Ipotesi di inquinamento ambientale e di traffico illecito di rifiuti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|29 aprile 2021| n. 16412.

Con riguardo alle ipotesi di inquinamento ambientale e di traffico illecito di rifiuti, ai sensi degli articoli 452-bis e 452-quaterdecies del Codice Penale, una volta accertato lo smaltimento di rifiuti, anche pericolosi, in spregio della normativa ambientale, come attestato dal rinvenimento di un cumulo di materiali di risulta ed Eternit, non è necessario accertare altresì l’evento di danno proprio dell’inquinamento ambientale, potendo i Giudici, specie nella fase cautelare, prescindere da specifici accertamenti al riguardo, a fronte del provato sversamento di amianto e inerti misti a materiali ferrosi in siti non autorizzati, in parte ricadenti in territori protetti e senza alcuna precauzione, condotte del tutto idonee a produrre il deterioramento dei siti interessati e ad impedirne la fruizione.

Sentenza|29 aprile 2021| n. 16412

Data udienza 5 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Misure cautelari – Misure cautelari personali – Custodia cautelare in carcere – Ricorso per cassazione – Vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza – Oggetto della verifica del giudice di legittimità – Fattispecie – Reati associativi di stampo mafioso – Rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori come indizi di gravità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VERGA Giovanna – Presidente

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna – rel. Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso IL TRIBUNALE DI CATANZARO;
nonche’ da:
2) (OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro in data 27-28/8/2020;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi;
letta la memoria a firma dei difensori dell’indagato;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del P.G., Dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata in accoglimento del ricorso del P.m. e per la declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS);
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha chiesto emettersi declaratoria d’inammissibilita’ con riguardo al ricorso del P.m. e l’accoglimento del ricorso dell’indagato.

Ipotesi di inquinamento ambientale e di traffico illecito di rifiuti

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro, provvedendo sull’istanza di riesame proposta nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza del Gip che, in data 12/8/2020, aveva applicato nei confronti del medesimo la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai capi 1 (partecipazione all’associazione di stampo mafioso denominata cosca (OMISSIS)- (OMISSIS)), 2 e 3 (concorso nell’estorsione ai danni di (OMISSIS) e dell’Avv. (OMISSIS)), 41,42 (riciclaggio aggravato ex articolo 416bis.1), 55,57 (truffa aggravata ai danni dell’INAIL), 60 (estorsione aggravata ai danni di (OMISSIS)), 97,99 (inquinamento ambientale e illecito smaltimento di rifiuti), 122 (limitatamente all’ipotesi di violenza privata aggravata ex articolo 416bis.1 c.p.) nonche’ quella degli arresti domiciliari con riguardo al capo 56 (traffico di influenze illecite ex articolo 346 bis C.P.), cosi’ decideva:
– annullava l’ordinanza genetica in relazione ai capi 1, 2, 3, 60;
-confermava il provvedimento con riguardo ai capi 41, 42, 55, 56, 57, 97 e 99, previa esclusione per ciascuna imputazione della circostanza aggravante di cui all’articolo 416bis.1 c.p.;
-confermava l’ordinanza per il capo 22, come pure la misura cautelare intramuraria adottata dal Gip emittente per i capi sopra precisati.

Ipotesi di inquinamento ambientale e di traffico illecito di rifiuti

2.Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo:
2.1 la violazione di legge e la manifesta illogicita’ della motivazione.
2.1.1 quanto all’addebito associativo il P.m. impugnante lamenta che l’ordinanza censurata ha erroneamente escluso la gravita’ indiziaria, assumendo che le dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS), il quale ha riferito di un precoce inserimento del prevenuto nel contesto associativo facente capo al padre (OMISSIS), non sarebbero riscontrate ne’ dalle dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS) ne’ dalla circostanza che l’indagato si sia reso disponibile ad accompagnare soggetti gravitanti intorno al capocosca presso l’abitazione di quest’ultimo durante la detenzione. Il collegio cautelare, in particolare, ha illogicamente ritenuto che le dichiarazioni dell’ (OMISSIS) non fossero convergenti con quelle del (OMISSIS) in ragione della rispettiva riferibilita’ a segmenti temporali diversi, argomento che, invece, avrebbe dovuto condurre alla conclusione che l’indagato ha svolto in maniera continuativa la funzione di ambasciatore per conto del padre.
Ne’, secondo il P.m., appare aderente ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimita’ in materia di chiamata in correita’ l’assunto che l’accompagnamento presso l’abitazione ove il padre era ristretto in regime di arresti domiciliari di elementi contigui al sodalizio possa trovare alternativa spiegazione nei rapporti parentali e non corrisponda esattamente al ruolo di messaggero ascrittogli dai collaboratori. Pertanto, secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata ha incomprensibilmente svalutato una chiamata circostanziata e confortata da altra del tutto convergente nonche’ da elementi di verifica specifici, quali la consapevole presenza fisica del prevenuto in occasione degli incontri tra il padre capocosca e le vittime delle pretese estorsive di cui ai capi 2 e 3 della rubrica; la disponibilita’ a far gestire al padre la ditta a lui intestata e a farla inserire nella spartizione mafiosa degli appalti; la consumazione da parte dell’ (OMISSIS) del delitto contestato al capo 122, caratterizzato da modalita’ mafiose; la disponibilita’ dello stesso ad accompagnare presso il padre soggetti contigui alla cosca. Il Tribunale, dunque, non ha fatto corretta applicazione dei principi che presidiano la chiamata in correita’ ed ha operato una lettura parcellizzata degli elementi indizianti conferiti in atti;
2.2 con riguardo alle fattispecie estorsive di cui ai capi 2 e 3 della rubrica il P.m. rileva che il Tribunale cautelare, pur avendo riconosciuto che le attivita’ estorsive miravano ad ottenere commesse in favore della ditta formalmente intestata all’indagato, il quale era pienamente consapevole delle logiche di spartizione mafiosa alla base delle richieste e fisicamente presente alla loro formulazione nei confronti della vittime, ha escluso la gravita’ indiziaria perche’ il prevenuto sarebbe rimasto silente in quelle circostanze, senza svolgere alcuna concreta attivita’ intimidatoria nei loro confronti, in palese contrasto con il contrario avviso espresso dalla giurisprudenza di legittimita’;
2.3 con riferimento all’esclusione dell’aggravante ex articolo 416bis.1 c.p. in relazione ai delitti contestati ai capi 41, 42, 55, 56, 57, 97 e 99 il P.m. denunzia che il collegio cautelare ha giustificato la decisione con assunti apodittici sulla base di una valutazione atomistica del compendio indiziario in violazione dell’articolo 192 c.p.p. e articolo 273 c.p.p., comma 1. In particolare, l’ordinanza censurata non ha tenuto conto che tutti i profili patrimoniali nei quali risulta coinvolto l’indagato si realizzano aderendo alle direttive del padre, posto al vertice del sodalizio, come emerge in special modo in relazione ai delitti ambientali di cui ai capi 97 e 99 e, comunque, tutte le attivita’ lecite e illecite riferibili all’indagato sono espressione della strategia di controllo del territorio perseguita dalla cosca.
Il P.m. censura, inoltre, l’esclusione della gravita’ indiziaria in relazione al capo 60 (estorsione in danno di (OMISSIS)) per non avere il collegio della cautela correttamente ed integralmente valutato le circostanze del fatto ed in particolare quelle emergenti dalle conversazioni ambientali intercettate.

Ipotesi di inquinamento ambientale e di traffico illecito di rifiuti

3. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, Avv. (OMISSIS), il quale ha dedotto:
3.1 la violazione degli articoli 648 e 648 bis c.p. nonche’ degli articoli 192 e 273 c.p.p. e il correlato vizio della motivazione.
Con riguardo alla ricettazione e al riciclaggio dell’autovettura Fiat Grande Punto contestata ai capi 41 e 42 il ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata ha trascurato la valutazione delle circostanze segnalate nella memoria difensiva, dalle quali emerge che il prevenuto non aveva alcun sospetto in ordine alla provenienza delittuosa del veicolo, che l’acquisto si inseriva nell’attivita’ dal medesimo lecitamente svolta di compravendita di autovetture e che l’ (OMISSIS) aveva investito nella manutenzione del bene, in contrasto con la prospettazione accusatoria;
3.2 la violazione degli articoli 346 bis e 640 c.p. nonche’ degli articoli 192 e 273 c.p.p. e correlato vizio della motivazione in relazione ai capi 55 e 57 della rubrica. Osserva la difesa che l’ordinanza censurata nel ritenere la gravita’ indiziaria per le truffe commesse ai danni dell’Inail attraverso l’artificiosa rappresentazione di incidenti sul lavoro in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS) non ha tenuto conto che l’ordinanza genetica e’ stata annullata in relazione a detti capi con riguardo alle posizioni dei concorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), ovvero di coloro che secondo l’accusa avrebbero coltivato le false richieste risarcitorie, con la conseguenza che l’esclusione della gravita’ indiziaria in relazione a dette posizioni riverbera anche nei confronti del prevenuto nonche’ sulla configurabilita’ del capo 56. Appare dubbia, secondo il ricorrente, la stessa ravvisabilita’ nella specie del delitto di truffa, non essendo stato acquisito in atti alcun certificato medico di cui sia stata verificata la falsita’ e che risulti utilizzato ai fini della falsa rappresentazione della realta’ dinanzi ai funzionari INAIL, ne’ e’ stato individuato alcun medico che avrebbe recepito le sollecitazioni dell’infermiere (OMISSIS);
3.3 la violazione e falsa applicazione degli articoli 452bis e 452 quaterdecies nonche’ degli articolo 192 e 273 c.p.p. e correlato vizio di motivazione in relazione ai capi 97 e 99 della rubrica. La difesa denunzia che il collegio cautelare ha fondato il giudizio di gravita’ indiziaria nei confronti dell’indagato in relazione alle ipotesi di inquinamento ambientale e di traffico illecito di rifiuti sulla titolarita’ formale dell’impresa di movimento terra impegnata nei lavori relativi alla costruzione del Resort (OMISSIS) e sulla messa a disposizione dei camion utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi, valorizzando, altresi’, la partecipazione del ricorrente alla riunione del 21/7/2017, propedeutica all’attivita’ di smaltimento, sebbene con riguardo a detto incontro ed in relazione al capo 3 il Tribunale ha evidenziato che il prevenuto non prese parte alla conversazione, cosi’ operando una difforme valutazione dello stesso elemento di fatto.
Opina la difesa che, non essendo l’indagato intervenuto ne’ nella pianificazione delle operazioni di smaltimento ne’ nella fase di materiale esecuzione, la sua responsabilita’ viene ricollegata alla sola titolarita’ formale dell’impresa mentre non risulta effettuato alcun accertamento sulla natura pericolosa dei rifiuti sversati e sull’evento di danno conseguitone;
3.4 la violazione e falsa applicazione degli articolo 610 e 416bis.1 nonche’ degli articoli 192 e 273 c.p.p. e correlato vizio della motivazione in relazione al capo 122. Assume il ricorrente che in relazione a detto episodio non risulta accertata l’esecuzione della presunta spedizione punitiva, ne’ l’eventuale esecutore, ne’ le sollecitazioni di (OMISSIS). Quanto all’affermata sussistenza dell’aggravante ex articolo 416bis.1, la difesa sostiene che il richiamo ai contenuti della conversazione del 19/1/2017 non e’ pertinente giacche’ il dialogo non registra la presenza del ricorrente e riporta commenti del padre in ordine alla ricostruzione della vicenda;
3.5 la violazione degli articoli 274, 275 e 275 bis c.p.p. e correlato vizio della motivazione per avere l’ordinanza impugnata ritenuto il rischio di recidiva senza considerare adeguatamente il profilo dell’attualita’ e la sostanziale impossibilita’ di reiterazione degli illeciti contestati. Inoltre, il Tribunale non ha adeguatamente chiarito le ragioni che ostano all’ammissione dell’indagato alla misura degli arresti domiciliari con presidi di controllo elettronici.

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3.6 Con memoria del 20/2/2021 il difensore dell’indagato, Avv. (OMISSIS), ha confutato il ricorso del P.m. chiedendone l’inammissibilita’ in quanto le doglianze mosse in ordine all’esclusione della gravita’ indiziaria per l’addebito associativo mirano ad una lettura fattuale ed alternativa rispetto all’ordinanza avversata a fronte del corretto scrutinio delle emergenze indiziarie effettuato dal Tribunale cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Appare logicamente prioritario l’esame del ricorso dell’indagato che revoca in dubbio la sussistenza della gravita’ indiziaria in relazione a tutte le ipotesi di reato provvisoriamente ascritte all’ (OMISSIS), con la sola esclusione dell’addebito associativo e dei reati sub 2 e 3 della rubrica.
Attesa l’indifferenziata denunzia, unitamente alla violazione di legge, del vizio della motivazione non e’ fuor di luogo richiamare l’insuperato insegnamento di Sez. U. Audino alla cui stregua, in tema di misure cautelari personali, allorche’ sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimita’ e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460;Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
Pertanto, la motivazione del provvedimento che dispone o conferma una misura coercitiva e’ censurabile in sede di legittimita’ solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicita’ al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo e altro, Rv. 265244)
4.1 Nella specie, il collegio cautelare ha congruamente illustrato alle pagg. 15/18 gli elementi che sostengono la gravita’ indiziaria in relazione agli addebiti di ricettazione e riciclaggio, ricostruendo dettagliatamente la stringente sequenza temporale che ha portato il prevenuto alla ricezione del veicolo di provenienza furtiva e alla apposizione sullo stesso delle targhe di altra autovettura sulla base di dati fattuali adeguatamente dimostrativi, quali gli esiti delle intercettazioni ambientali e le riprese del sistema di videosorveglianza. Le doglianze difensive sul punto hanno carattere reiterativo e di merito e sollecitano una rilettura orientata in senso liberatorio di emergenze correttamente scrutinate e disattese con congruo apparato giustificativo.
4.2 Analogamente inammissibili per genericita’ ed aspecificita’ risultano i rilievi che concernono i capi 55,56 e 57 relativi alle truffe in danno dell’Inail e all’addebito di traffico di influenze illecite. Secondo la ricostruzione dell’impugnata ordinanza l’indagato era attivo nell’organizzazione di truffe consistenti nella denunzia di falsi incidenti sul lavoro finalizzati alla riscossione di indennizzi da parte dell’istituto previdenziale, pratiche che, attraverso (OMISSIS), venivano presentate all’INAIL di Vibo Valentia presso cui prestava la propria attivita’ l’infermiere (OMISSIS), che dietro remunerazione, sfruttava le relazioni con medici compiacenti ai quali si rivolgeva per la positiva evasione delle richieste. I giudici della cautela, a confutazione delle obiezioni difensive – in questa sede riproposte – circa il mancato rinvenimento dei documenti relativi alle false certificazioni di infortunio, hanno evidenziato che dall’esame dei prospetti trasmessi dalla sede centrale dell’INAIL e relativi ai percettori di indennita’ per infortunio sul lavoro nella provincia di Vibo risulta la liquidazione in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) dell’importo di Euro 9.693,64 ciascuno, circostanza che riscontra il contenuto delle intercettazioni, dalle quali emerge in relazione ai predetti la promozione della relativa procedura con modalita’ fraudolente. Ne’ il giudizio di gravita’ indiziaria e’ suscettibile di rivisitazione in questa sede sulla base della difforme valutazione effettuata dal giudice del riesame in relazione alle posizioni dei coindagati (OMISSIS) e (OMISSIS), documentata dalla produzione dei soli dispositivi.
4.3 Destituiti di pregio s’appalesano anche i rilievi relativi ai capi 97 e 99 della rubrica. L’ordinanza censurata ha ricordato che la vicenda ha avuto inizio con la riunione del 21/7/2017 nel corso della quale (OMISSIS), l’odierno indagato, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) discutevano dell’attivita’ di rimozione ed asportazione dei materiali insistenti sull’area interessata alla costruzione del Resort (OMISSIS), tra cui coperture in eternit di baracche abusive abbandonate. Le successive attivita’ captative e gli accertamenti di P.g. consentivano di accertare lo smaltimento di rifiuti, anche pericolosi, in spregio della normativa ambientale, come attestato dal rinvenimento di un cumulo di materiali di risulta ed eternit a ridosso sulla strada provinciale (OMISSIS) e in vari terreni dell’area compresa tra Pizzo Calabro, Maierato e S. Onofrio, provenienti dallo sbancamento dell’area di cantiere. In sede di indagini e’ stato stimato l’abusivo smaltimento di 686 metri cubi di materiali provenienti da demolizioni edili e di 220 metri quadri di lastre di eternit lesionate, rimosse senza alcuna precauzione dagli operai di (OMISSIS). I giudici della cautela hanno negato rilevanza alla documentazione prodotta dalla difesa osservando che la stessa, relativa alla regolarita’ formale della gestione dei rifiuti non pericolosi, non e’ idonea a smentire il compendio indiziario che attesta la sussistenza degli illeciti contestati.
Quanto all’evento di danno proprio dell’inquinamento ambientale non e’ censurabile l’affermazione dei giudici cautelari che hanno ritenuto di poter prescindere da specifici accertamenti al riguardo a fronte del provato sversamento di amianto e inerti misti a materiali ferrosi in siti non autorizzati, in parte ricadenti in territori protetti e senza alcuna precauzione, condotte del tutto idonee a produrre il deterioramento dei siti interessati e ad impedirne la fruizione (Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rv. 269489).
Quanto all’incontro del 21/7/2017, il Tribunale cautelare ha confutato i rilievi difensivi circa la marginalita’ del ruolo del prevenuto evidenziando come il predetto vi abbia attivamente partecipato, intervenendo proprio sulla questione dello smaltimento dell’eternit, dimostrando un diretto coinvolgimento nella gestione dell’impresa e nella pianificazione dell’attivita’ illecita, con conseguente irrilevanza della mancata partecipazione diretta alla fase esecutiva dello smaltimento. Ne’ e’ riscontrabile la dedotta contraddittorieta’ motivazionale con riguardo al preteso difforme apprezzamento del comportamento del prevenuto operato in relazione alla condotta estorsiva sub 3), afferendo le valutazioni a segmenti diversi del colloquio intercettato, relativi a differenti ipotesi di reato, fatto salvo quanto in seguito precisato in ordine all’esclusione della gravita’ indiziaria per detto titolo.
4.4 Manifestamente infondate risultano le doglianze formulate in ordine al capo 122 in quanto i giudici della cautela hanno richiamo a sostegno della prospettazione accusatoria il tenore della conversazione del 13/1/2017 nell’ambito della quale l’indagato ordinava all’interlocutore rimasto ignoto di mandare” quattro o cinque figliuoli” a dare una lezione a tale (OMISSIS) per spingerlo a tenere un comportamento rispettoso nei confronti di (OMISSIS) e a non importunarlo piu’. Hanno, altresi’, evidenziato che il ricorso al peculiare metodo mafioso emerge dal comportamento complessivo dell’indagato il quale pretendeva che il (OMISSIS) fosse portato al suo cospetto per indurlo a rettificare l’erroneo convincimento di essere “uno che conta”.

 

Ipotesi di inquinamento ambientale e di traffico illecito di rifiuti

L’inesatto riferimento all’indagato quale parte della successiva conversazione del 19/1/2017 non ha alcuna attitudine a scardinare sotto il profilo logico la coerenza della motivazione giacche’ nella conversazione intercorsa tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (decreto di fermo, pag. 722) quest’ultimo, riferendo dell’intervento nella vicenda di (OMISSIS), che cercava di difendere il nipote (OMISSIS), confermava che il mandante del pestaggio era stato il ricorrente (“…se lo ha fatto picchiare mio figlio, voi allora andate a fare la guerra a me- gli ho detto: chi siete voi per fare la guerra a me-).
4.5 Con riguardo alle esigenze cautelari l’ordinanza censurata ha adeguatamente motivato il rischio di recidiva alla luce della pluralita’ degli illeciti oggetto di contestazione provvisoria e di positivo riscontro in termini di gravita’ indiziaria, ritenendoli espressione di una spiccata tendenza a delinquere in settori eterogenei e di una negativa personalita’, ed ha dato conto con congrue argomentazioni dell’impossibilita’ di adottare misure diverse da quelle intramuraria.
Il ricorso dell’indagato e’, pertanto, nel complesso inammissibile.
5.A diversi esiti deve pervenirsi in relazione al ricorso del P.m..
Con riguardo all’addebito associativo osserva la Corte che le doglianze del P.m. impugnante appaiono fondate, avendo il Tribunale cautelare escluso la gravita’ indiziaria in relazione al capo 1), ritenendo che le dichiarazioni dei collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS) non presentino un grado di convergenza sufficiente a darsi reciproco da riscontro. Infatti, secondo l’ordinanza impugnata, il (OMISSIS) ha riferito sulla risalente condotta partecipativa dell’indagato sin dalla minore eta’ ovvero su un profilo che e’ rimasto inesplorato, non e’ riscontrato dalle dichiarazioni di (OMISSIS), il quale non ha fatto cenno ai trascorsi dell’indagato nella cosca, e non trova conferma nelle risultanze ulteriori mentre le propalazioni del collaboratore (OMISSIS) hanno solo genericamente attribuito al prevenuto il ruolo di “messaggero” della cosca. I giudici cautelari hanno aggiunto che i numerosi episodi richiamati nel decreto di fermo, dai quali emerge che il ricorrente accompagnava presso l’abitazione del padre – mentre il medesimo si trovava agli arresti domiciliari – soggetti a lui contigui non corrispondono all’attivita’ di messaggero per conto della consorteria ascritto all’indagato e si prestano a trovare alternativa spiegazione nello stretto rapporto parentale con il capocosca. Hanno, inoltre, affermato che la partecipazione al sodalizio non puo’ neppure essere fondata sui numerosi reati contestatigli in quanto le condotte in relazione alle quali e’ stata ritenuta la gravita’ indiziaria appaiono “realizzate per scopi individuali” e le dichiarazioni dei collaboratori non consentono di contestualizzarle in una diversa e piu’ ampia cornice mafiosa.
5.1 Deve in proposito rilevarsi che le dichiarazioni del (OMISSIS) – reputato del tutto attendibile dai giudici del riesame- appaiono incongruamente svalutate, pur trattandosi di intraneo alla cosca che ha riferito di episodi dotati di specificita’ e dettaglio narrativo. La circostanza che all’epoca dei fatti riferiti l’indagato fosse minore d’eta’ non osta alla loro considerazione giacche’ il mandato affidato al giovanissimo figlio da parte dell’ (OMISSIS) al momento dell’arresto di rappresentarlo nella cosca non e’ estraneo alle logiche delle mafie storiche, costituendo il precoce inserimento in un sodalizio criminoso di stampo familiare in simili evenienze una sorta di rappresentanza temporanea del capofamiglia. Quanto all’attitudine delle dichiarazioni di (OMISSIS) a fornire riscontro alle propalazioni del (OMISSIS), il collegio cautelare si e’ soffermato sul difetto di convergenza, valorizzando il riferimento del collaboratore al ruolo di messaggero svolto dal prevenuto, senza valutare adeguatamente l’affermazione di intraneita’ e sondarne la fonte, secondo i noti principi declinati da Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143 in materia di chiamata in correita’ o in reita’ “de relato”, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimita’.
Inoltre, questa Corte ha chiarito in tema di prova dei reati associativi che la conferma dell’attendibilita’ di un’accusa mossa da un collaboratore di giustizia puo’ essere costituita dalla dichiarazione di un altro collaboratore avente ad oggetto un fatto diverso ma comunque indicativo della partecipazione all’associazione, a nulla rilevando che il riscontro attenga ad un accadimento collocabile in un diverso contesto temporale, se quest’ultimo sia comunque compreso nel periodo di contestazione del reato, in quanto il “fatto” da dimostrare non e’ il singolo comportamento dell’associato ma la sua appartenenza al sodalizio (Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Rv. 263704; Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012, Rv. 253221).

 

Ipotesi di inquinamento ambientale e di traffico illecito di rifiuti

La giurisprudenza di legittimita’, peraltro, non ha mancato di segnalare che, nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilita’ di attribuzione all’indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione precisa, coerente e circostanziata rilasciata anche da un solo collaboratore di giustizia, sempre che tale dichiarazione abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da renderne verosimile il contenuto (Sez. 2, n. 16183 del 01/02/2017, Rv. 269987).
6. Di detti principi il Tribunale cautelare non ha fatto corretta applicazione, rendendo una motivazione che e’ frutto di una valutazione parcellizzata del compendio probatorio e prescinde dal coordinato e sinergico scrutinio delle emergenze probatorie poste a fondamento del provvedimento genetico.
Questa Corte ha in piu’ occasioni precisato che, ai fini della configurabilita’ dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di misure cautelari personali, e’ illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravita’ e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che chiarisca l’effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020,Rv. 279789; Sez. F, n. 38881 del 30/07/2015, Rv. 264515).
6.1 La prospettiva decisionale del collegio cautelare muove, per comprensibili ragioni di miglior governo dell’ingente mole del materiale indiziario, dall’analisi dei singoli addebiti in relazione ai quali, con la sola eccezione del capo 122, si e’ ritenuto di escludere la gravita’ indiziaria in relazione all’aggravante ex articolo 416bis.1 c.p. sul presupposto che le singole attivita’ delittuose risultano espressione di fini lucrativi personali, privi di raccordo con l’ambito associativo. Siffatta valutazione ha trascurato la necessaria contestualizzazione delle condotte, svilendone la portata illecita ad iniziative personali ed obliterando il dato del loro inserimento in un quadro profondamente inciso dal dominio territoriale della cosca familiare.
La giurisprudenza di legittimita’ ha condivisibilmente affermato che, sebbene i rapporti di parentela o affinita’ tra i presunti partecipanti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso non siano da soli idonei a costituire indizio dell’appartenenza di taluno al sodalizio, tuttavia, ai fini dell’adozione di misure cautelari, una volta accertata, da un lato, l’attendibile esistenza di un’organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall’altro, una non occasionale attivita’ criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia, alla quale fa capo l’organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera, puo’ essere considerato come non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o affinita’ fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo (Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013, Rv. 255828; Sez. 5, n. 18491 del 22/11/2012, dep. 2013, Rv. 255431).
7. All’errore metodologico segnalato l’ordinanza impugnata coniuga decisive lacune motivazioni laddove ha escluso la gravita’ indiziaria in relazione ai capi 2) e 3) della rubrica provvisoria (estorsione in danno di (OMISSIS) e della (OMISSIS) sr.l.) reputando che il prevenuto, sebbene presente in occasione della formulazione di richieste estorsive da parte del padre e pienamente consapevole delle logiche di spartizione mafiosa alla base delle stesse, non avesse prestato alcun contributo causale all’evento costrittivo. Costituisce pacifica affermazione giurisprudenziale che, ai fini della configurabilita’ del concorso di persone nel delitto di estorsione, e’ sufficiente anche la semplice presenza, purche’ non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez.2, n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807; n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979).

 

Ipotesi di inquinamento ambientale e di traffico illecito di rifiuti

Il collegio cautelare non ha spiegato le ragioni per cui dalla consapevole presenza del prevenuto a fianco del padre capocosca in occasione delle richieste estorsive non possa trarsi in via inferenziale la prova della sua adesione al proposito criminoso; non ha valutato le ricadute di siffatta presenza, seppur silente, sulla percezione delle vittime ai fini dell’efficienza causale rispetto all’evento ed ha, in conclusione, fornito una interpretazione della condotta dell’indagato non aderente ai principi declinati dalla giurisprudenza di legittimita’ e sfornita di elementi di conforto. Invero, si percepisce in controluce il convincimento del collegio che, attesa la statura criminale dell’ (OMISSIS), alcun contributo causale all’azione delittuosa poteva essere prestato dal figlio sotto il profilo del rafforzamento della determinazione illecita, prospettiva che, tuttavia, non tiene conto che la natura contrattuale degli illeciti individuava il prevenuto quale parte essenziale delle indebite pretese formulate con mezzi intimidatori dal padre e la sua contestuale presenza, silente o meno, era suscettibile di palesare all’esterno una sinergia operativa tra i due. Inoltre, l’evidente sponsorizzazione dell’indagato da parte del capocosca, denotata dalla formale intestazione al medesimo della ditta di movimento terra, dalla presenza del ricorrente in occasione degli incontri cruciali con committenti, collaboratori, maestranze; la condivisione delle strategie operative messe in campo dal padre (OMISSIS), lungi dal suggerire il perseguimento di un mero fine di lucro si presta, in considerazione della sistematicita’ delle condotte e della consapevolezza dei mezzi utilizzati, a configurare la condivisione di un progetto criminale funzionale all’attingimento degli scopi associativi.
8. Con riguardo all’estorsione di cui al capo 60 i giudici della cautela hanno escluso la configurabilita’ del delitto adducendo la mancata prospettazione di un male ingiusto, giacche’ “la minaccia di bloccare il pagamento rivolta dall’ (OMISSIS) a (OMISSIS) semmai si risolve nella prospettazione di un mancato guadagno dello stesso e non anche di un danno ingiusto al punto di coartare la volonta’ del destinatario” (pag.20). Secondo l’incolpazione provvisoria, il ricorrente avrebbe costretto (OMISSIS) a consegnargli la somma di Euro 3.000,00, che lo stesso (OMISSIS) aveva promesso a (OMISSIS) come prezzo della mediazione illecita in relazione alla richiesta di indennizzo per un incidente sul lavoro, mediante minaccia ed avvalendosi della forza d’intimidazione promanante dal vincolo associativo, paventando il suo intervento presso il (OMISSIS) per impedire la liquidazione del dovuto da parte dell’INAIL. Il provvedimento genetico (pag.477 e segg.) ha evidenziato che l’infortunio sul lavoro denunziato dal (OMISSIS) si era effettivamente verificato e l’interessato si era rivolto al (OMISSIS) perche’ operasse in suo favore presso l’INAIL, attendibilmente al fine di una sollecita definizione del sinistro.
Dalle conversazioni intercettate emerge l’intervento nella vicenda del ricorrente, il quale si accordava con (OMISSIS) affinche’ quest’ultimo chiedesse al (OMISSIS) un importo maggiore di quello precedentemente pattuito, che avrebbero diviso in parti uguali. Alle resistenze opposte dal (OMISSIS), l’ (OMISSIS) minacciava di bloccare il pagamento dell’indennizzo.

 

Ipotesi di inquinamento ambientale e di traffico illecito di rifiuti

La circostanza che il (OMISSIS) risulti indagato unitamente al (OMISSIS) in relazione al delitto di cui all’articolo 346bis c.p. contestato al capo 59 non e’ emergenza idonea ad escludere la configurabilita’ del delitto di estorsione in danno del medesimo. Infatti, in presenza di una causale veridica, ovvero dell’effettiva esistenza dell’infortunio in ordine al quale il (OMISSIS) aveva richiesto l’indennizzo, la sopravvenuta pretesa del prevenuto, inizialmente all’oscuro dell’interessamento del (OMISSIS) alla pratica, di ottenere parte della somma corrisposta dall’ente previdenziale e’ priva di qualsivoglia plausibile causale, risolvendosi in una forma di taglieggiamento che non muta natura per effetto della indebita intermediazione accordata da (OMISSIS), attese le modalita’ violente e prevaricatrici documentate dalle intercettazioni in atti.
9. Quanto all’esclusione dell’aggravante ex articolo 416bis.1 in relazione ai reati ascritti al ricorrente (con la sola eccezione del capo 122), la valutazione del collegio cautelare non appare congruente con le emergenze investigative ove si ponga mente alla diffusa spendita del potere intimidatorio della cosca in relazione ai fatti contestati a titolo di estorsione e alla strumentalita’ degli stessi rispetto ai fini programmatici del sodalizio ndranghetista, come nel caso dei reati ambientali ascritti ai capi 97 e 99.
10. Le diffuse criticita’, interpretative e motivazionali, rilevate impongono, in accoglimento del ricorso del P.m., l’annullamento dell’ordinanza impugnata in relazione ai capi 2,3 e 60 nonche’ con riguardo all’esclusione dell’aggravante ex articolo 416bis.1 c.p., con rinvio per nuovo giudizio al competente Tribunale di Catanzaro che nella rivalutazione del compendio indiziario dovra’ tener conto dei principi di diritto richiamati.
Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS) deve essere, invece, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni di condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del P.m. annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 1), 2), 3) e 60) e alla esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 416bis.1 c.p. e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 7.
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

Ipotesi di inquinamento ambientale e di traffico illecito di rifiuti

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