In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 15 maggio 2020, n. 15207.

Massima estrapolata:

In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali, l’accertamento della capacità a testimoniare, diretto ad appurare se questi sia in grado di percepire la realtà e riferire sui fatti di cui è a conoscenza senza influenze dovute a patologie, deve essere distinto dalla valutazione di attendibilità, che riguarda, invece, la veridicità del narrato.

Sentenza 15 maggio 2020, n. 15207

Data udienza 26 novembre 2019

Tag – parola chiave: Violenza sessuale – A danno di minore – Persona offesa minorenne – Dichiarazioni accusatorie – Perizia in ordine alla capacità a testimoniare – Mancata effettuazione – Inattendibilità delle dichiarazioni – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte d’appello di Venezia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fimiani Pasquale, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), anche in sostituzione dell’avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso del 6 aprile 2017, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di otto anni di reclusione – oltre al risarcimento del danno subito dalla parte civile, da liquidarsi in separa o giudizio, e al pagamento di una provvisionale di 30.000 Euro – per il reato di cui agli articoli 81 e 609-bis c.p., articolo 609-ter c.p., comma 2, con applicazione elle pene accessorie di cui all’articolo 609-nonies, per aver commesso, in plurime occasioni, violenze sessuali in pregiudizio della nipote, minore di dieci anni all’epoca degli abusi.
2. Avverso la sentenza, l’imputato, per il tramite dei difensori, ha proposto ricorso in cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, vizi della motivazione, in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale necessaria per l’espletamento di una perizia ex articolo 196 c.p.p., comma 2, nonche’ in relazione alla ritenuta attendibilita’ della minore persona offesa.
2.1. Sotto il primo profilo, la difesa richiama la richiesta, contenuta nell’atto di appello, di espletamento di una perizia sulla persona della vittima al fine di accertarne la capacita’ a testimoniare e vagliare l’attendibilita’ del suo racconto. La richiesta, per la difesa, trovava le sue principali giustificazioni, in primo luogo, nel considerevole lasso di tempo trascorso tra l’epoca in cui sono collocati gli abusi e quella della loro scoperta – avvenuta ben sette anni dopo che avrebbe reso particolarmente difficile il loro accertamento tramite i consueti esami medico-sanitari; in secondo luogo, nelle dubbie circostanze in cui erano emersi gli abusi stessi, perche’ era stato il parroco del paese ad allertare la madre della vittima, a seguito di una lettera a lui indirizzata dalla minore, ove questa aveva raccontato per la prima volta le violenze subite dallo zio. Tali considerazioni avrebbero comportato l’onere – disatteso dalla Corte d’Appello secondo la prospettazione difensiva – di condurre ad un accertamento’ in termini piu’ rigorosi circa l’attendibilita’ della vittima e la verosimiglianza dei fatti da essa narrati e, in ogni caso, di motivare piu’ specificamente le ragioni per le quali il decorso di un siffatto lasso temporale non avrebbe in alcun modo inciso sull’affidabilita’ delle dichiarazioni accusatorie della minore.
2.2. Sotto il profilo dell’attendibilita’ complessiva della persona offesa, si lamenta la mancata considerazione di talune contraddizioni tra le dichiarazioni della stessa, quelle della madre e quelle di una compagna di classe, alla quale secondo la ricostruzione dei fatti – gli episodi di violenza erano stati raccontati dalla stessa persona offesa quando frequentavano ancora la scuola elementare. Per la difesa, la circostanza che la compagna, sentita in qualita’ di testimone, pur ammettendo di aver acquisito gia’ nozioni di carattere sessuale, non ricordasse l’utilizzo, nel racconto fattole dalla vittima, di termini come “violenza” “abuso” o “sesso”, mal si concilierebbe con le dichiarazioni della madre della vittima, secondo la quale, a causa della giovane eta’ e della cattiva conoscenza della lingua italiana, la figlia non aveva mai appreso alcuna nozione di tipo sessuale. Del pari, si ritengono poco credibili le dichiarazioni della maestra di scuola della vittima, non essendo spiegabile il motivo per cui, a seguito degli strani colloqui che la stessa dichiarava di aver avuto con la persona offesa nel corso di una lezione – durante i quali la minore avrebbe palesato che “ad un’amica o parente succedevano cose brutte” – non avrebbe ritenuto opportuno avvisare tempestivamente la madre della ragazza di quanto le era stato riferito. Secondo la prospettazione difensiva e’ altresi’ inverosimile che gli abusi contestati siano avvenuti all’interno di un’abitazione occupata anche da altre persone e che nessuno abbia sentito urla di dolore o lamenti; cosi’ come deve ritenersi fuorviante l’audizione della minore all’eta’ di diciassette anni, ben dieci anni dopo l’epoca dei presunti fatti, specie a seguito degli interrogatori e dei colloqui cui la stessa era stata sottoposta prima di quel momento, vertenti interamente sul presunto abuso sessuale. Privo di degno rilievo risulterebbe, inoltre, il presunto sollievo – valutato positivamente dalla Corte d’Appello in motivazione – provato dalla vittima al termine della narrazione dei fatti, per lo meno nella misura in cui non e’ dato sapere se avesse manifestato anche un atteggiamento reticente o sofferente nel corso della narrazione stessa. Si lamenta, ancora, l’omessa valutazione, da parte del giudice di Appello, circa la peculiare situazione familiare della vittima, ed in particolar modo sull’esistenza di un fratello ((OMISSIS)), portatore di gravi disabilita’ mentali e responsabile di aver causato, all’eta’ di cinque anni, taluni graffi sul pube della ragazza, che – secondo la tesi difensiva – erano stati addebitati allo zio per tutelare il nucleo familiare. Analogamente verrebbe sottaciuto il furto, da parte dell’imputato, di taluni documenti appartenenti a (OMISSIS), di cui egli si era servito per lavorare, episodio che aveva comportato la perdita degli assegni familiari e determinato aspri litigi tra l’imputato e la sorella, madre della vittima. Secondo la prospettazione difensiva, da questo evento sarebbe scaturita la presunta ritorsione della famiglia; in particolare, si tratterebbe di una vendetta architettata dalla sorella nei confronti dell’imputato, per il mancato pagamento, da parte di quest’ultimo, di bollette (di importo pari piu’ o meno a 3000,00 Euro) che egli si era in precedenza impegnato a pagare. Tale ultima circostanza, secondo i difensori, troverebbe ulteriore conferma nell’aver manifestato la persona offesa – tramite la costituzione di parte civile – un preciso interesse economico alla pronuncia di una sentenza di condanna. Da ultimo – secondo la difesa – e’ meritevole di censura anche il capo di motivazione con il quale l’imputato era stato condannato al pagamento di una provvisionale di Euro 30.000,00, non essendo stati indicati i criteri di valutazione impiegati per la determinazione della somma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
1.1. La prima censura, riferita alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ai fini dell’espletamento di perizia sulla capacita’ a testimoniare della persona offesa, e’ manifestamente infondata.
Deve rilevarsi che il difensore aveva motivato la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sul rilievo che la persona offesa era stata sentita per la prima volta in giudizio ormai quattordicenne e, dunque, in un momento lontano dalla reale collocazione temporale degli abusi contestati. Si comprende, tuttavia – come correttamente evidenziato dal giudice di secondo grado in motivazione (pag. 2 della sentenza) – che un simile assunto puo’ ben prestarsi ad una diversa interpretazione e rilevare, al contrario, come dato rivelatore della capacita’ del testimone. Non e’ illogico affermare – come fa la Corte territoriale che la capacita’ di comprensione e discernimento di una ragazza di quattordici anni e’ diversa e ben maggiore di quella di una bambina di sette anni; eta’ che avrebbe avuto la vittima laddove fosse stata sentita tempestivamente, all’epoca della commissione del fatto. E deve sul punto ricordarsi, su un piano piu’ generale, che, in tema di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacita’ a testimoniare non determina l’inattendibilita’ della testimonianza della persona offesa, non essendo tale accertamento indispensabile ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacita’ (ex plurimis, Sez. 3, n. 8541 del 18/10/2017, dep. 22/02/2018, Rv. 272299; Sez. 3, n. 25800 del 01/07/2015, dep. 22/06/2016, Rv. 267323). In ogni caso, la valutazione dell’attendibilita’ delle dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali – come, in generale, ogni valutazione in punto di attendibilita’ – e’ compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente all’analisi della condotta del dichiarante, della linearita’ del suo racconto e dell’esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non e’ delegabile tale verifica, ma solo l’accertamento dell’idoneita’ mentale del teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche (ex plurimis, Sez. 3, n. 47033 del 18/09/2015, Rv. 265528; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251662).
E la radicale differenza tra capacita’ a testimoniare e attendibilita’, gia’ evidenziata da questa Corte, deve essere qui ribadita, nel senso che il primo dei due concetti si riferisce alla capacita’ del soggetto di percepire la realta’ e riferire sui fatti di cui e’ a conoscenza senza influenze dovute a patologie, mentre il secondo si riferisce alla veridicita’ del narrato; ben potendosi dare l’ipotesi, anche in relazione a testimoni minorenni, di un mendacio perpetrato da u soggetto pienamente capace a testimoniare.
Come anticipato, tali principi sono stati correttamente applicati nel caso di specie, in cui la Corte d’appello ha escluso la necessita’ di ricorrere alla perizia, perche’ non era emerso dalle dichiarazioni della minore alcun elemento che avrebbe potuto far dubitare della sua credibilita’, essendo, al contrario, i suoi racconti caratterizzati da coerenza e linearita’, ne’ erano stati prospettati dalla difesa elementi probatori tali da rendere necessaria la verifica della capacita’ a testimoniare della minore. Si tratta di una motivazione pienamente logica e coerente, posto che gli eventi decisivi ai fini dell’accertamento del reato, cosi’ come narrati dalla vittima, hanno trovato pieno riscontro negli altri dati acquisiti nel procedimento.
1.2. La seconda censura e’ inammissibile, perche’ non riconducibile alle categorie di vizi denunciabili con il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., trattandosi, in sostanza, della richiesta di una mera rivalutazione del compendio istruttorio, gia’ esaurientemente esaminato in primo e secondo grado, con esito conforme.
Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, va osservato che secondo quanto riportato nella sentenza impugnata – la persona offesa, nel contraddittorio dibattimentale, ha analiticamente riferito quattro diversi episodi di violenza sessuale risalenti agli anni 2006-2007 e avvenuti all’interno dell’abitazione dove la vittima e lo zio vivevano insieme ad altri familiari, a seguito dei quali aveva accusato forte dolore alle parti intime. In particolare, ha narrato: un primo episodio nel quale, recatasi nella stanza dello zio questi “l’aveva sporcata con un liquido trasparente”; un secondo episodio ove la penetrazione era stata interrotta per l’arrivo della nonna; un altro rapporto avvenuto nel salotto di casa; un quarto tentativo di abuso dal quale la minore era riuscita sottrarsi scappando al piano superiore. Come precisato dal giudice di secondo grado, la versione della minorenne trova piena conferma nei racconti degli altri testimoni: a) il parroco della chiesa frequentata dalla minore ha riferito di aver ricevuto da quest’ultima una lettera nella quale raccontava di essere stata vittima degli abusi dello zio; b) una volta informata la madre della ragazza, quest’ultima ha confermato gli abusi subiti, aggiungendo di averne parlato in precedenza solo con una compagna di classe, dopo averle fatto promettere di non dirlo a nessuno; c) la maestra di scuola, anch’essa sentita in qualita’ di testimone, ha raccontato che, durante una lezione di educazione sessuale, la minore aveva dichiarato che “ad un’amica o parente succedevano cose brutte”; d) la psicologa che aveva parlato con la minore, sempre in ambito scolastico ha affermato che qualcosa aveva turbato la giovane. Del tutto generica ritenersi la considerazione svolta dalla difesa circa l’inattendibilita’ delle dichiarazioni della compagna di classe, motivata dalla circostanza che essa aveva affermato di non ricordare l’uso di termini come “abuso” o “violenza”, pur dichiarando di avere gia’ appreso nozioni di tipo sessuale; infatti – come correttamente osservato dalla Corte d’Appello – e’ plausibile la giustificazione fornita dalla stessa testimone, secondo cui aveva appreso quelle parole sentendole in televisione. Inoltre, cio’ non si pone in contrasto con le dichiarazioni della mamma della vittima, la quale ha precisato che, a causa dell’eta’ e della poca conoscenza della lingua italiana, la figlia non conosceva termini sessuali specifici, non esistendo alcuna massima di esperienza che induca ad escludere che i bambini delle elementari possano conoscere nozioni di tipo sessuale per il tramite della scuola, della televisione, dell’ambiente familiare o delle frequentazioni. Sulla base di tale considerazione si spiegano anche le presunte contraddizioni tra il racconto della minore e quello della madre, che attengono ad aspetti di carattere anatomico, come lo svolgimento di rapporti anali piuttosto che vaginali, comunque del tutto irrilevanti, perche’ non attinenti al nucleo essenziale dell’accertamento del reato contestato. Del tutto generica e irrilevante e’ anche la contestazione formulata dalla difesa in relazione al fatto che, essendosi consumati gli abusi all’interno dell’appartamento dove zio e nipote vivevano con altri familiari, i componenti della famiglia avrebbero dovuto percepire qualche stranezza. I racconti della vittima dimostrano – come ben chiarito nella sentenza impugnata – che l’imputato faceva ben attenzione a non farsi sentire, interrompendo gli atti sessuali prima dell’eiaculazione laddove fosse arrivato qualcuno. Quanto al rilievo circa l’omessa considerazione, da parte dei giudici di appello, dei rapporti tra l’imputato e la madre della vittima, gia’ il giudice di secondo grado aveva ritenuto poco credibili ed illogiche le illazioni dell’imputato, e del tutto inverosimile la tesi difensiva che aveva tentato di individuare nella denuncia presentata dalla madre della vittima una finalita’ larvatamente ritorsiva. Tale ultima circostanza, infatti, e’ stata smentita dalle dichiarazioni chiarificatrici da questa rese nel corso del dibattimento, che hanno puntualmente spiegato i rapporti intercorrenti con il fratello oltre che logicamente confutata in virtu’ del considerevole lasso di tempo trascorso tra l’epoca cui risalivano gli abusi e la denuncia, che avrebbe reso assolutamente priva di senso la richiesta di denaro. Ne deriva che le versioni della vittima e quelle dei testimoni sono perfettamente sovrapponibili, per quel che concerne gli aspetti fondamentali della vicenda e, percio’, di per se’ sufficienti a dimostrare la sussistenza del fatto di reato. Tale ultima considerazione rende prive di rilievo anche le ulteriori illazioni formulate nel ricorso, relativamente al ruolo di quel (OMISSIS), soggetto menzionato dalla difesa al duplice scopo di instillare n dubbio circa l’effettiva paternita’ degli abusi sessuali e sostenere la tesi dell’esistenza di dissapori familiari di origine economica.
Da ultimo, deve rilevarsi l’inammissibilita’ del rilievo difensivo relativo all’omessa indicazione dei criteri di quantificazione della provvisionale da parte della Corte d’Appello. Per orientamento costante della giurisprudenza di legittimita’, non e’ deducibile mediante il ricorso in cassazione la questione relativa alla pretesa eccessivita’ della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale, trattandosi di una determinazione affidata alla libera valutazione del giudice di merito (ex plurimis, sez. 4 n. 34791 del 27/06/2016, Rv. 248348).
2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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