Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza n. 3964 del 18 febbraio 2013
Svolgimento del processo
1. – Il Tribunale di Bassano del Grappa in composizione monocratica, con provvedimento depositato il 27 marzo 2006, provvedendo sul ricorso proposto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, dalla Banca Popolare di Marostica avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u. B.G.G., emesso dal giudice istruttore nella causa promossa da A.G. ed altri contro la predetta Banca, ridusse il compenso stesso da Euro 250000,00 a Euro 190000,00.
Osservò al riguardo che la c.t.u. in questione era stata disposta nell’ambito di una causa promossa da centosedici clienti della Banca titolari di dossier-titoli, i quali lamentavano di essere stati indotti dall’Istituto ad acquistare obbligazioni della società statunitense Viatel inc., in default dal 2001, e che l’operazione fosse servita all’Istituto sostanzialmente a liberarsi di titoli vantaggiosamente acquistati da società di intermediazione mobiliare e del cui effettivo valore, che si preannunciava praticamente nullo, essa era ben a conoscenza. Per rispondere ai quesiti sottoposti dal g.i. il c.t.u. aveva dovuto svolgere una serie di attività complesse, ricostruendo le vicende della Viatel e dei titoli obbligazionari dalla stessa emessi, tra l’altro verificando le informazioni in possesso della Banca Popolare di Marostica su tali vicende e descrivendo i rapporti intercorsi tra la Banca ed i clienti.
Il Tribunale ritenne corretta la richiesta del c.t.u. di ottenere un distinto compenso per ciascuna delle posizioni attoree, trattandosi di posizioni indipendenti l’una dall’altra, e osservò che il g.i., nel provvedimento di liquidazione, aveva richiamato il D.M. 30 maggio 2002, artt. 2 e 4, ma aveva poi provveduto ad una liquidazione unitaria, di importo comunque inferiore al compenso massimo spettante al c.t.u. ai sensi del citato art. 2. Secondo il Tribunale, l’attività di analisi dei bilanci della Banca compiuti dal c.t.u., che rientrava nella consulenza contabile allo stesso affidata, non poteva essere ricondotta all’art. 3 del citato D.M. : la sua indagine non si era limitata ad una valutazione dei titoli Viatel, aveva egli anche determinato, mediante una non agevole analisi della contabilità della Banca, il momento in cui il predetto Istituto aveva provveduto ad acquistare i predetti titoli e quello in cui questi erano stati collocati presso i clienti: sicchè un compenso ex art. 3 del citato D.M. sarebbe spettato al c.t.u. non in luogo di quello ex art. 4 ma, eventualmente, in aggiunta ad esso.
Rilevò peraltro il Tribunale che, una volta stabilita la scindibilità, ai fini della determinazione del compenso, delle varie posizioni esaminate dal c.t.u., occorreva tener conto che gli accertamenti avevano comunque riguardato titoli della stessa emittente e rapporti intercorsi tra uno stesso Istituto bancario e i propri clienti: circostanza, codesta, che aveva agevolato il compito del c.t.u., il quale si era, tra l’altro, avvalso dell’opera di un ausiliario per il riordino della documentazione prodotta ed acquisita dalle parti. Donde la disposta riduzione del compenso complessivamente spettante allo stesso c.t.u..
2. – Per la cassazione di tale provvedimento ricorre la Banca Popolare di Marostica sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il Dott. B., che ha anche proposto ricorso incidentale condizonato.
Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. – Deve, preliminarmente, disporsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto proposti nei confronti del medesimo provvedimento. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, in relazione al D.M. 30 maggio 2002, artt. 2 e 4, per nullità e comunque per mancanza di motivazione su punto decisivo del provvedimento impugnato. Si lamenta la mancanza di alcuna argomentazione in ordine ai presupposti fattuali e giuridici della entità del compenso liquidato a favore del c.t.u..
La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Stabilisca il giudice di legittimità se previsioni del D.M. 30 maggio 2002, e obbligo costituzionale di motivazione impongano o meno che la parte dispositiva del provvedimento, attraverso cui viene conclusivamente riconosciuto un determinato compenso al consulente per l’attività svolta, debba essere necessariamente preceduta da adeguata premessa logico- argomentativa, altrettanto necessariamente estesa sia ad individuare, ancorchè in modo stringato e succinto, tanto il corretto parametro (o i parametri) di riferimento (prima), quanto il concreto modus applicativo del parametro stesso, giustificativo del compenso riconosciuto (dopo)?”.
2. – La censura merita accoglimento.
Effettivamente, il provvedimento impugnato ha liquidato a favore del Dott. B. un compenso, tra l’altro di significativo rilievo (anche se ridotto rispetto alla originaria determinazione ad opera del g.i.), senza fornire alcuna motivazione in ordine alle ragioni che hanno determinato quella conclusione. Se è pur vero che il giudicante ha operato un richiamo al D.M. 30 maggio 2002, artt. 2 e 4, quali parametri per il computo del compenso di cui si tratta, tale richiamo, peraltro del tutto generico, non si accompagna ad una esplicitazione delle modalità del computo medesimo nella concreta situazione de qua. Ne rimane impedita la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione, donde la illegittimità del provvedimento impugnato.
3. – Resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo l’esame delle residue censure, dichiaratamente sollevate subordinatamente al rigetto del primo mezzo.
4. – Resta conseguentemente assorbito altresì l’esame di quello incidentale, condizionato all’accoglimento del quinto motivo proposto dalla ricorrente, relativo alle spese liquidate al c.t.u. a titolo di rimborso delle anticipazioni per l’opera del coadiutore.
5. – Conclusivamente, il ricorso principale deve essere accolto, assorbito quello incidentale. Il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa rinviata ad altro giudice – che viene designato nello stesso Tribunale in persona di diverso giudicante, cui è demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio – il quale provvederà nuovamente all’esame della liquidazione delle spese al c.t.u. Dott. B. tenendo conto dei rilievi svolti sub 2.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bassano del Grappa in persona di diverso giudicante.
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