Al momento del sinistro viaggiava sul cofano dello stesso come trasportato mentre alla guida vi era un minore di età

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 3 luglio 2020, n. 13738.

La massima estrapolata:

ll proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sul cofano dello stesso come trasportato mentre alla guida vi era un minore di età, ha diritto ad ottenere dall’assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale correponsabilità, salva l’applicazione, in detta ipotesi, dell’art. 1227 c.c.

Ordinanza 3 luglio 2020, n. 13738

Data udienza 13 febbraio 2020

Tag – parola chiave: ASSICURAZIONE – ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA’ CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15217-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 5468/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME GUIZZI STEFANO.

RITENUTO IN FATTO

– che (OMISSIS) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 5468/18, del 6 dicembre 2018, della Corte di Appello di Milano, che – respingendo, per quanto qui ancora di interesse, il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 325/16, del 14 maggio 2016, del Tribunale di Lecco – ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall’odierno ricorrente verso la societa’ (OMISSIS) S.p.a. (oggi (OMISSIS) S.p.a.), in relazione al sinistro stradale occorsogli il 23 luglio 2011;
– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di essere stato vittima del sinistro stradale sopra meglio indicato, nella qualita’ di terzo trasportato su veicolo di sua proprieta’, condotto, in quel frangente, da tale (OMISSIS), veicolo assicurato per la “RCA” con la societa’ (OMISSIS);
– che il (OMISSIS), pertanto, conveniva in giudizio il (OMISSIS) e la societa’ Carige per vederli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti;
– che il primo giudice – sul presupposto di una concorrente responsabilita’ nella causazione del sinistro, che stimava al 60% a carico del (OMISSIS) (essendo egli trasportato sul cofano della propria autovettura) e nel 40% a carico del (OMISSIS) – accoglieva la domanda risarcitoria esclusivamente verso quest’ultimo, ritenendo operante, nei confronti della societa’ assicuratrice, la clausola contrattuale di esclusione contenuta nelle condizioni di assicurazione, articolo 2, in base alla quale l’assicurazione doveva ritenersi non operante se il conducente (come nella specie) non fosse stato abilitato alla guida;
– che esperito gravame dal (OMISSIS), il giudice di appello confermava la decisione di rigettare la domanda risarcitoria verso la societa’ assicuratrice;
– che avverso la decisione della Corte meneghina ricorre per cassazione il (OMISSIS), sulla base di un unico motivo;
– che esso ipotizza – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c. e degli articoli 1 e 2 della direttiva comunitaria 84/5/CEE, oltre che delle condizioni di assicurazione, articolo 2;
– che, secondo il ricorrente, al proprietario del veicolo intestatario del contratto di assicurazione non potrebbe applicarsi, quando sia anche il terzo trasportato danneggiato dal sinistro, la summenzionata clausola di esenzione della responsabilita’, in quanto in contrasto con la direttiva comunitaria suddetta e con il principio “vulneratus ante omnia reficiendus”, enunciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sent. 1 dicembre 2011, Churchill Insurance vs. Wilkinson), in forza del quale “il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identita’ del conducente”;
– che richiama, sul punto, il ricorrente la piu’ recente giurisprudenza di questa Corte (in particolare, Cass. Sez. 3, ord. 19 gennaio 2018, n. 1269);
– che ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la societa’ (OMISSIS);
– che essa ha, in primo luogo, eccepito l’inammissibilita’ del ricorso, in ragione del fatto che esso non recherebbe alcuna specifica censura alla sentenza impugnata;
– che, in ogni caso, il motivo non sarebbe fondato, basandosi su richiami “fuorvianti e inconferenti” alla normativa e giurisprudenza comunitaria, le quali si limiterebbero a considerare in contrasto con il principio “vulneratus ante omnia reficiendus” quelle normative nazionali che escludano “in modo automatico” l’obbligo dell’assicuratore di risarcire la vittima del sinistro stradale, volendo con cio’ scongiurare pratiche commerciale come le polizze cd. “a guida esclusiva”;
– che, in ogni caso, come riconosce lo stesso ricorrente, il principio comunitario suddetto trova, comunque, un’eccezione nel caso di circolazione illegale del mezzo, a tale ipotesi dovendo ricondursi quella per cui e’ causa, visto che il (OMISSIS), all’epoca dei fatti, risultava minorenne e privo di patente e che il reato di guida senza patente e’ stato depenalizzato solo per effetto del Decreto Legislativo 5 gennaio 2016, n. 8.
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
– che la controricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni, nonche’ formulando rilievi – che questo collegio ha ritenuto di non condividere – alla proposta avanzata dal consigliere relatore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso e’ manifestamente fondato;
– che la questione da esso posta va risolta applicando le norme contenute nelle Direttive del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di autoveicoli (in particolare, la Direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, e la Direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE), nell’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, segnatamente, con la sentenza 30 giugno 2005, C-537/03, Candolin, con la sentenza 1 dicembre 2011, C-442/10, Churchill Insurance Company, con la sentenza 28 marzo 1996, C-129/94, Ruk Bernaldez, e con la sentenza 17 marzo 2011, C-484/09, Carvalho Ferreira Santos;
– che come chiarito, in particolare, dalla prima delle teste’ citate sentenze (sentenza 30 giugno 2005, C-537/03, Candolin), l’obiettivo della normativa comunitaria “consiste nel garantire che l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni subiti”, di talche’ le norme interne dei singoli Stati “non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile”, cio’ che si verificherebbe se una normativa nazionale “negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilita’ del passeggero stesso nella realizzazione del danno”, essendo, in particolare, “irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario dei veicolo il conducente del quale abbia causato l’incidente”, atteso che la finalita’ di tutela delle vittime impone “che la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro, non come conducente, bensi’ come passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente”;
– che con la sentenza 1 dicembre 2011, C-442/10, Churchill Insurance Company, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea – nel pronunciarsi sulla questione pregiudiziale se osti al il diritto dell’Unione una normativa nazionale avente l’effetto di escludere in modo automatico dal beneficio dell’assicurazione la vittima di un incidente stradale la quale, avendo preso posto come passeggero nel veicolo per la cui guida era assicurata, avesse dato il permesso di guidarlo ad un conducente non assicurato – ha evidenziato che l’unica distinzione ammessa dalla normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile per gli autoveicoli e’ quella tra conducente e passeggero, nel senso che, escluso il conducente, tutti gli altri passeggeri, anche quando siano proprietari del veicolo, devono avere una copertura assicurativa, sicche’ “la persona che era assicurata per la guida del veicolo, ma che era anche passeggero di tale veicolo al momento dell’incidente, si trova in una situazione giuridica assimilabile a quella di qualsivoglia altro passeggero e va dunque posta sullo stesso piano dei terzi vittime dell’incidente”;
– che, inoltre, secondo la citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (come sottolineato anche da questa Corte; cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 19 gennaio 2018, n. 1269, Rv. 64735901), “il diritto dell’Unione osta alla possibilita’ che l’assicuratore della responsabilita’ civile per la guida di autoveicoli si avvalga di “disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare a detti terzi il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro causato dal veicolo assicurato” (in tal senso anche Corte di Giustizia 28/03/1996, C-129/94, Ruiz Bernaldez, e Corte di Giustizia 17/03/2011, C-484/09, Carvalho Ferreira Santo)”, di talche’ “tra tali clausole rientrano quelle che escludono la copertura assicurativa a causa dell’utilizzo o della guida del veicolo assicurato da parte di persone non autorizzate a guidarlo o non titolari di una patente di guida, oppure di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo (in tal senso anche le citate sentenze Ruiz Berneldez e Carvalho Ferreira Santos)”, mentre “l’unica eccezionale ipotesi in cui all’assicuratore e’ consentito opporre alla vittima che viaggiava sul veicolo la clausola che escluda la copertura assicurativa a causa della guida da parte di persona non autorizzata e’ quella in cui venga data la prova che la vittima stessa era a conoscenza del fatto che il veicolo aveva formato oggetto di furto”;
– che, quindi, ponendo in correlazione le due affermazioni secondo cui, ai fini dell’applicazione del principio “vulneratus ante omnia reficiendus”, occorre che “la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro, non come conducente, bensi’ come passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente”, ed inoltre che il diritto dell’Unione osta alla possibilita’ che l’assicuratore della responsabilita’ civile per la guida di autoveicoli si avvalga di “disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare a detti terzi il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro causato dal veicolo assicurato”, ivi comprese quelle “che escludono la copertura assicurativa a causa dell’utilizzo o della guida del veicolo assicurato da parte di persone non autorizzate a guidarlo o non titolari di una patente di guida”, il presente ricorso deve essere accolto;
– che, infine, non osta a tale esito neppure l’argomento ribadito dalla controricorrente, nella memoria depositata in vista dell’adunanza camerale (ovvero, che le norme comunitarie suddette non potrebbero trovare applicazione per tutelare “soggetti che volontariamente e consapevolmente si esporrebbero a gravi rischi”, come nel caso del proprietario che viaggi “sul cofano” dell’autovettura), giacche’, come detto, ai sensi della normativa suddetta, “l’unica eccezionale ipotesi in cui all’assicuratore e’ consentito opporre alla vittima che viaggiava sul veicolo la clausola che escluda la copertura assicurativa a causa della guida da parte di persona non autorizzata e’ quella in cui venga data la prova che la vittima stessa era a conoscenza del fatto che il veicolo aveva formato oggetto di furto” (cosi’ Cass. Sez. 3, ord. n. 1269 del 2018, cit.);
– che, peraltro, la circostanza del trasporto “sul cofano” dell’autovettura e’ stata valorizzata dai giudici di merito per porre a carico dello stesso danneggiato, in misura preponderante, la responsabilita’ per i danni subiti;
– che la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

 

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