Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate piu’ consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 31 maggio 2018, n. 13770.

La massima estrapolata:

Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate piu’ consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, anche soltanto in punto di quantificazione del danno, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza abbandonando le conclusioni della prima, e’ tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un’acritica adesione ad essa; egli puo’, anche, discostarsi da entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, dando conto dell’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti.

Sentenza 31 maggio 2018, n. 13770

Data udienza 7 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8212-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1238/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (OMISSIS) evoco’ in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza (OMISSIS) e la (OMISSIS) (poi (OMISSIS) Spa ed ora (OMISSIS) Spa) per sentirli condannare in solido al risarcimento dei gravissimi danni da lui subiti a seguito di un sinistro stradale occorso nel (OMISSIS) del quale riteneva esclusivo responsabile il (OMISSIS).
Il giudice accolse parzialmente la domanda e, dichiarata la concorrente responsabilita’ delle parti ex articolo 2054 c.c., condanno’ i convenuti a corrispondere all’attore la somma di Euro 450.000,00.
2. La Corte d’Appello di Catanzaro, adita dalla (OMISSIS) Spa in via principale e da (OMISSIS) in via incidentale, mantenendo fermo il dichiarato concorso di colpa riformo’ parzialmente la pronuncia impugnata con esclusivo riferimento al quantum debeatur che veniva ridotto sia nella misura complessiva che in relazione alle voci di danno riconosciute.
3. (OMISSIS) ricorre per la cassazione della predetta sentenza affidandosi ad otto motivi.
La (OMISSIS) Spa ha resistito.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie di cui all’articolo 380bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I primi tre motivi devono essere congiuntamente esaminati per lo stretto collegamento logico-giuridico.
Con il primo ed il secondo, il ricorrente lamenta, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 148 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, articolo 106 con riferimento all’articolo 2054 c.c.: deduce che la Corte aveva erroneamente applicato una norma non ancora vigente all’epoca del sinistro in cui la manovra di sorpasso oggetto di valutazione era disciplinata da una diversa disposizione (richiama il Decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, articolo 106 che, oltre tutto, conteneva prescrizioni meno stringenti per la manovra di sorpasso) in base alla quale doveva giungersi ad una valutazione di totale illegittimita’ della condotta del conducente del veicolo antagonista.
Con il terzo motivo, deduce, sempre ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 2967 c.c. e degli articoli 1227 e 2054 c.c.: assume, al riguardo, che era stata mal valutata la sua condotta, in quanto, escluso che fosse stata raggiunta la prova di velocita’ elevata o la violazione certa di altre norme di cautela (quali l’obbligo di procedere sulla mano destra della strada), gli era stato ingiustamente attribuito il 50% di responsabilita’ nella causazione dell’evento.
2. Le tre censure sono inammissibili.
Le prime due, infatti, risultano incoerenti con la ratio decidendi della statuizione criticata.
Infatti, pur vero che il richiamo normativo contenuto nella sentenza impugnata e’ erroneo perche’ all’epoca dei fatti (luglio del 1992) non era ancora vigente il “nuovo” codice della strada (Decreto Legislativo n. 285 del 1992 entrato in vigore il 1 gennaio 1993) e la regolamentazione della manovra di sorpasso era disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, articolo 106 si rileva che detta norma, per cio’ che interessa in relazione alla dinamica del sinistro in esame, conteneva disposizioni per lo piu’ sovrapponibili a quella successivamente emanata, e che l’improprio richiamo della Corte non assume alcuna significativa incidenza sulla valutazione complessiva della dinamica del sinistro rispetto ai vizi che possono trovare ingresso in sede di legittimita’.
Infatti (e si passa con cio’ all’esame del terzo motivo) a seguito di una lunga motivazione sulla condotta delle parti, i giudici d’appello hanno valutato che le risultanze processuali non avevano consentito di accertare con sufficiente chiarezza la condotta di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente, ed hanno affermato, a sostegno di tale convincimento e del mancato superamento della presunzione di pari responsabilita’ di cui all’articolo 2054 c.c., che quanto allo sconfinamento del (OMISSIS) nell’altra corsia, la segnaletica orizzontale volta a delineare i sensi di marcia era assente; e, quanto alla condotta del (OMISSIS), che la velocita’ eccessiva denunciata non aveva trovato sufficiente sostegno probatorio cosi’ come l’assenza del casco di protezione.
Ha pure affermato, con motivazione logica e coerente con gli elementi istruttori raccolti, che era rimasta indimostrata la circostanza che il veicolo sorpassato fosse fermo o in movimento, e che non era emersa con certezza neanche l’esatta la velocita’ del conducente dell’autovettura. La censura contenuta nel terzo motivo, pertanto, pur apparentemente riferita al vizio di violazione di legge, maschera una richiesta di riesame del merito della controversia, non consentita in questa sede.
3. Con il quarto motivo, il ricorrente critica sotto altro aspetto la motivazione: deducendo, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per la decisione, assume che non era stata raggiunta la prova della sua eccessiva velocita’, indicata come fonte della condotta colposa a lui ascritta.
Il motivo e’ infondato perche’ la questione e’ stata esaminata (cfr. pag. 6 della sentenza), giungendo alla convinzione, sopra riportata, del mancato accertamento di una velocita’ idonea ad arrestare il motoveicolo in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, dovendosi tener conto, al riguardo, che l’onere della prova era a suo carico e non era stato correttamente assolto.
4. Con il quinto e sesto motivo, il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 2043 e 2059 c.c., articolo 32 Cost., articoli 2 ed 8 Cedu e articolo 185 c.p.: lamenta, al riguardo:
a. una impropria applicazione delle norme sopra richiamate con conseguente violazione dell’integrita’ del ristoro che gli era stato riconosciuto, visto che nella quantificazione del danno la Corte d’Appello non aveva tenuto conto dell’incidenza del disturbo depressivo e dell’accertato ipogonadismo sulla sua sfera relazionale e sessuale, affermando che tale sofferenza non era apprezzabile in quanto egli non aveva fornito una adeguata dimostrazione della sua concreta condizione affettivo – relazionale;
b. la mancata liquidazione del danno morale soggettivo e dell’incidenza dinamico relazione del complesso patologico riscontrato.
5. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta, ex articolo 360 c.p.c., n. 5 e sempre in relazione alla ridotta quantificazione del danno, l’omesso esame di fatti decisivi per la discussione con riferimento alla immotivata esclusione di lesioni considerate dal CTU di primo grado, e cioe’ il danno estetico per asimmetria facciale, la lesione del nervo ulnare con perdita di sensibilita’ del 4 e del 5 dito, la frattura e la deviazione delle ossa del naso, la riduzione respiratoria ed incidenza dell’ipogonadismo sulla sua generale condizione psicofisica.
6. I tre motivi devono essere congiuntamente esaminati in quanto contengono una complessiva critica alla decisione della Corte d’Appello che ha ridotto la percentuale del danno biologico complessivamente riscontrato (che, sempre parametrato alle tabelle del Tribunale di Milano, e’ stato diminuito dal 65% al 46%): essi sono parzialmente fondati.
In particolare, l’esame della settima censura costituisce antecedente logico delle altre.
Con essa il (OMISSIS) lamenta un incompleta valutazione del quadro patologico riscontrato dal CTU di primo grado ed una immotivata esclusione di alcune patologia accertate; censura (altresi’ la sentenza della Corte d’Appello in quanto aveva recepito acriticamente la consulenza d’ufficio rinnovata nel secondo giudizio, senza affatto spiegare perche’ il nuovo accertamento era stato ritenuto piu’ convincente del primo che non era stato affatto ne’ menzionato ne’ analizzato ne’, tantomeno, posto a confronto con l’altro.
Il motivo e’ fondato.
Questa Corte, infatti, ha avuto modo di chiarire che “il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che puo’ essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”. (cfr. Cass. 13922/2016).
Ed, in precedenza, e’ stato anche affermato, con orientamento al quale questo Collegio intende dare seguito, che “le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli puo’ legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si e’ avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si e’ basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. Qualora, poi, nel corso del giudizio di merito vengano espletate piu’ consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza, e’ tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un’acritica adesione ad essa; egli puo’, invece, discostarsi da entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonche’, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione.” (cfr. Cass. 5148/2011).
Nel caso in esame, la Corte di Catanzaro, in merito alla quantificazione dei danni, ha ridotto la percentuale di invalidita’ riconosciuta dal primo giudice avvalendosi acriticamente della CTU rinnovata ed omettendo del tutto non solo di sviluppare un’analisi comparativa, ma perfino di menzionare le diverse conclusioni cui era giunto l’ausiliare di primo grado.
Piu’ specificamente (v. pag. 12 della sentenza), i giudici d’appello si sono limitati ad elencare le patologie riscontrate dal secondo CTU con le relative percentuali di danno biologico, precisando che era stata applicata, per la quantificazione complessiva, la formula di Balthazard; ma, pur precisando che il disturbo depressivo evidenziato dal CTP non aveva trovato conforto in nessuna certificazione medica (sulla specifica censura, dunque, il motivo e’ infondato), hanno del tutto omesso di confrontare le conclusioni cui erano arrivati i due ausiliari, difformi sia in relazione alla diversa descrizione delle condizioni dell’arto superiore sinistro (nella prima consulenza, oltre ad essere descritte cicatrici di notevoli dimensioni, viene anche evidenziato che il gomito e’ notevolmente deformato con ipotonia, deficit funzionale ed escursione della flesso estensione non superiore a 65 anestia del 4 e 5 dito per lesione del nervo ulnare (cfr. pag. 10 elaborato primo grado) mentre nella seconda (cfr. pag. 18 elaborato secondo grado) si parla genericamente di una lesione funzionale articolare dell’omero sinistro) sia rispetto all’incidenza dell’ipogonadismo sulla condizione complessiva del paziente.
Infine, la Corte ha immotivatamente condiviso la percentuale di invalidita’, inferiore di circa 20 punti, riscontrata dal secondo ausiliare.
7. E, tanto premesso, anche il quinto e sesto motivo risultano fondati.
Il pregiudizio subito dal ricorrente e’ stato, infatti, valutato dalla Corte d’appello senza alcuna personalizzazione del danno riscontrato, sia in relazione alle singole patologie che in relazione alle complessive condizioni residuate.
In particolare, risulta condivisibile la censura riguardante l’omessa considerazione delle negative ricadute dell’ipogonadismo sulla sfera relazionale, rispetto alla quale la Corte ha erroneamente disconosciuto l’esistenza di un pregiudizio apprezzabile in ragione della mancata dimostrazione di una attuale condizione di coniugio o di paternita’, affermazione dalla quale risulterebbe che la sfera sessuale debba essere valutata solo nell’ottica della funzione procreativa e non come un aspetto rilevante dell’espressione della personalita’ e tutelabile come componente del diritto alla salute: non sono stati affatto esaminati, in funzione della necessita’ di garantire un ristoro giusto e pieno del pregiudizio subito, gli aspetti della sofferenza collegati alla impossibilita’ di realizzare una vita sessuale senza l’apporto di farmaci, circostanza che, sulla base di prove anche presuntive, rendeva necessaria una adeguata personalizzazione, assente nella motivazione in esame.
8. Questa Corte ha ripetutamente affermato che “il danno biologico (cioe’ la lesione della salute), quello morale (cioe’ la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale”, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; ne’ tale conclusione contrasta col principio di unitarieta’ del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacche’ quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti” (cfr. Cass. 20292/2012); e che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l’aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell’accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (articoli 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) – e’ la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realta’ naturalistica, si puo’ connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali” (cfr. Cass. 901/2018).
8bis La Corte d’Appello di Catanzaro, pur applicando le tabelle del Tribunale di Milano (notoriamente costruite attraverso un valore punto comprensivo anche di un aumento percentuale standardizzato), ha del tutto omesso di tener conto degli aspetti sopra evidenziati ed oggetto di specifica censura, con cio’ incorrendo in una liquidazione del danno inosservante del principio secondo il quale e’ necessario garantire l’integralita’ del ristoro.
9. Con l’ottavo motivo, infine, il ricorrente deduce ex articolo 360 c.p.c., n. 3 la violazione dell’articolo 2043 c.c. per l’erronea determinazione del danno da capacita’ lavorativa generica: assume che la liquidazione fosse irrisoria rispetto alla percentuale di invalidita’ riscontrata e che la giurisprudenza di legittimita’ richiamata dalla Corte (Cass. 12211/2015) non era trasponibile al caso in esame perche’ riferita ad una percentuale di invalidita’ ben inferiore.
Il motivo e’ infondato.
La Corte d’appello, infatti, in mancanza di allegazioni e prove concrete di un maggiore pregiudizio (di cui lo stesso ricorrente era onerato), ha utilizzato in via equitativa il parametro del triplo della pensione sociale per l’anno 1992, ritenendolo idoneo a quantificare le ricadute patrimoniali negative dell’invalidita’ riscontrata: la decisione e’ supportata da sufficiente e logica motivazione e dal puntuale richiamo alla giurisprudenza di legittimita’ che ha chiarito che l’invalidita’ di gravita’ tale da non consentire alla vittima la possibilita’ di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non gia’ lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacita’ lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacita’ lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex articolo 1226 c.c. (cfr. Cass. 12211/2015; sulla valutazione equitativa cfr. Cass. 14465/2015).
E, al riguardo, e’ evidente che rispetto al principio enunciato la maggiore percentuale riscontrata nel caso in esame rispetto a quella presa in considerazione dal primo arresto citato (circostanza che costituisce il principale oggetto del motivo in esame) non sposta in alcun modo – ma anzi lo rafforza – il collegamento logico delle argomentazioni utilizzate. Non e’ pertanto ravvisabile la violazione dell’articolo 2043 c.c. denunciata.
10. In conclusione, la sentenza deve essere cassata in relazione all’accoglimento del quinto, sesto e settimo motivo con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che dovra’ riesaminare la controversia in ordine alla quantificazione del danno attenendosi ai seguenti principi di diritto: “Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate piu’ consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, anche soltanto in punto di quantificazione del danno, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza abbandonando le conclusioni della prima, e’ tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un’acritica adesione ad essa; egli puo’, anche, discostarsi da entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, dando conto dell’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti”.
“il danno biologico (cioe’ la lesione della salute), quello morale (cioe’ la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale”, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane nei suoi vari aspetti inclusi quelli che attingono alla sfera sessuale) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili. Il giudice di merito, in relazione ad una visione complessiva della persona e sulla base di prove anche presuntive, deve determinare il ristoro del pregiudizio subito senza incorrere in vuoti risarcitori riferibili, anche al mancato riconoscimento delle ripercussioni sulla vita privata, contrastanti con l’articolo 32 Cost. e con i principi affermati dagli articoli 3 e 7 della Carta di Nizza recepita dal Trattato di Lisbona e dall’articolo 8 della CEDU”.
La Corte di rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE
dichiara inammissibile il primo, secondo e terzo motivo di ricorso; rigetta il quarto e l’ottavo; accoglie per quanto di ragione il quinto, sesto e settimo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro per un nuovo esame in relazione ai motivi accolti ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimita’.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *