Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 19 agosto 2019, n. 21460.
Massima estrapolata:
Il principio di non contestazione opera rispetto ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non anche in relazione a fattispecie, come quella del diritto al risarcimento danno (nella specie danno biologico da esposizione all’amianto), il cui accertamento, richiedendo un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull’evento e sul pregiudizio, ha carattere fortemente valutativo, e che, pertanto, devono essere necessariamente ricondotte al “thema probandum” come disciplinato dall’art. 2697 c.c., la cui verificazione spetta al giudice.
Sentenza 19 agosto 2019, n. 21460
Data udienza 12 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2888-2016 proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli Avvocati (OMISSIS), che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) S.p.A., societa’ incorporante per fusione di (OMISSIS) spa, gia’ (OMISSIS) spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura in atti;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) spa, (gia’ (OMISSIS) spa) e (OMISSIS) spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
– intimate –
avverso la sentenza n. 8175/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/01/2015 R.G.N. 6071/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2019 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO CARMELO, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza n. 8175 del 2014 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del 30.6.20085, emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dagli odierni ricorrenti, nei confronti di (OMISSIS) spa della quale erano dipendenti, diretta ad ottenere il risarcimento, per esposizione a fibre di amianto, del danno morale ed esistenziale, mentre era stata rigettata la residua parte della domanda di risarcimento.
2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno precisato che: 1) correttamente il Tribunale aveva rilevato la carenza di interesse ad agire in relazione alla domanda autonoma di mero accertamento della illiceita’ della condotta datoriale in assenza di una istanza di condanna al risarcimento dei danni rispetto alla quale l’accertamento dell’illeceita’ era presupposto necessario: cio’ rendeva, altresi’, assorbita la questione di una diversa qualificazione della responsabilita’ datoriale appunto per la ritenuta insussistenza di un danno ingiusto; 2) contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dai ricorrenti era stata avanzata la domanda di risarcimento in termini di danno differenziale; 3) con riguardo al dedotto danno psichico, consistente per ciascuno dei dipendenti nella depressione o disturbo di ansia, di gravita’ diverse e con diverse percentuali di invalidita’, le stesse perizie di parte consentivano di escludere la riferibilita’ delle patologie psichiche accertate all’esposizione ad amianto; 4) con riferimento al danno esistenziale (come sconvolgimento delle abitudini di vita), non appariva configurabile in assenza di lesione all’integrita’ psico-fisica causalmente riferibile all’esposizione e che, in concreto, non sussisteva alcuna modificazione di abitudini di vita oggettivamente verificabile; circa il danno morale, pur essendo ammissibile in astratto che i soggetti che siano stati esposi a inquinamento ambientale possano essere destinatari di un risarcimento anche in assenza di una lesione all’integrita’ psico-fisica, tuttavia erano sempre necessarie l’allegazione e la prova della rilevante gravita’ dell’evento, della effettivita’ del turbamento psichico e del nesso causale tra turbamento ed evento dannoso e, nel caso di specie, la prova di tali elementi non era stata fornita;
5) non era possibile invocare il principio di non contestazione, relativamente a danno morale e sostanziale, posto che la societa’ aveva contestato in toto la fondatezza della domanda dei lavoratori e negato la sussistenza di responsabilita’ a suo carico per danni da esposizione ad amianto; 6) ne’ vi era spazio per l’esercizi dei poteri officiosi ex articolo 421 c.p.c., stante la sufficienza delle risultanze processuali ai fini della decisione e non potendo il giudice sopperire ai difetti di allegazione delle parti; 7) l’asserito danno patrimoniale, consistito nella perdita di chances, non era supportato dalla individuazione delle effettive occasioni lavorative perse ne’ dalla specificazione degli eventuali pregiudizi patiti neppure sotto il profilo dell’anticipato pensionamento; 8) la prova per testi articolata non era ammissibile riguardando circostanze non decisive; 9) irrilevante, in relazione alla domanda risarcitoria, era il problema sul superamento del cd. “valore limite”.
3. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
4. Hanno resistito con controricorso la (OMISSIS), la (OMISSIS) spa, quale cessionaria del ramo di azienda di (OMISSIS) spa (per lo svolgimento delle attivita’ industriali svolte presso i siti industriali di (OMISSIS)) nonche’ la (OMISSIS) spa (gia’ (OMISSIS) spa, societa’ incorporante per fusione di (OMISSIS) spa, gia’ (OMISSIS) spa).
5. Non hanno svolto attivita’ difensiva la (OMISSIS) spa (gia’ (OMISSIS) spa) e la (OMISSIS) spa.
6. La (OMISSIS) spa e la (OMISSIS) spa hanno anche esse depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la violazione e falsa
applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’articolo 113 c.p.c., comma 1, articoli 115, 116 e 416 c.p.c. e articolo 2697 c.c., per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza e, dunque, la risarcibilita’ del danno, anzitutto, non patrimoniale, muovendo da un’erronea applicazione dei principi normativi che regolano i poteri del giudice in ordine all’apprezzamento della prova. In particolare, si deduce che: a) (OMISSIS) aveva omesso di svolgere qualsivoglia puntuale contestazione in ordine quantomeno al danno biologico sub specie di danno psichico lamentato dai ricorrenti, limitandosi genericamente ad eccepire un preteso difetto di nesso causale tra il danno biologico, sub specie di danno fisico, ed esposizione ad amianto; b) la Corte territoriale aveva escluso la addebitabilita’ del danno psichico riscontrato nei ricorrenti sulla base di personalissime ed apodittiche considerazioni, non supportate da un necessario ausilio tecnico; c) tale errore non poteva considerarsi sanato dalla consulenza tecnica di ufficio espletata in secondo grado; d) vi era stato un errato apprezzamento della prova laddove era stata esclusa la sussistenza del danno psichico lamentato dai ricorrenti, sulla base della non corretta considerazione che taluni di essi non sarebbero stati affetti da una menomazione fisica amianto correlata.
2. Con il secondo motivo si denunzia l’erroneita’ della impugnata sentenza nella parte in cui si e’ disconosciuto il risarcimento dei danni di tipo non patrimoniale, ai sensi degli articoli 2059 e 1223 c.c., in combinato disposto con l’articolo 185 c.p., articoli 2 e 32 Cost., perche’ la Corte di appello: a) ha apoditticamente e in modo superficiale, contraddittorio, illogico ed irrazionale, disconosciuto l’esistenza di un nesso causale tra i danni psichici (ovvero tra la compromissione della salute psichica e mentale dei lavoratori (OMISSIS) a seguito della scoperta di quanto accaduto per anni nello stabilimento di (OMISSIS)) e il gravissimo evento subito (inconsapevole esposizione, prolungata e massiva, alle polveri di amianto), applicando in modo errato i principi di cui agli articoli 40 e 41 c.p.; b) pur riconoscendo l’autonoma risarcibilita’ del danno morale, tuttavia ne ha negato dignita’ risarcitoria nel caso di specie non ritenendo che il grave perturbamento patito dai lavoratori fosse stato causa di conseguenti limitazioni nel normale svolgimento della vita per ciascuno di essi; c) analogamente, nonostante il riconoscimento dogmatico della categoria del danno esistenziale, inteso come pregiudizio dinamico-relazionale e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiana a prescindere da un danno biologico, tuttavia non lo aveva ravvisato in capo ai lavoratori.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento del danno patrimoniale nonche’ della violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., degli articoli 2056, 1223 e 1226 c.c., per avere erroneamente ritenuto la Corte di merito privo di allegazione e di prova il dedotto danno da perdita da chances, quando, invece, era stato prospettato l’attitudine fortemente lesiva della concreta possibilita’ per ciascuno dei lavoratori esposti all’amianto di contrarre in futuro un mesotelioma pleurico o, comunque, altra malattia tumorale amianto correlata, delle gravi patologie psichiche che lo affliggevano e degli importanti disturbi somatici correlati, la quale aveva inciso profondamente sulla vita lavorativa futura e sulla possibilita’ di realizzazione della persona anche in differenti attivita’ lavorative.
4. Il primo motivo e’ inammissibile.
5. Deve precisarsi che la violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne e’ gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiche’ in questo caso vi e’ soltanto un erronea apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimita’ solo per il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
6. In tema di ricorso per cassazione, poi, una questione di violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. non puo’ porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorche’ si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).
7. Nel caso de quo, le articolazioni delle censure, come formulate, si risolvono, nella sostanza, nella richiesta di riesame dell’accertamento operato dalla Corte territoriale in fatto, che non e’ deferibile al giudice di legittimita’ cui spetta solo la facolta’ di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica e formale delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di legittimita’ al giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (cfr. Cass. 16.12.2001 n. 27197; Cass. 19.3.2009 n. 6694).
8. Quanto, poi, ad una asserita “non contestazione”, da parte della societa’, in ordine alla sussistenza di un danno biologico (fisico) correlato alla esposizione all’amianto che la Corte di merito non avrebbe considerato, rileva questo Collegio, in primo luogo, che i giudici di seconde cure hanno evidenziato che la contestazione in toto della fondatezza della domanda dei lavoratori, da parte della (OMISSIS), nonche’ la negazione della sussistenza di responsabilita’ per danni da esposizione all’amianto, aveva reso fuor di luogo invocare il principio di non contestazione: cio’ rappresenta un accertamento insindacabile in sede di legittimita’ perche’ adeguatamente motivato (cfr. Cass. n. 3680/2019).
9. In secondo luogo, va osservato che detto principio (il quale produce l’effetto della “relevatio ab onere probandi” – Cass. n. 21075 del 2016) puo’ operare in relazione a fatti, costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato (cfr. Cass. n. 17966/2016) e non anche rispetto a fattispecie giuridiche, come l’accertamento del diritto al risarcimento del danno, che richiedono un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalita’, sull’evento e sul pregiudizio economico, a carattere fortemente valutativo, che devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall’articolo 2697 c.c. e la cui verificazione spetta al giudice. (cfr. sul principio Cass. n. 19181/2016).
10. Il secondo motivo e’ in parte infondato e in parte inammissibile.
11. Sono infondate le censure riguardanti le questioni di diritto, in tema di nesso di causalita’, perche’ la Corte territoriale, nell’esaminare le singole posizioni dei lavoratori in relazione all’asserito danno biologico da mettere in relazione all’avvenuta consapevolezza dei rischi da esposizione all’amianto, si e’ attenuta al condivisibile principio, cui si intende dare seguito, secondo il quale in tema di responsabilita’ civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. “oltre ragionevole dubbio”, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “piu’ probabile che non”, da verificarsi in virtu’ della cd. “probabilita’ logica”, nell’ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell’esclusione di quelli alternativi, disponibili con riferimento al caso concreto (Cass. 3.1.2017 n. 47; Cass. 29.7.2018 n. 23197).
12. E’ infondata, altresi’, la censura dei ricorrenti con cui, in sostanza, si chiede l’autonoma risarcibilita’ del danno morale di tipo soggettivo, anche in assenza del danno biologico o di altro evento produttivo del danno patrimoniale ex articolo 2059 e 1226 c.c., in combinato disposto con l’articolo 32 Cost. e articolo 185 c.p., poiche’ le argomentazioni della gravata sentenza sono conformi alle statuizioni della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 26972 del 2008, recentemente confermate da questa Sezione (Cass. 27.2.2019 n. 5747), che hanno escluso sia la tesi che identificava il danno non patrimoniale nella lesione stessa del diritto (danno – evento) sia quella costituita dalla affermazione che, nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, in quanto si e’ osservato che entrambe le posizioni avrebbero snaturato la funzione del risarcimento in quella di una pena privata per un comportamento lesivo.
13. Analoghe considerazioni vanno svolte per il cd. “danno esistenziale”, che la Corte territoriale ha ben inquadrato secondo la impostazione che di esso ha dato la citata sentenza delle Sezioni Unite la quale, sotto il profilo probatorio, ha ammesso al riguardo alla prova presuntiva previa, pero’, allegazione da parte del danneggiato di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
14. Nel caso in esame la Corte territoriale, con riferimento al danno biologico, ha escluso, come detto, il nesso di causalita’ mentre, con riguardo al danno non biologico, ha affermato che non erano stati allegati elementi obiettivi sulla base dei quali risalire alla sofferenza e al cambiamento delle abitudini di vita derivati dalla consapevolezza della esposizione lavorativa ad agenti nocivi.
15. In punto di diritto la decisione impugnata risulta, pertanto, corretta.
16. Sono inammissibili, poi, tutte le doglianze riguardanti il giudizio di fatto relativamente alla genericita’ delle allegazioni, impugnabili in questa sede con la denuncia di un vizio di motivazione ovvero di un fatto specifico non esaminato dai giudici di seconde cure: ipotesi, queste, non avvenute nel caso in esame.
17. Il terzo motivo e’, infine, inammissibile.
18. La Corte territoriale ha rilevato la estrema genericita’ della censura, formulata in appello, in ordine all’asserito danno patrimoniale subito che il primo giudice aveva ritenuto non allegato e non provato, precisando che non risultavano individuate in concreto le occasioni lavorative perse per effetto dell’esposizione ad amianto, ne’ gli eventuali danni patiti neppure sotto il profilo dell’anticipato pensionamento, qualora intervenuto a causa dell’esposizione ad amianto.
19. Orbene, nel giudizio di legittimita’ deve essere tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne abbia data il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell’articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, poiche’ l’interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimita’ va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass. 21.12.2017 n. 30684).
20. Nel caso di specie, l’interpretazione della originaria domanda sul punto e’ stata adeguatamente argomentata dalla Corte territoriale che, conseguentemente, sempre con idonea motivazione ha ritenuto, poi, generica la censura peraltro non specificamente riportata nel motivo, oggetto del presente esame, che si manifesta, pertanto, inammissibilmente proposto.
21. Alla stregua di quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato.
22. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che si liquidano, in favore di ciascuna delle controricorrenti, come da dispositivo; nulla va disposto per quelle relative alle intimate che non hanno svolto attivita’ difensiva.
23. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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