La massima
Le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. per le perquisizioni, le ispezioni e i sequestri che devono svolgersi presso il difensore, non introducono un principio in senso lato immunitario del difensore, ma tutelano l’inviolabilità del diritto di difesa costituzionalmente rilevante, di cui all’art. 24 Cost.
Pertanto, quando il sequestro viene disposto ed eseguito nell’ambito di un procedimento relativo ad un reato che vede coinvolto anche un difensore, non occorre l’avviso al Consiglio dell’ordine forense poiché in tale ipotesi non si versa nella necessità di tutelare la funzione difensiva o “l’oggetto della difesa”.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 21 agosto 2012, n. 32909
…omissis…
Motivi della decisione
Con provvedimento in data 26.11.2011 il Tribunale del Riesame di Savona respingeva la richiesta di riesame proposta dall’Avvocato M.C. avverso il
provvedimento di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero in data 21 ottobre 2011.
Riteneva il Tribunale non applicabile nel caso di specie la disciplina prevista dall’articolo 103 codice procedura penale considerato che la M. non risultava aver espletato attività difensionale a favore dell’indagato F.A.
Ricorre per cassazione M.C. lamentando violazione di legge per mancata applicazione della disciplina prevista dall’articolo 103 codice procedura penale. Rileva che, come indicato nel decreto di perquisizione, la ricorrente non è soggetto indagato nel procedimento, unica circostanza che impedisce l’applicazione dell’articolo indicato. Il ricorso è infondato.
È prevista una disciplina speciale per le perquisizioni, le ispezioni e i sequestri che devono svolgersi presso il difensore (art. 103 c.p.p.). Per difensore deve intendersi, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 25/1994, non solo colui che assiste l’indagato nel procedimento in cui vi sia la necessità di attività di ispezione o perquisizione ma anche colui che in altro procedimento ha prestato assistenza all’indagato. La Corte ha infatti affermato: “se si considera la funzione delle garanzie dell’art. 103 ci si convince che sarebbe irragionevole una differenziazione di disciplina a seconda del procedimento nel quale vengono compiuti gli atti che incidono sul rapporto tra parte e difensore, perché se occorre evitare interferenze in questo rapporto, presa di cognizione di notizie o di atti tutelati con il segreto (artt. 200 e 256 c.p.p.) e sequestro di carte e documenti relativi all’oggetto della difesa, diversi da quelli che costituiscono corpo dei reato (art. 103 comma 2), l’esigenza si presenta con uguali caratteristiche per gli atti compiuti nello stesso procedimento in cui si svolge il rapporto difensivo e per quelli compiuti in altri procedimenti….” Le guarentigie previste dall’art. 103 cod. proc. pen., non sono pertanto volte a tutelare chiunque eserciti la professione legale, ma solo chi sia “difensore” in forza di specifico mandato a lui conferito nelle forme di legge (e ciò essenzialmente in funzione di garanzia del diritto di difesa dell’imputato), quindi non possono trovare applicazione qualora gli atti indicati nel citato art. 103 debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale che sia lui stesso oggetto di indagini. (Sez. 2, n. 6766, del 12/11/1998, Rv. 211914, Sez. 5, n. 35469 del 04/06/2003, Rv. 228326; N. 35469 del 2003 Rv. 228326, N. 31177 del 2006 Rv. 234858; N. 12155/2011 Rv. 252147).
Pertanto, quando il sequestro viene disposto ed eseguito nell’ambito di un procedimento relativo ad un reato che vede coinvolto anche un difensore, come nel caso in esame, non occorre l’avviso al Consiglio dell’ordine forense, come correttamente ritenuto dal Tribunale del riesame, poiché in tale ipotesi non si versa nella necessità di tutelare la funzione difensiva o “l’oggetto della difesa”.
Nel caso in esame la perquisizione è stata operata nell’ambito di una complessa indagine a carico di F.A. per fatti astrattamente ascrivibili alla violazione dell’art. 166 D.Lvo 24.2.1998 n. 8 e dell’art. 12 quinquies DL. N. 306/1992 e la perquisizione è stata disposta nello studio della M., che non ha mai fatto presente di avere svolto attività difensionale per il F., perché alla luce degli elementi di indagine, vi era fondato motivo di ritenere che in detti luoghi, attesi i rapporti economici e finanziari sussistenti fra l’Avv. M., il F. e i suoi prestanomi, vi fosse documentazione attinente l’attività illecita oggetto di indagine.
A ragione pertanto il giudice cautelare ha richiamato l’insegnamento per cui le guarentigie previste dall’art. 103 c.p.p., in quanto volte a tutelare non chiunque eserciti la professione legale, ma solo chi sia “difensore” in forza di specifico mandato a lui conferito nelle forme di legge (e ciò essenzialmente in funzione di garanzia del diritto di difesa dell’imputato), non potevano trovare applicazione nel caso in esame, considerato che la perquisizione e il conseguente sequestro probatorio era stato disposto per ricostruire i fatti di indagine e per verificare l’esatto ruolo svolto dalla M. nell’attività illecita facente capo al F.
Le guarentigie previste dall’art. 103 c.p.p. non introducono infatti un principio in senso lato immunitario (per ragioni di categoria) del difensore, ma tutelano l’inviolabilità del diritto di difesa costituzionalmente rilevante (art. 24 Cost.).
Il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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