Il quadro indiziario dell’infiltrazione mafiosa posto a base dell’informativa deve dar conto in modo organico e coerente, ancorché sintetico, di quei fatti sulla base della regola causale del “più probabile che non”

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 22 giugno 2018, n. 3849.

La massima estrapolata:

Il quadro indiziario dell’infiltrazione mafiosa posto a base dell’informativa deve dar conto in modo organico e coerente, ancorché sintetico, di quei fatti che, sulla base della regola causale del “più probabile che non”, possano condurre il giudice amministrativo, chiamato a verificare l’effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa, alla conclusione ragionevole che tale rischio sussiste tenuto conto di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona specificamente dedotte a sostegno dell’adottato provvedimento amministrativo.

Sentenza 22 giugno 2018, n. 3849

Data udienza 14 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1418 del 2018, proposto dalla -OMISSIS-. di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Qu., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato An. Se. in Roma, via (…);
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Vi. Ma., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Do. Ma. in Roma, via (…);
per la riforma della sentenza del T.A.R. Calabria, sede di Reggio Calabria, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’annullamento:
– del provvedimento della Prefettura di Reggio Calabria, prot. n. -OMISSIS-, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stata emessa nei confronti della società “-OMISSIS-. di -OMISSIS-.” un’informazione antimafia interdittiva, in considerazione della sussistenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazioni mafiose previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
– del provvedimento di cui alla nota n. -OMISSIS-del Prefetto di Reggio Calabria con la quale si comunicava che, sulla base della documentazione presente agli atti d’ufficio e tenuto conto del contenuto del protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Interno e l’ANAC il 15 luglio 2014 e dell’atto di indirizzo di cui alle linee-guida del 27 gennaio 2015, è stata valutata l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure previste dall’art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 14;
– del provvedimento n. -OMISSIS-del Comune di -OMISSIS-, comunicato a mezzo PEC il -OMISSIS-, con il quale si disponeva nei confronti della stessa società la revoca della concessione demaniale n. -OMISSIS-avente rinnovo con prot. -OMISSIS-;
– del provvedimento n. -OMISSIS-del Comune di -OMISSIS-, comunicato a mezzo PEC il -OMISSIS-, con il quale si disponeva nei confronti della stessa società la revoca della concessione demaniale n. -OMISSIS-, avente licenza di sub ingresso n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, del Ministero dell’Interno e del Comune di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2018 il Pres. Franco Frattini e uditi per le parti gli avvocati An. Qu., Do. Ma., su delega dichiarata dell’avvocato Vi. Ma., e l’Avvocato dello Stato Ma. An. Sc.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. -OMISSIS-il TAR per la Calabria (sez. staccata di Reggio Calabria) ha respinto il ricorso proposto dalla -OMISSIS-. avverso l’informativa antimafia da cui l’impresa è stata attinta nonché avverso il diniego dell’applicazione della misura di cui all’art. 32 del D.L. anticorruzione n. 90/2014 e l’atto di revoca della concessione demaniale adottato dal Comune di -OMISSIS-.
Il primo giudice, dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di riconoscimento delle misure previste dall’art. 32 comma 10 D.L. n. 90/2014, ha rilevato la piena legittimità del provvedimento interdittivo impugnato, fondato su un quadro indiziario direttamente riferibile a -OMISSIS- socio accomandatario e legale rappresentate della società interdetta.
L’adito Tar ha infine sottolineato la natura di provvedimento vincolato della disposta revoca della concessione demaniale da parte del Comune di -OMISSIS-.
Avverso tale decisione propone appello la -OMISSIS-deducendo l’illogicità della motivazione e il travisamento del fatto, nella considerazione che le relazioni e i rapporti contestati a -OMISSIS- sono da ritenersi neutri e generici e, quindi, non in grado di determinare un concreto periodo di infiltrazione mafiosa della società colpita dall’interdittiva impugnata.
Resistono in giudizio le amministrazioni indicate in epigrafe invocando il rigetto dell’appello.
All’odierna udienza, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Va brevemente ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione l’impianto motivazionale dell’informazione antimafia deve fondarsi su una rappresentazione complessiva, imputabile all’autorità prefettizia, degli elementi di permeabilità criminale che possano influire anche indirettamente sull’attività dell’impresa, la quale si viene a trovare in una condizione di potenziale asservimento rispetto alle iniziative della criminalità organizzata di stampo mafioso.
Il quadro indiziario dell’infiltrazione mafiosa posto a base dell’informativa deve dar conto in modo organico e coerente, ancorché sintetico, di quei fatti che, sulla base della regola causale del “più probabile che non”, possano condurre il giudice amministrativo, chiamato a verificare l’effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa, alla conclusione ragionevole che tale rischio sussiste tenuto conto di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona specificamente dedotte a sostegno dell’adottato provvedimento amministrativo (Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743).
I fatti che l’autorità prefettizia deve valorizzare sono rilevanti nel loro valore oggettivo, storico, sintomatico, perché rivelatori del condizionamento che le associazioni mafiose, in molteplici, cangianti e sempre nuovi modi, possono esercitare sull’impresa.
Tra questi fatti rilevano, nella fattispecie, l’esistenza di legami e frequentazioni con soggetti malavitosi disvelanti una vicinanza alle cosche, in qualsiasi modo tali rapporti abbiano a manifestarsi.
Deve, inoltre, aggiungersi che – stante l’ampia sfera di discrezionalità di cui l’Amministrazione dispone in sede di valutazione dei fenomeni connessi all’ordine pubblico ed in particolare alla minaccia rappresentata dal radicamento sul territorio delle organizzazioni mafiose – il controllo sulla legittimità dei provvedimenti adottati si caratterizza come estrinseco, nei limiti del vizio di eccesso di potere quanto all’adeguatezza dell’istruttoria, alla ragionevolezza del momento valutativo, nonché alla congruità e proporzionalità rispetto al fine perseguito.
Appare, infine, particolarmente rilevante segnalare in questa sede che al sistema delle informazioni antimafia e estranea qualsiasi logica sanzionatoria che consenta di assimilarle a sanzioni di tipo penale o para-penale.
A conferma di ciò rileva anche la collocazione sistematica della norme inerenti la documentazione antimafia nell’autonomo libro II del codice antimafia, fatto che ribadisce l’intento del legislatore di distinguere, con nettezza, queste norme dal sistema delle misure di prevenzione personali, separatamente regolato dal libro I dello stesso codice.
Tanto premesso l’appello è infondato e deve essere respinto.
Va anzitutto sottolineato che l’atto di appello di concreta nella sostanzialmente pedissequa riproposizione dei motivi di ricorso articolati in primo grado.
In ogni caso gli elementi fattuali posti a sostegno del ritenuto pericolo di infiltrazione criminale – anche laddove dedotti dall’autorità prefettizia da procedimenti di prevenzione o penali conclusi con pronunce liberatorie (stante l’autonomia dei rispettivi procedimenti) – sono di tale consistenza fattuale da legittimare le conclusioni cui è pervenuta nella fattispecie l’amministrazione.
Basti al riguardo ricordare che emergono concreti elementi di conferma dei plurimi legami familiari, societari e di frequentazione con numerosi soggetti gravitanti nell’ambito della nota “-OMISSIS-” (alcuni dei quali coinvolti in procedimenti penali per gravi reati, tra i quali anche il delitto di associazione mafiosa) sia di -OMISSIS- (socio accomandatario e legale rappresentante della società) sia degli altri soci.
Gli intrecci societari segnalati nell’interdittiva impugnata sono, peraltro, peculiarmente sintomatici sia sotto l’aspetto dell’evoluzione anche temporale, sia avuto riguardo ai numerosi personaggi cui detti legami fanno riferimento (legati alle locali cosche di ndrangheta quando non direttamente protagonisti nell’ambito di circuiti criminali della massima pericolosità).
Si evidenzia altresì un diretto protagonismo della società e del suo amministratore nel contesto fortemente inquinato della gestione in concessione demaniale degli stabilimenti balneari di -OMISSIS- in un contesto di sostanziale monopolio di tale settore da parte delle locali cosche di ndrangheta “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-“, ben nota alle autorità come particolarmente attiva e dunque specialmente pericolosa.
Il settore delle concessioni demaniali, com’è noto, figura tra quelli che maggiormente attirano l’attenzione – con conseguenti tentativi di condizionamento e infiltrazione – da parte delle cosche mafiose, sempre molto attive negli ambiti dove il profitto è più alto e la contaminazione appare più facile.
Sicché anche sotto tale aspetto il provvedimento prefettizio risulta pienamente assistito da logica coerenza rispetto alle risultanze indiziarie disponibili, superando il sopra richiamato vaglio estrinseco devoluto al giudice amministrativo.
Infine, sono da respingere gli argomenti di censura relativi alla revoca di concessione, trattandosi di un atto vincolato a seguito della adozione della misura interdittiva, a sua volta immune dai vizi dedotti.
Quanto alla domanda risarcitoria, essa è da respingere per manifesta infondatezza, giacché nessun danno risarcibile può derivare da atti di pubbliche amministrazioni legittimamente adottati, per di più – come nel caso di specie – nel quadro di attività poste a presidio della legalità e trasparenza contro la criminalità mafiosa, mancando dunque ogni antigiuridicità degli eventuali pregiudizi arrecati a chi si era visto assegnare la concessione risultando collegato a una pericolosa cosca della ndrangheta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in euro 5.000 (cinquemila) oltre accessori come per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente, Estensore
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere

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