Consiglio di Stato, sezione terza, Ordinanza 16 novembre 2018, n. 6454.

La massima estrapolata:

Nel rapporto tra l’impugnazione dell’interdittiva antimafia e delle conseguenti determinazioni della stazione appaltante, assume carattere principale l’impugnazione del provvedimento di prevenzione antimafia che costituisce l’unico presupposto che regge le determinazioni consequenziali assunte dalla stazione appaltante e ai fini della determinazione del giudice competente, la causa principale (avente ad oggetto l’informativa prefettizia) attrae a sé quella accessoria (avente ad oggetto gli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante).

Ordinanza 16 novembre 2018, n. 6454

Data udienza 15 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7315 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. Gi., Ma. Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ma. Sa. in Roma, viale (…);
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Fr., Gi. Lu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ma. Fr. in Roma, via (…);
per regolamento di competenza
dell’ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’informazione interdittiva antimafia ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 ed i successivi atti adottati dal-OMISSIS-;
Visto il regolamento di competenza proposto dalla società -OMISSIS-;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino e del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 15 e 16, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli Avvocati Ca. Ce. su delega dichiarata di Ma. Sa., Ma. Fr. e l’Avvocato dello Stato Wa. Fe.;
Considerato che:
– con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio, Sez. Terza Ter, la società -OMISSIS-ha impugnato l’informativa antimafia emessa dal Prefetto di Torino in data 10 aprile 2018 unitamente alle conseguenziali determinazioni adottate dal -OMISSIS-sulle convenzioni intercorrenti tra lo stesso Gestore e la società istante;
– con ordinanza n. -OMISSIS- il TAR per il Lazio, Sez. Terza Ter, ha dichiarato la competenza del TAR per il Piemonte accogliendo l’eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa del -OMISSIS-;
– il TAR ha richiamato a sostegno della propria statuizione i principi espressi nell’ordinanza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 29/2014, secondo cui “ai fini della determinazione del giudice competente, la causa principale (avente ad oggetto l’informativa prefettizia) attrae a sé quella accessoria (avente ad oggetto gli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante) senza che a ciò siano di ostacolo le norme sulla competenza funzionale”;
Avverso tale ordinanza la -OMISSIS- ha proposto regolamento di competenza rilevando che:
– la statuizione resa dall’A.P. n. 29/2014 non sarebbe pertinente al caso di specie;
– la ratio della decisione discenderebbe dalla necessità di evitare il rischio della proposizione di più ricorsi dinanzi a diversi TAR avverso gli atti consequenziali di recesso emessi da varie stazioni appaltanti;
– nella fattispecie, invece, sarebbe stata impugnata l’interdittiva antimafia del Prefetto di Torino unitamente all’atto del -OMISSIS– -OMISSIS– di risoluzione delle convenzioni stipulate il 10 ed il 31 agosto 2012;
– entrambi gli atti avrebbero efficacia ultraregionale e, dunque, potrebbe sussistere un’ipotetica competenza sia del TAR Piemonte (in relazione all’informazione interdittiva antimafia del Prefetto di Torino), sia del TAR per il Lazio (in relazione alle determinazioni assunte dal -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a. trattandosi di atti adottati da un soggetto pubblico a carattere ultra regionale avente sede a Roma);
– la Sezione Sesta di questo Consiglio di Stato, con l’ordinanza del 23 febbraio 2016 n. -OMISSIS-in relazione all’impugnazione congiunta dell’interdittiva e del provvedimento adottato dall’ANAC, avrebbe ritenuto competente il TAR per il Lazio;
Ritenuto di non poter accogliere la tesi della -OMISSIS-per i seguenti motivi:
– la decisione dell’A.P. n. 29/2014 – sebbene emessa in relazione ad una controversia relativa all’impugnazione congiunta di un’informativa antimafia e dei conseguenti atti di recesso adottati dalla stazione appaltante – ha fornito indicazioni che trascendono il caso concreto;
– nella propria decisione n. 29/2014, infatti, l’Adunanza Plenaria ha individuato il criterio che regola competenza nel caso di impugnazione congiunta di un atto principale e degli atti ad esso accessori, correttamente richiamato dal TAR nella propria ordinanza impugnata con regolamento di competenza, precisando che nel rapporto tra l’interdittiva antimafia e gli atti ad essa conseguenti il provvedimento di prevenzione presenta natura principale;
– in tali casi, secondo l’Adunanza Plenaria, assume “rilievo – alla stregua del rinvio esterno alle disposizioni del cod. proc. civ. di cui all’art. 39 c.p.a. – l’art. 31 c.p.c. in tema di rapporti di connessione tra causa principale e causa accessoria, che riconosce competente, in caso di pluralità di domande, il giudice cui è rimessa la cognizione della prima”;
– ” si realizza, quindi, una particolare forma di connessione per accessorietà in base alla quale, ai fini della determinazione del giudice competente, la causa principale (avente ad oggetto l’informativa prefettizia) attrae a sé quella accessoria (avente ad oggetto gli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante), senza che a ciò siano di ostacolo le norme sulla competenza funzionale”;
– pertanto, nel rapporto tra l’impugnazione dell’interdittiva antimafia e delle conseguenti determinazioni del -OMISSIS-, assume carattere principale l’impugnazione del provvedimento di prevenzione antimafia che costituisce l’unico presupposto che regge le determinazioni consequenziali assunte dal -OMISSIS-;
– la decisione della Sesta Sezione n. -OMISSIS-del 2916, richiamata dalla -OMISSIS-non è pertinente, perché in quella controversia non vi era stata l’impugnazione congiunta dell’interdittiva antimafia e del provvedimento adottato dall’ANAC e, dunque, non venivano in rilievo profili di connessione, come nel caso di specie;
– di conseguenza, il regolamento di competenza va respinto e va confermata l’ordinanza del TAR che ha dichiarato la competenza del TAR per il Piemonte;
– le spese di lite vanno poste a carico dell’istante e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza in epigrafe, dichiara competente il Tar del Piemonte.
Condanna la società -OMISSIS- S.r.l. al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte istante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere

Avv. Renato D’Isa

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