Corte di Cassazione, sezione quarta, Sentenza 2 maggio 2018, n. 18700
La massima estrapolata
In tema di misure cautelari personali, ovverosia che quando e’ denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimita’ e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Restano fuori dal vaglio del giudice di legittimita’, dunque, le censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Sentenza 2 maggio 2018, n. 18700
Data udienza 21 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo – Presidente
Dott. NARDIN Maura – rel. Consigliere
Dott. BRUNO Maria Rosaria – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 22/01/2018 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MAURA NARDIN;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. PASQUALE FIMIANI, che conclude per il rigetto;
Udito il difensore presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di: (OMISSIS) IL QUALE SI RIPORTA AI MOTIVI DI RICORSO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 gennaio 2018 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l’istanza di riesame proposta da (OMISSIS) avverso l’ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale con cui veniva disposta nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione all’imputazione provvisoria di cui al delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 6 per avere, in concorso con (OMISSIS), detenuto, in un’abitazione disabitata, gr. 671 di cocaina e gr. 1.325 di hashish, nonche’ gr. 3.122 di marijuana. Il provvedimento ha ritenuto sussistente un gravita’ indiziaria del concorso con il (OMISSIS) – nella cui auto erano custodite le chiavi dell’appartamento sottoposto a perquisizione per essere il (OMISSIS) stato notato dai Carabinieri, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo, mentre usciva dalla scala D della palazzina in cui era ubicato l’appartamento in questione e dove vennero rinvenuti sacchi di plastica contenenti lo stupefacente, posti sopra un divano, oltre ad un bilancino di precisione, denaro contante e block notes contenente contabilita’. Cio’ posto e ritenuto sussistente il concreto ed attuale pericolo di recidiva, avuto riguardo alla quantita’ del materiale sequestrato ed all’inverosimiglianza delle dichiarazioni del (OMISSIS) (essendosi il (OMISSIS) avvalso della facolta’ di non rispondere) nonche’ alla necessaria frequentazione di circuiti criminali di rilevante spessore, stante il quantitativo di droga sequestrato, il Tribunale del riesame ha respinto il ricorso.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due distinti motivi.
3. La prima doglianza, ricostruendo la vicenda, rileva l’insussistenza di un quadro indiziario tale da giustificare la misura. Il provvedimento, infatti, riconduce al (OMISSIS) la codetenzione dello stupefacente solo perche’ questi si trovava in auto con il (OMISSIS), che teneva le chiavi dell’appartamento in vista nel portaoggetti. E cio’ benche’ la successiva perquisizione a carico del (OMISSIS) fosse risultata del tutto negativa e nonostante nell’appartamento vi fosse un verbale di arresto di tale (OMISSIS), nel quale si dava atto che il medesimo venne notato in compagnia del (OMISSIS). Ed ancora, nonostante il (OMISSIS) avesse completamente scagionato il (OMISSIS), inviando al Pubblico Ministero una lettera in tal senso. Sicche’ l’unico dato concreto fondante l’ordinanza pronunciata nei confronti del (OMISSIS) consisteva nell’esser salito quale passeggero nell’auto del (OMISSIS), ove questi teneva le chiavi dell’appartamento.
4. Con il secondo motivo fa valere il vizio di motivazione nella parte in cui motiva sull’inidoneita’ di misure meno afflittive della custodia in carcere al fine d evitare il pericolo di recidiva, senza tenere in alcuna considerazione l’incensuratezza dell’interessato e la sicurezza del domicilio offerto, idoneo a garantire la salvaguardia delle residue esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Prima di affrontare i motivi di impugnazione, e’ opportuno ricordare quanto ripetutamente affermato da questa Corte in ordine ai limiti del giudizio di legittimita’ in tema di misure cautelari personali, ovverosia che quando e’ denunciato, con ricorso per cassazione, il “vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimita’ e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 – dep. 20/06/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007 – dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 23701201).
3. Restano fuori dal vaglio del giudice di legittimita’, dunque, le censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012 – dep. 22/03/2012, Lupo, Rv. 25217801; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017 Cc. (dep. 18/04/2017) Rv. 269884; Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017 Cc. (dep. 26/06/2017) Rv. 270628).
In questo caso la doglianza riguarda sostanzialmente l’illogicita’ della motivazione nella parte in cui, omettendo di indicare il contributo del (OMISSIS), finisce per non distinguere la mera connivenza dal concorso di persone.
4. Ora, la lettura dell’ordinanza consente di verificare l’insufficienza della motivazione circa la sussistenza del grave quadro indiziario a carico del (OMISSIS), registrandosi un grave scollamento fra gli elementi sui quali il giudice del riesame ritiene fondato il suo coinvolgimento – essendo descritto nel provvedimento unicamente il comportamento osservato ai Carabinieri, in una sola occasione, consistito nell’avere accompagnato il (OMISSIS), salendo con questi sull’autovettura ove erano conservate le chiavi dell’appartamento – e la condotta addebitata al (OMISSIS). In alcun modo, infatti, si giustifica lo iato logico fra il comportamento osservarto ed il concorso nella detenzione di stupefacenti. E cio’ anche perche’ a sorreggere la motivazione manca l’effettivo vaglio delle dichiarazioni del (OMISSIS), delle quali viene ritenuta l’inverosimiglianza senza che ne sia chiarito il contenuto, quantomeno per affermarne l’incompatibilita’ con la ricostruzione ricavata dall’osservazione della Polizia Giudiziaria, sulla base della quale il giudice del riesame conferma la misura.
5. Non deve dimenticarsi, invero, che in tema di misure cautelari il quadro probatorio, benche’ indiziario, deve essere ragionevolmente “certo”, sicche’ laddove non si motivi adeguatamente esso viene posto in dubbio dall’equivocita’ della situazione esaminata.
6. L’assenza di un elemento chiaro di collante fra la condotta attribuita al (OMISSIS) ed il quadro delineato a suo carico rendono la motivazione del provvedimento gravemente contraddittoria.
7. L’esito rescindente elide la necessita’ della disamina degli ulteriori motivi.
8. L’ordinanza va annullata con rinvio al tribunale di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Roma, sezione del riesame, per nuovo giudizio. Si provveda ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Leave a Reply