La società che gestisce la contabilità di una Srl paga i danni per l’omessa richiesta di condono tombale.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 31 maggio 2018, n. 13756.

Ordinanza 31 maggio 2018, n. 13756

Data udienza 20 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 473/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore l’Amministratore unico Rag. (OMISSIS), (OMISSIS) in proprio, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL – (OMISSIS) S.R.L. nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3288/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RITENUTO
che:
1. La (OMISSIS) srl e (OMISSIS), in proprio e quale legale rapp.te della societa’, ricorrono, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma che, riformando la pronuncia del Tribunale di Velletri, aveva accolto la domanda della (OMISSIS) srl volta ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa della loro colpa professionale consistente nell’omessa presentazione della domanda di c.d. “condono tombale” nell’anno 2003 per i redditi del 2002.
2. Gli intimati si sono difesi con controricorso.
La (OMISSIS) spa ha presentato anche memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, articolo 9.
Assumono, al riguardo, che la Corte aveva erroneamente individuato il periodo per il quale era consentito il condono in quanto la norma richiamata prevedeva il beneficio per i periodi di imposta scaduti il 31.10.2002 ed antecedenti, quindi, a tale annualita’: lamentano che la domanda risarcitoria accolta, invece, si riferiva ai redditi del 2002, disciplinati da diversa normativa con previsione di differenti termini, scadenti nel successivo anno 2003.
Da tale erronea interpretazione, derivava, secondo i ricorrenti, l’insussistenza della responsabilita’ professionale statuita, in quanto l’accertamento fiscale al quale era stata riferita la responsabilita’ professionale accertata dai giudici d’appello era relativo ad un anno al quale non poteva essere applicata la normativa della L. n. 289 del 2002.
2. Con il secondo motivo, ancora, deducono, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c..
Assumono che la Corte territoriale aveva errato nell’affermare che la contestazione concernente l’anno di imposta oggetto di accertamento era stata tardivamente sollevata (nella seconda memoria di cui all’articolo 183, comma 6), non avvedendosi che l’eccezione era stata prospettata nella comparsa di costituzione e risposta.
3. Con il terzo motivo, infine, i ricorrenti censurano la sentenza, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti. Lamentano che la Corte di Roma aveva mal valutato l’attendibilita’ dei testi nonche’ il provvedimento dell’agenzia delle entrate che escludeva dal condono i redditi del 2002: a cio’ conseguiva che la loro condotta non era stata foriera di alcun danno in quanto l’inadempimento dedotto avvenuto nel 2003 non era riconducibile alla L. n. 289 del 2002, richiamata dai giudici d’appello.
4. I tre motivi devono essere congiuntamente esaminati, in quanto sono strettamente connessi sotto il profilo logico.
Tutti si incentrano, infatti, sul contestato richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla L. n. 289 del 2002, alla quale la Corte territoriale si e’ riferita nella descrizione dell’incarico professionale affidato dalla (OMISSIS) Srl alla (OMISSIS) srl ed a (OMISSIS) (v. pag. 5 penultimo cpv della sentenza impugnata).
I motivi sono infondati.
La Corte di Roma, infatti, dopo aver correttamente inquadrato la domanda proposta dalla (OMISSIS) srl riferendola all’affidamento “alla societa’ convenuta ed al (OMISSIS) di mandato verbale per la cura gestione e tenuta della propria contabilita’, aggiungendo che, a seguito dell’emanazione del provvedimento legislativo concernente il cosiddetto “condono tombale” del 2003, relativo ai redditi del 2002, aveva incaricato i convenuti della presentazione della relativa domanda” (cfr., pag. 1 sentenza impugnata), ha richiamato il beneficio disciplinato dalla L. n. 289 del 2002, descrivendo la fattispecie oggetto di controversia e valutando le risultanze istruttorie: fattispecie che, introdotta dalla legge teste’ indicata per i redditi del 2001, e’ stata oggetto di successiva applicazione attraverso la L. n. 350 del 2003, che ne ha esteso gli effetti (v. articolo 2, commi 44 e segg.), anche ai redditi del 2002 (“Le disposizioni della L. n. 289 del 2002, articoli 7, 8 e 9, si applicano con le medesime modalita’ ivi rispettivamente indicate”).
E vale solo la pena di rilevare che l’oggetto della domanda risarcitoria era stato precisamente riferito (cfr. pag. 1 ultima riga e 2 dell’atto di citazione del giudizio promosso dinanzi la Tribunale di Velletri) proprio alla omessa richiesta di condono tombale relativo ai redditi del 2002 da presentarsi entro il 31.10.2003.
Tanto premesso, il primo motivo e’ infondato, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, come detto, ha correttamente proceduto a ricondurre la pretesa della societa’ appellante alla domanda presentata, riferita precisamente al periodo teste’ richiamato, per la quale il beneficio previsto dalla L. n. 289 del 2002, era stato esteso anche al periodo di imposta successivo dalla L. n. 350 del 2003, articolo 2, commi 44 e segg.: risulta, pertanto, insussistente la violazione di legge dedotta anche se la motivazione della sentenza deve essere integrata con il richiamo alla normativa sopra indicata.
Il secondo ed il terzo motivo – quest’ultimo inammissibile per la parte in cui chiede un nuovo esame delle prove testimoniali essendo, come noto, preclusa in sede di legittimita’ la rivalutazione del merito della controversia – rimangono logicamente assorbiti.
5. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte;
rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimita’ che liquida per ciascun contro ricorrente in Euro 6200,00 per compensi oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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