Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 31 luglio 2012 n. 13656. Secondo equità la determinazione della provvigione per il mediatore se gli usi non sono provati
Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 luglio 2012 n. 13656[1]
Così stabilito dalla Suprema Corte.
La norma è formulata in modo tale che, con la previsione di più criteri normativi sussidiari, il cui ordine successivo è chiaramente disciplinato, con la prevalenza alla volontà delle parti e successivamente alle tariffe professionali ed gli usi e da ultimo all’equità, da indicare la volontà del legislatore che, una volta sorto il diritto alla provvigione, sia comunque possibile procedere alla determinazione della misura della stessa.
Pertanto è stato emesso il seguente principio di diritto
in tema di determinazione della provvigione dovuta al mediatore, atteso il carattere sussidiario dei criteri previsti in ordine successivo dall’articolo 1755, secondo comma del codice civile, questa deve essere determinata dal giudice secondo equità, se le parti non ne abbiano stabilito la misura e se non è provata l’esistenza di tariffe professionali e di usi locali.
Sorrento, 1 agosto 2012.
Avv. Renato D’Isa
[1] Testo consultabile e scaricabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
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