In tema di contravvenzioni alimentari

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|29 aprile 2021| n. 16347.

In tema di contravvenzioni alimentari, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 5, lett. c), della legge n. 283 del 1962 non è necessario che il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali debbono uniformarsi alle previsioni normative, se esistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza. (Fattispecie di vendita al dettaglio di pesce fresco con l’utilizzo, per la conservazione, di ghiaccio prodotto con apposita macchina risultato contaminato da cariche microbiche superiori a quelle consentite).

Sentenza|29 aprile 2021| n. 16347

Data udienza 11 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: In tema di contravvenzioni alimentari – Sanità pubblica – Prodotti alimentari – Reato ex art. 5 lett. b) Legge 283 del 1962 – Cattivo stato di conservazione – Riferibilità alle caratteristiche intrinseche delle sostanze – Necessità – Esclusione – Modalità estrinseche di conservazione – Sufficienza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. ANDRONIO A. M. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/03/2020 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Molino Pietro, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

In tema di contravvenzioni alimentari

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 marzo 2020, il Tribunale di Palermo ha condannato l’imputato alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda, per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, articolo 5, lettera c), perche’, nella qualita’ di titolare di un esercizio per la vendita al dettaglio di pesce fresco, produceva – con apposito macchinario – ghiaccio utilizzato per la conservazione di prodotti ittici, contente cariche microbiche superiori a quelle consentite dal Decreto Legislativo n. 31 del 2001.
2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano violazione di legge e vizi della motivazione, con riferimento all’elemento soggettivo del reato. La difesa ritiene che sia dirimente, sul punto, il fatto che il ricorrente si sia adoperato al fine di pulire il macchinario del ghiaccio, come dichiarato in sede di interrogatorio in data 13.06.2017; circostanza che consentirebbe di dimostrare l’insussistenza dell’elemento soggettivo, insieme con l’ulteriore dato del mancato rinvenimento di batteri o sostanze pericolose all’interno del serbatoio dell’acqua con la quale il ghiaccio era stato prodotto.
2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si censura la violazione dell’articolo 131-bis c.p., sul rilievo che, nel caso di specie, l’offesa posta in essere risulterebbe certamente di particolare tenuita’, in ragione dell’assenza di un danno penalmente rilevante.
2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si lamenta la violazione di legge, con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, sul rilievo che non sarebbero emersi elementi rivelatori da cui possa desumersi che il ricorrente non si asterra’ dalla commissione di ulteriori reati.
2.4. Con un quarto motivo di ricorso, si deducono la violazione dell’articolo 62-bis c.p. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La difesa ritiene che sia evidente che il fatto in esame non sia di gravita’ tale da non consentire la concessione di dette attenuanti.

 

In tema di contravvenzioni alimentari

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
1.1. Il primo motivo di impugnazione – con cui si lamentano violazione di legge e carenze di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo – e’ inammissibile per genericita’. La difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, le argomentazioni svolte dal Tribunale, limitandosi a formulare alcune asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa e dalla motivazione della sentenza impugnata, relativamente all’elemento soggettivo del reato e richiamando pretesi dati fattuali, quali la ripulitura del macchinario del ghiaccio da parte del ricorrente e il mancato ritrovamento di batteri o sostanze pericolose all’interno del serbatoio dell’acqua. Ne’ il ricorrente contesta le sue affermazioni, sostanzialmente confessorie, secondo cui l’addebito era da attribuire alla scorretta operazione di pulizia delle vasche, essendo stati omessi – evidentemente dallo stesso imputato – normali accorgimenti quali lo smontaggio e la sterilizzazione del tubo e del serbatoio che porta alla macchina del ghiaccio. Del resto, il Tribunale ha correttamente evidenziato come, nel corso del controllo finalizzato alla verifica dei requisiti igienico-sanitari, la polizia giudiziaria ha accertato, nel verbale di prelevamento di campione, che l’apposita macchina del ghiaccio era contaminata da cariche microbiche superiori a quelle consentite e che la vendita al dettaglio del pesce fresco era stata effettuata con l’utilizzo del ghiaccio contaminato (pagg. 23 della sentenza). E la giurisprudenza di questa Corte ha piu’ volte osservato che, ai fini della configurabilita’ della contravvenzione in esame, non e’ necessario che il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma e’ sufficiente che esso concerna le modalita’ estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle previsioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza, senza che rilevi, per la concretizzazione dell’illecito contravvenzionale, la produzione di un danno alla salute (ex plurimis, Sez. 3, n. 44927 del 14/06/2016, Rv. 268715; Sez. 3, n. 33313 del 28/11/2012, dep. 01/08/2013, Rv. 257130; Sez. 3, n. 15094 del 11/03/2010, Rv. 246970). Piu’ in generale, deve ricordarsi che il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari considerato dalla disposizione incriminatrice in esame riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioe’ preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni – di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali – che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienicosanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione, contaminazione o alterazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 14549 del 05/03/2020, Rv. 278775; Sez. 3, n. 39037 del 10/05/2018, Rv. 273919; Sez. 3, n. 35828 del 02/09/2004; Sez. U, n. 1 del 27/09/1995, dep. 1996, Rv. 203094).

 

In tema di contravvenzioni alimentari

In questo quadro, la giurisprudenza di legittimita’ ha qualificato, in diverse pronunce, la natura della contravvenzione in esame quale reato di pericolo presunto, ritenendo non necessario per la sua configurabilita’ un previo accertamento sulla commestibilita’ dell’alimento, ne’ il verificarsi di un danno per la salute del consumatore (ex plurimis, Sez. 7, n. 11128 del 22/02/2019; Sez. 3, n. 35828 del 02/09/2004; Sez. 3, n. 2649 del 16/12/2003, dep. 2004, Rv. 22687401).
1.2. Il secondo motivo di ricorso – con il quale si deduce la violazione dell’articolo 131-bis c.p. – e’ manifestamente infondato.
La difesa censura la mancata applicazione della causa di non punibilita’ ex articolo 131-bis c.p. sulla base della mera asserzione secondo cui l’offesa posta in essere risulterebbe di particolare tenuita’, in ragione dell’assenza di un danno penalmente rilevante. Il Tribunale ha, invece, correttamente osservato come la contravvenzione in esame costituisca un reato di pericolo, per la cui consumazione non e’ necessario dimostrare che il cattivo stato di conservazione abbia effettivamente danneggiato o alterato il prodotto. Ebbene, il giudice di merito, sulla base delle accertate modalita’ di detenzione dell’apposito macchinario e del ghiaccio prodotto, utilizzato per la conservazione dei prodotti ittici, contrarie alle piu’ elementari norme igienico-sanitarie e dell’omessa vigilanza della ripulitura della macchina del ghiaccio, utilizzata dall’imputato per la vendita al dettaglio del pesce fresco, indici di una colpa non lieve, ha ritenuto e valutato correttamente l’insussistenza della causa di non punibilita’ per speciale tenuita’ del fatto.
1.3. Il terzo motivo di doglianza – con cui si deduce violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena – e’ parimenti inammissibile per genericita’.

 

In tema di contravvenzioni alimentari

La difesa non prende in considerazione la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare alcune asserzioni, del tutto generiche, circa il fatto che non sono emersi elementi rivelatori da cui possa desumersi la circostanza che il ricorrente non si asterra’ dal commettere ulteriori reati. E sul punto la sentenza fornisce una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove evidenzia che non ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi per la concessione del beneficio della sospensione della pena, attese le accertate modalita’ di detenzione e utilizzo dell’apposito macchinario e del ghiaccio prodotto, utilizzato per la conservazione dei prodotti ittici, risultate contrarie alle piu’ elementari norme igienico-sanitarie e indice di un totale dispregio della legalita’.
1.4. Il quarto motivo di ricorso – con cui si deducono la violazione dell’articolo 62-bis c.p. e il vizio di motivazione – e’ parimenti inammissibile.
La censura della difesa sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e’ formulata in termini totalmente assertivi, non essendo ancorata alla prospettazione di elementi concreti che sarebbero stati pretermessi o scorrettamente valutati dal Tribunale. In ogni caso, la difesa si limita ad osservare come sia evidente che il fatto in esame non sia di gravita’ tale da non consentire la concessione delle attenuanti generiche, trascurando di considerare che non aveva sollevato richieste al riguardo in primo grado, come emerge dalle conclusioni riportate in sentenza e non contestate con il ricorso per cassazione.

 

In tema di contravvenzioni alimentari

2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Si da’ atto che, ai sensi dell’articolo 546 c.p.p., comma 2, conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 – recante “Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del Decreto Legge n. 137 del 2020” – la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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