenuta fattuale rimessione in pristino dei luoghi, con eliminazione delle difformita’ in esecuzione del rilasciato permesso di costruire e senza l’intervento di ulteriore istanza in sanatoria.
In definitiva il perito ha attestato la conformita’ dei luoghi alla disciplina urbanistica, laddove il titolo del 2015 risultava effettivamente viziato per carenza dell’accertamento di conformita’ ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 cit., articolo 36. Il vizio e’ stato ritenuto sanabile e non ostativo all’ottenimento di nuovo permesso di costruire in sanatoria.
5.1.3. Alla stregua dei rilievi che precedono, ed anche a prescindere dalla richiamata non chiara condotta processuale del Pubblico ministero procedente, non risulta esservi stato formale adempimento in sanatoria (quanto alle conseguenze, cfr. Sez. 3, n. 14186 del 13/12/2006, dep. 2007, Bennardo, Rv. 236322), ancorche’ in fatto sia stato dato puntuale seguito al permesso emanato nel 2015 dalla competente Amministrazione.
5.1.4. Vero e’ che, in tema di reati edilizi, in caso di non macroscopica illegittimita’ del titolo abilitativo il giudice deve procedere, stante la presenza di un atto autorizzativo della Pubblica Amministrazione, ad un accertamento piu’ approfondito dell’elemento soggettivo del reato, dandone conto adeguatamente in motivazione, soprattutto nel caso in cui l’imputato alleghi circostanze dirette a rivendicare la propria buona fede e un affidamento incolpevole (cfr. Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Cerra srl, Rv. 275850). In specie e’ addirittura l’ausiliario tecnico del Giudice dell’esecuzione a dare conto di cio’, rammentando l’esistenza di – non corretta – locale prassi generalizzata in tal senso, all’epoca del rilascio del titolo agli interessati.
5.1.5. In considerazione dei pregressi rilievi, da valutare nel loro complesso, l’oggettivo adempimento della rimessione in pristino delle opere non regolarizzabili impone altresi’ di riconsiderare – ai fini dell’invocata sospensione condizionale – le conoscenze e le informazioni assunte, ovvero le eventuali assicurazioni fornite dagli uffici competenti circa la prassi esistente nella realta’ territoriale di riferimento quanto ai contenuti del titolo edilizio sanante (cfr. Sez. 3, n. 8410 del 25/10/2017, dep. 2018, Venturi, Rv. 272572).
5.1.6. Va invero infine osservato che le contrarie conclusioni del Procuratore generale circa la natura dell’intervento edilizio eseguito riprendono i contenuti dell’ordinanza della Corte territoriale del 27 giugno 2018, annullata da questa Corte con sentenza n. 14601 del 2019 (cfr. pag. 8 ordinanza impugnata).
6. Alla stregua di quanto precede, pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Termini Imerese.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio al Tribunale di Termini Imerese.

 

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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