Il professionista non ha l’obbligo di interrompere la prescrizione

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 6 luglio 2020, n. 13858.

La massima estrapolata:

Il professionista non ha l’obbligo di interrompere la prescrizione quando il mandato conferito verbalmente riguarda solo il componimento stragiudiziale della controversia e non anche l’incarico di coltivare, in caso di insuccesso della trattativa stragiudiziale, la successiva ed eventuale causa civile nei confronti dei responsabili e dei rispettivi assicuratori

Ordinanza 6 luglio 2020, n. 13858

Data udienza 17 gennaio 2020

Tag – parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – RESPONSABILITA’

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 30331/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 432/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 20/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/01/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

RILEVATO

che:
con atto di citazione del 23 settembre 2013, (OMISSIS) evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Mantova, l’avvocato (OMISSIS) deducendo di avere subito lesioni in occasione dell’incidente stradale del (OMISSIS), allorche’ viaggiava, come trasportato, nell’autovettura condotta da un amico, responsabile di avere investito un’altra autovettura. Aggiungeva di avere conferito verbalmente un mandato difensivo al professionista per essere assistito. L’avvocato, dopo avere inviato due lettere raccomandate alle due compagnie di assicurazione si sarebbe disinteressato della pratica, omettendo di interrompere il decorso del termine di prescrizione, circostanza appresa successivamente da altro difensore, dopo avere revocato il mandato all’avvocato (OMISSIS). Chiedeva pertanto accertarsi la responsabilita’ professionale del convenuto, condannarlo al risarcimento del danno pari all’ammontare delle somme che avrebbe potuto ricevere a titolo di risarcimento del danno, riferito ad una invalidita’ permanente del 9%. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda, ricostruendo diversamente i fatti, e rilevando che, a seguito del sinistro e delle richieste inviate agli assicuratori, aveva ricevuto una offerta stragiudiziale per chiudere il danno pari ad Euro 1000, sottoposta al cliente. Questi si sarebbe riservato di decidere, senza poi fornire alcuna ulteriore risposta. Inoltre l’attore, che era gia’ assistito con riferimento a un precedente e piu’ grave incidente, avrebbe ricevuto direttamente l’indennizzo erogato dall’Inail, per tale precedente sinistro, senza corrispondere alcunche’, ne’ all’avvocato, ne’ al consulente di parte;
il Tribunale di Mantova con sentenza del 22 marzo 2016 rigettava la domanda ritenendo non provato l’inadempimento del professionista;
avverso tale decisione proponeva appello (OMISSIS) e si costituiva l’avvocato chiedendone il rigetto. Con l’impugnazione si deduceva che il Tribunale avrebbe pronunziato sulla condotta omissiva in generale del professionista e non sull’unica rilevante costituita dalla mancata interruzione del termine di prescrizione che rappresentava, peraltro, un onere richiesto al professionista ai sensi dell’articolo 1176 c.c.. La circostanza di non aver avvisato il cliente della necessita’ di interrompere il termine di prescrizione eventualmente anche dopo la richiesta del cliente di restituzione dei documenti relativi al sinistro, costituirebbe un evidente profilo di responsabilita’;
secondo la Corte d’Appello, poiche’ al difensore non era stato conferito il mandato ad introdurre il giudizio, ma solo a gestire la fase stragiudiziale, il compito dell’avvocato non prevedeva anche l’interruzione del termine di prescrizione, poiche’ al mandato verbale non segui’ un incarico scritto, con relativa procura alle liti, per intraprendere il giudizio. Pertanto, la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 20 marzo 2018, rigettava l’impugnazione;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS).

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo si lamenta l’omessa pronunzia sul motivo di gravame ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4. Con il secondo motivo di appello l’odierno ricorrente aveva lamentato che il Tribunale non aveva preso in esame il profilo della colpa del convenuto, consistito nell’omessa informazione sulle conseguenze della mancata interruzione della prescrizione. Anche nei confronti di un cliente renitente o silente, il professionista avrebbe dovuto fornire le informazioni sulle conseguenze della perdurante inerzia. Pertanto, se l’avvocato non aveva informato il cliente sulle specifiche conseguenze di cio’, ricorrerebbe un profilo di responsabilita’. Rispetto a tale assunto, la Corte di Brescia avrebbe omesso di pronunziarsi. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale il profilo di colpa consistente nella violazione del dovere di informazione prescinderebbe dalla mancanza di prova dell’esistenza di un mandato conferito per introdurre la lite;
con il secondo motivo si deduce l’erronea valutazione di genericita’ di uno dei motivi di appello, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4. In particolare, con il quarto motivo di appello l’odierno ricorrente aveva dedotto anche l’inattendibilita’ delle dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS) la quale avrebbe confermato che il professionista aveva spiegato al cliente che, se non riteneva satisfattiva l’offerta risarcitoria ricevuta dall’assicuratore, avrebbe dovuto introdurre un giudizio. Rispetto a tale assunto la Corte si sarebbe limitata ad affermare che la teste doveva ritenersi attendibile, per la genericita’ delle doglianze relative a tale profilo.
Tale argomentazione sarebbe errata perche’ il motivo non era generico o non specifico ai sensi dell’articolo 342 c.p.c.;
con il terzo motivo si deduce la violazione degli articoli 1176, 1374 e 1375 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. La Corte avrebbe errato nell’escludere il dovere dell’avvocato di attivarsi per interrompere la prescrizione, non avendo questi ricevuto un mandato difensivo per introdurre il giudizio. Al contrario, anche nel caso di mancato conferimento di un mandato alle liti, sussisterebbe l’obbligo del professionista di attivarsi, in virtu’ della diligenza prevista all’articolo 1176 c.c., comma 2, per salvaguardare gli interessi del cliente. Pertanto, indipendentemente dal tipo di mandato ricevuto, l’avvocato avrebbe dovuto dare esecuzione al dovere primario di non danneggiare le ragioni del cliente;
con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione l’articolo 1722 c.c.. La Corte avrebbe errato nel ritenere che il mandato ricevuto dal professionista dovesse ritenersi concluso una volta “ricevuta la proposta transattiva della compagnia e appreso il rifiuto dell’assistito, che si riservava di decidere se instaurare un giudizio o meno”. Tale affermazione sarebbe contraria alla nozione di mandato ai sensi dell’articolo 1722 c.c., in quanto l’incarico ricevuto si estenderebbe certamente all’assistenza in favore del cliente nella fase delle trattative;
con il quinto motivo si lamenta la violazione di articoli 1218, 1722 e 2697 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. Dalla fondatezza del quarto motivo deriverebbe l’erroneita’ della decisione della Corte secondo cui, esaurito il mandato, “spettava all’attore l’onere di provare di avere conferito all’avvocato un ulteriore mandato a proseguire le trattative”. Al contrario, l’incarico conferito al difensore non poteva ritenersi esaurito a seguito del rifiuto della proposta transattiva proveniente dall’assicuratore;
con il sesto motivo si deduce la violazione di articoli 1176 e 1374 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. Sarebbe errata l’affermazione della Corte secondo cui l’ulteriore riscontro alla conclusione del mandato verbale risiederebbe nella circostanza che il cliente non aveva dato una risposta tempestiva alla domanda “se iniziare un giudizio e non si presento’ piu’ allo studio”. Tale valutazione, come evidenziato con il secondo motivo, sarebbe fondata su un accertamento di fatto errato, costituito dalla deposizione testimoniale inattendibile. Sotto altro profilo, l’inerzia del cliente non determinerebbe, di per se’, l’interruzione del rapporto professionale e non legittimerebbe la conseguente inattivita’ del difensore rispetto all’onere di interrompere la prescrizione. Si tratterebbe di un silenzio del cliente al quale la legge non attribuisce alcun significato particolare;
il primo, terzo e sesto motivo possono essere trattati congiuntamente perche’ strettamente connessi e sono infondati. Contrariamente a quanto dedotto, in particolare, con il primo motivo, non ricorre l’ipotesi di omessa pronunzia su un motivo di gravame, e non sono fondate le censure oggetto degli altri motivi in quanto la Corte d’Appello prende in esame il secondo motivo di appello, operando una ricostruzione in diritto secondo cui il dovere di interrompere la prescrizione riguardava solo la fase stragiudiziale oggetto dell’incarico verbale, mentre in assenza di prova del conferimento di un mandato difensivo a introdurre il giudizio, non ricorrerebbe l’ulteriore onere di diligenza relativo all’informazione sulle circostanze utili a salvaguardare la posizione del cliente;
secondo la Corte ulteriore riscontro fattuale alla circostanza che l’unico mandato conferito riguardava la fase stragiudiziale risiederebbe nel protrarsi della mancata decisione, da parte di (OMISSIS), riguardo alla scelta se intraprendere o meno il giudizio e nella successiva inerzia del cliente, anche dopo avere incassato l’indennizzo Inail relativo al precedente giudizio;
in sostanza la Corte d’Appello ha ritenuto che il professionista non aveva l’obbligo di interrompere la prescrizione e questo perche’ il mandato conferito verbalmente riguardava solo il componimento stragiudiziale della controversia e non anche l’incarico di coltivare, in caso di insuccesso della trattativa stragiudiziale, la successiva ed eventuale causa civile nei confronti dei responsabili e dei rispettivi assicuratori;
tali valutazioni consentono di superare le censure oggetto del quarto e quinto motivo, strettamente connessi. La Corte territoriale, sulla base di una ragionevole ricostruzione fattuale, ha circoscritto l’oggetto e l’estensione temporale del mandato professionale; incarico che si era chiuso con il rifiuto, da parte dell’assistito, della proposta stragiudiziale effettuata da una delle compagnie di assicurazione;
all’esito di tale comportamento concludente – secondo la Corte territoriale ogni obbligo contrattuale dell’avvocato doveva ritenersi concluso, in difetto di un nuovo mandato teso a svolgere una ulteriore e differente attivita’ difensiva;
rispetto a tale argomentazione la censura non e’ specifica, poiche’ il ricorrente avrebbe dovuto prendere le mosse dal dato sostanzialmente non contestato dell’esistenza di un mandato verbale, conferito solo per il componimento stragiudiziale della controversia e argomentare che, nonostante tale limitato incarico, gli effetti della diligenza del professionista, si estenderebbero anche alle attivita’ proprie del mandato (invero, non conferito) relativo all’eventuale instaurazione di un giudizio. Ma tale assunto viene dedotto sulla base di considerazioni assertive senza individuare le norme violate dalla Corte territoriale e senza offrire una lettura diversa dei dati fattuali non contestati;
il ricorrente, in particolare, nel quarto e quinto motivo, si limita, con una censura non specifica, ad argomentare riguardo alle regole generali di diligenza del professionista anche nell’ipotesi di cliente inerte, ma non affronta il tema specifico del presupposto fattuale e non sindacabile in questa sede, posto a sostegno della decisione della Corte d’Appello, cioe’ che l’incarico verbale era limitato esclusivamente alla definizione della fase stragiudiziale che, implicitamente e inevitabilmente, cessa nel momento in cui l’unica alternativa possibile, di fronte al rifiuto della proposta transattiva, e’ quella dell’instaurazione del giudizio di merito;
pertanto, da cio’ discende che la giurisprudenza di legittimita’ richiamata non e’ pertinente, perche’ non riferibile al caso concreto;
il ricorrente avrebbe dovuto dedurre che il mandato per la fase stragiudiziale non si sarebbe limitato agli 11 mesi decorrenti dal dicembre 2003 (epoca del sinistro) al novembre 2004, quando, come riferisce la Corte territoriale, il cliente avrebbe rifiutato l’offerta stragiudiziale della compagnia assicurativa;
il secondo motivo e’ infondato. La genericita’ delle doglianze relative al profilo di attendibilita’, di cui parla la Corte territoriale, non riguarda la nozione di “non specificita’ del motivo di appello” ai sensi dell’articolo 342 c.p.c., ma attiene al merito delle censure con le quali l’appellante, facendo sostanzialmente leva sul fatto notorio, aveva rilevato che un testimone che fosse contemporaneamente avvocato, collega di studio e soprattutto moglie del convenuto, doveva ritenersi per cio’ solo – certamente inattendibile. Tali profili sono stati ritenuti inidonei dalla Corte d’Appello, e il giudizio sull’attendibilita’ dei testi non puo’ essere oggetto di sindacato in sede di legittimita’;
ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalita’ al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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