Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza n. 20421 del 21 novembre 2012
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 22 ottobre 2009 la Corte di Appello di Palermo, in accoglimento del gravame proposto dal Consorzio di Bonifica 1 di Trapani, in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani impugnata, rigettava la domanda proposta da S. M. diretta ad ottenere la condanna del Consorzio convenuto al pagamento di somme a titolo di indennità di trasferta e indennità chilometrica ai sensi degli artt. 81 e 136 c.c.n.l. di settore, relativamente al periodo gennaio 2001-febbraio 2004.
La Corte di appello, richiamati i tratti distintivi degli istituti del trasferimento e della trasferta, osservava che l’assegnazione dello S. alla sede di (omissis) in data 4.1.2002 era da qualificarsi trasferimento in ragione della sua durata (di oltre tre anni) e delle esigenze non transitorie che il lavoratore era chiamato a soddisfare presso il cantiere di destinazione, oltre che in base ad elementi interpretativi di carattere testuale desumibili dal provvedimento di assegnazione, non vinti dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante del Consorzio in sede di tentativo di conciliazione, che si risolvevano solo in un apprezzamento valutativo dei fatti.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso S.M. con due motivi.
Il Consorzio di Bonifica 1 di Trapani resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 2735 c.c., comma 1, art. 2697 c.c., in relazione all’art. 2103 c.c., sostenendosi: a) l’erroneo apprezzamento della dichiarazione, di chiaro tenore confessorio, resa dal legale rappresentante del Consorzio il 6.4.2004 dinanzi alla Commissione di Conciliazione di Trapani; il contenuto della dichiarazione (“…la sede di lavoro del ricorrente è quella oggetto dell’ordine di servizio oggi contestato quindi il lavoratore non è stato trasferito, ma fatto rientrare nella sede naturale dalla quale era stato allontanato momentaneamente per esigenze di servizio….”) rendeva evidente che essa costituiva una confessione stragiudiziale fatta dalla parte personalmente, cui deve attribuirsi valore di prova legale; b) l’omesso accertamento, ai fini della distinzione tra trasferimento e trasferta, della permanenza del vincolo del lavoratore con l’originario luogo di lavoro, pure desumibile dalla menzionata dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio.
Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione per avere il giudice di appello omesso di motivare in ordine alla permanenza o meno del legame funzionale del dipendente con la sede originaria di assegnazione, valorizzando elementi di ordine secondario quali la durata dell’assegnazione e le esigenze non transitorie giustificative dell’assegnazione, così trascurando di esaminare l’indice di qualificazione maggiormente rilevante e la cui sussistenza era comprovata in giudizio, alla stregua delle menzionate dichiarazioni rese del legale rappresentante del Consorzio.
Inoltre, le espressioni usate nel provvedimento del 4.1.2002 ben potevano assumere un diverso significato se raffrontate con quelle usate in successivi provvedimenti del Consorzio.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, involgendo questioni tra loro connesse, sono infondati.
Perchè una dichiarazione sia qualificabile come confessione, essa deve constare di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all’altra parte, e di un elemento oggettivo, che si ha qualora dall’ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (Cass. 23495 del 19 novembre 2010; v., pure, Cass. 13212 del 6 giugno 2006).
Dunque, affinchè una dichiarazione abbia il valore di una ammissione, essa deve vertere su un fatto obiettivo, escludente qualsiasi contestazione sul punto.
La Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni del direttore del Consorzio appellante contenessero mere valutazioni e giudizi, come tali non vincolanti. L’attuale ricorrente, che afferma il valore confessorio della dichiarazione suddetta, identifica il fatto oggettivo (che si assume ammesso) nel “trasferimento”, il quale tuttavia non costituisce un dato meramente fattuale ossia un dato obiettivo appartenente alla realtà fenomenica, ma è un istituto giuridico che rimanda a precise definizioni contrattuali, eventualmente anche integrate a livello interpretativo dai principi elaborati dalla giurisprudenza.
La dichiarazione verteva quindi non su un fatto obiettivo, ma su un elementi di fatto che richiedevano di essere integrati dalla nozione contrattuale, il cui apprezzamento valutativo spettava al giudice e non alla parte dichiarante. Pertanto, del tutto correttamente è stato escluso che le dichiarazioni avessero valore confessorio, non potendo essere rimessa al direttore del Consorzio la qualificazione dei fatti in termini giuridicamente rilevanti.
Esclusa dunque la fondatezza della censura relativa alla prevalenza della dichiarazione suddetta, quale prova legale in quanto avente i caratteri della confessione stragiudiziale di cui al primo comma dell’art. 2735 c.c., ogni ulteriore censura relativa alla scelta e all’apprezzamento delle prove compete al giudice di merito ed è insindacabile in questa sede se non sotto il profilo del vizio di motivazione.
In tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 14267 del 2006; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004 n. 2707).
Nel tentativo di opporre agli elementi di prova valorizzati dal giudice di appello (tenore testuale del provvedimento di trasferimento, durata dell’assegnazione, esigenze non transitorie che lo spostamento del lavoratore era destinato a soddisfare) quelli ritenuti dalla parte ricorrente maggiormente convincenti, il ricorso in esame sollecita, nella forma apparente della denuncia di error in indicando, un riesame dei fatti, inammissibile in questa sede.
Quanto al vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), premesso che questo può rilevare solo nei limiti in cui l’apprezzamento delle prove – liberamente valutabili dal giudice di merito, costituendo giudizio di fatto – si sia tradotto in un iter formativo di convincimento affetto da vizi logici o giuridici, restando altrimenti insindacabile, deve rilevarsi che nessun vizio logico è stato denunciato circa l’ordine argomentativo della sentenza impugnata, in quanto la presunta omessa motivazione su un fatto decisivo si risolve ancora una volta nel tentativo di opporre una diversa ricostruzione dei fatti mediante la valorizzazione di elementi diversi da quelli indicati dal giudice di appello a fondamento della propria valutazione.
Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v., tra le più recenti, Cass. n. 6288 del 18/03/2011).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha censurato vizi intrinseci al ragionamento del giudice di merito, limitandosi a dedurre il mancato esame di un fatto che assume essere decisivo. A tale riguardo, sebbene la parte identifichi il fatto decisivo (che assume omesso) nell’accertamento della permanenza del vincolo funzionale del lavoratore con l’originaria sede di lavoro, in realtà allude a quanto in ordine a tale fatto ha riferito il direttore del Consorzio nella più volte citata dichiarazione. Non è vero, infatti, che il giudice di appello non abbia valutato il suddetto indice di qualificazione, ma lo stesso è stato ravvisato non più sussistente alla stregua di quanto emerso dalle fonti di prova specificamente valorizzate da quel giudice e ritenute risolutive ai fini del decidere. Pertanto, il fatto che il ricorrente assume decisivo e trascurato non è tanto il suddetto indice di qualificazione dell’istituto della “trasferta”, quanto la rappresentazione che di quel fattore scaturisce da quella determinata fonte di prova indicata dalla parte ricorrente e diversa da quelle accreditate dal giudice di merito.
Il lamentato vizio di motivazione è dunque insussistente e il motivo è inammissibile, risolvendosi la censura in un apprezzamento delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte.
Il ricorso va dunque respinto.
Quanto all’onere delle spese a carico della parte soccombente ex art. 91 c.p.c., deve farsi applicazione del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, conv., con modificazioni, in L. 24 marzo 2012, n. 27.
L’art. 41 di tale Decreto n. 140/2012, aprendo il Capo VII relativo alla disciplina transitoria, stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto 2012.
Il riferimento testuale al momento della liquidazione contenuto nell’art. 41 citato (“le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”) depone per la soluzione interpretativa che porta a ritenere applicabile la nuova disciplina anche ai casi in cui le attività difensive si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell’abrogato sistema tariffario forense. Inoltre, il comma terzo del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, conv. L. 24 marzo 2012, n. 27, ha escluso l’ultrattività del sistema tariffario oltre la data di entrata in vigore del decreto ministeriale, avvenuta anteriormente alla scadenza del termine (di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) fissato per la transitoria applicazione del sistema tariffario abrogato.
Avuto riguardo allo scaglione di riferimento della causa; considerati i parametri generali indicati nel menzionato art. 4 del D.M. e non ravvisandosi elementi che giustifichino un discostamento dal valore medio di riferimento indicato per ciascuna della tre fasi previste per il giudizio di cassazione (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria) nella allegata Tabella A i compensi sono liquidati nella misura omnicomprensiva di Euro 2.250,00, oltre Euro 40,00 per esborsi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, che liquida in Euro 2.250,00, oltre Euro 40,00 per esborsi e accessori legge.
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