Il sentimento di grave inimicizia, per essere pregiudizievole, deve essere reciproco, deve nascere o essere ricambiato anche dall’altra parte, e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo e non originanti da normali dinamiche attinenti allo svolgimento del rapporto processuale.

Consiglio di Stato, sezione quarta, Ordinanza 22 giugno 2018, n. 3855.

La massima estrapolata:

Il sentimento di grave inimicizia, per essere pregiudizievole, deve essere reciproco, deve nascere o essere ricambiato anche dall’altra parte, e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo e non originanti da normali dinamiche attinenti allo svolgimento del rapporto processuale.

Ordinanza 22 giugno 2018, n. 3855

Data udienza 14 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 5812 del 2013 proposto dal signor Pi. Go., rappresentato e difeso dall’avvocato Ra. Si., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ri. Lu. in Roma, via (…);
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Gi., Gi. Ve. e Ni. Pa., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ni. Pa. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione II, n. 681/2013, resa tra le parti, concernente inottemperanza all’ordinanza di demolizione e acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio comunale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2018 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Ma. Li. Ma. (su delega dell’avvocato Ra. Si.), Ri. Lu. e Na. Pa. (su delega dell’avvocato Ni. Pa.).
Visto l’atto depositato il 6.3.2018 dall’avvocato Ra. Si., con cui il medesimo si costituisce nella qualità di nuovo difensore della parte appellante e in dichiarata sostituzione e revoca del precedente procuratore;
Vista l’istanza depositata il 9.3.2018, con cui il nuovo difensore domanda:
a) in via principale, la revoca del c.t.u. arch. Gi. Sc.;
b) in via subordinata, la convocazione del medesimo affinché venga ammonito ad attenersi
strettamente alle direttive impartite dal Collegio all’atto del conferimento dell’incarico, a pena di sostituzione;
Visto l’atto depositato il 23.11.2017, con cui l’appellante fa istanza di ricusazione del c.t.u. arch. Gi. Sc., ai sensi dell’art. 51 nn. 3 e 4 del c.p.c.;
Visti tutti gli atti e i documenti allegati alle predette istanze, tra cui in particolare le denunce e gli esposti presentati alle Autorità competenti;
Vista la sentenza non definitiva n. 4837/2017, con cui la Sezione ha disposto procedersi a consulenza tecnica d’ufficio volta a chiarire l’esatta identità dei beni oggetto di acquisizione al patrimonio comunale in conseguente dell’inottemperanza del privato rispetto all’ordine di demolizione comunale del bene abusivamente realizzato;
Tutto ciò premesso e considerato:
In ordine alla ricusazione.
L’istanza denuncia la sussistenza dell’ipotesi di cui al n. 3 (“causa pendente o grave inimicizia … con una delle parti”) in ragione della presentazione, da parte dell’appellante Pi. Pa. Go., di una denuncia, il 10 gennaio 2013, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, in cui si ipotizza la commissione, da parte dell’arch. Gi. Sc., di una serie di reati nell’esercizio delle sue funzioni di consulente dell’ufficio durante il giudizio di primo grado, e segnatamente i reati di cui agli artt. 373 (falsa perizia o interpretazione), 374 (frode processuale) e 380 patrocinio o consulenza infedele) c.p.; denuncia, inoltre, la ricorrenza dell’ipotesi di cui al n. 4 (“…se in altro grado del processo…ha prestato assistenza come consulente tecnico”).
L’istanza non può trovare accoglimento.
In relazione alla prima fattispecie, infatti, è da escludersi che la semplice presentazione, ad opera di una parte del giudizio, di una denuncia penale o di una segnalazione di altra natura, anche amministrativa, nei confronti del consulente d’ufficio, possa rappresentare – sic et simpliciter – causa di grave inimicizia tra le parti, in assenza del riscontro oggettivo e positivamente apprezzabile di elementi concreti e puntuali che qualifichino in tal senso il rapporto.
È stato al riguardo ampiamente chiarito, infatti, che il sentimento di grave inimicizia, per essere pregiudizievole, deve essere reciproco, deve nascere o essere ricambiato anche dall’altra parte, e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo e non originanti da normali dinamiche attinenti allo svolgimento del rapporto processuale (Cassazione penale sez. II, ottobre 2014 n. 43884). In ogni caso, non è accettabile che una parte processuale, in assenza dell’allegazione di specifici e oggettivi riscontri, dia unilateralmente causa col proprio comportamento o complichi situazioni già, di per sé, delicate sul piano dello svolgimento della normale dialettica processuale (Consiglio di Stato n. 1957/2012).
Quanto, invece, alla seconda ipotesi invocata, il n. 4 dell’art. 5 del c.p.c. è chiaro nel riferire il divieto di conoscere della lite in altro grado del giudizio in relazione alla sola persona del giudicante, ma non già del consulente, rientrando nella più ampia discrezionalità del giudice del grado successivo la scelta se riconfermare il precedente consulente nell’incarico, laddove necessitino chiarimenti o integrazioni utili al completamento dell’incarico medesimo, anche per evidenti ragioni di economia e di celerità dei mezzi processuali.
L’opera fin qui prestata dal consulente, pertanto, deve considerarsi definitivamente acquisita agli atti del giudizio, ferma e impregiudicata – ovviamente – la decisione del merito della causa.
B) In relazione, invece, all’istanza di sostituzione del consulente, il Collegio ravvisa motivi di opportunità per procedere al rinnovo della consulenza con altro tecnico, a motivo della formale richiesta presentata dalla parte appellante e dal suo nuovo difensore, dell’utilità nell’interesse di tutte le parti del giudizio di procedere all’approfondimento istruttorio e della necessità di ristabilire un clima di serenità nello svolgimento della dialettica processuale.
Sebbene, infatti, come sopra chiarito, l’estrema litigiosità tra le parti origini dalla natura e dall’oggetto del contenzioso in sé e non da reciproche ragioni private di conflitto o di inimicizia, è tuttavia bene che si compia – sul piano processuale – tutto quanto possibile per giungere ad una soluzione definitiva della vicenda in un contesto più inclusivo e collaborativo possibile, nell’esclusivo interesse delle parti medesime.
Pertanto, si stabilisce che:
– l’elaborato peritale depositato il 10 maggio 2018 dal consulente arch. Gi. Sc. (la cui condotta – merita sottolinearlo – è stata, fin qui e a quanto è dato conoscere in base allo stato degli atti, irreprensibile e degna di apprezzamento) resta acquisito agli atti del giudizio, utilizzabile dal nuovo consulente, dai rispettivi difensori in sede di discussione e ai fini della decisione ultima;
– è nominato c.t.u. il Rettore del Politecnico di Milano o altro professore di prima o di seconda fascia dallo stesso designato;
– i quesiti ai quali il CTU dovrà rispondere sono gli stessi già formulati al precedente consulente, e precisamente:
1) descriva il ctu i beni indicati nell’ordine di demolizione e nel verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione;
2) accerti il ctu se vi sia identità o corrispondenza tra i detti beni, specificando in modo puntuale se l’unità residenziale posta in aderenza al lato sud-est, quella ulteriore residenziale soprastante, le due cabine En. e la sopraelevazione del corpo centrale di fabbrica possano ricondursi al complesso ad uso industriale composto da opificio/uffici, officina/magazzino, n. 17 serbatoi, n. 2 tettoie, cabina pesa e recinzione” e, per relationem, alle opere descritte nella nota del 26.9.1996, che ha rigettato la domanda di sanatoria n. 51985/00 presentata in data 31.3.1995.
– Delega per la ricezione del giuramento del CTU il consigliere relatore dott.ssa Da. Di Ca..
– Fissa la data dell’11 luglio 2018, ore 11.30, per la comparizione delle parti, del C.T.U. e dei Consulenti tecnici di parte, ove eventualmente nominati fino alla suddetta data, davanti al consigliere delegato per la prestazione del giuramento presso la sala di udienza della IV Sezione del Consiglio di Stato.
– Fissa i seguenti termini:
1) il termine del 31 luglio per la corresponsione al CTU di un anticipo del suo compenso nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00), a carico provvisoriamente della parte appellante;
2) il termine del 20 ottobre 2018 per la trasmissione, a cura del CTU, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
3) il termine del 10 novembre 2018 per la trasmissione al CTU delle eventuali osservazioni e delle conclusioni dei consulenti tecnici di parte;
4) il termine del 1 dicembre 2018 per il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il CTU darà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte, prendendo specificamente posizione su di esse.
L’udienza pubblica per il prosieguo della trattazione della causa è fissata sin d’ora per il giorno 21 febbraio 2019, ore di rito.
Riserva al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dispone l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Riserva al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese.
Dispone la comunicazione a cura della Segreteria della presente ordinanza alle parti costituite e al ctu nominato.
L’udienza pubblica per il prosieguo della trattazione della causa è fissata per il giorno 21 febbraio 2019.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Oberdan Forlenza – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere, Estensore

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