La notificazione dell’estratto contumaciale persegue lo scopo di informare l’imputato dell’esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Ordinanza 2 maggio 2018, n. 18679

La massima estrapolata

La notificazione dell’estratto contumaciale persegue lo scopo di informare l’imputato dell’esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia affinche’ ne possa acquisire completa conoscenza per esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione che non si esaurisce con la semplice presentazione dell’impugnazione da parte del difensore.

 

Ordinanza 2 maggio 2018, n. 18679

Data udienza 5 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. DAWAN Daniela – rel. Consigliere

 

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DANIELA DAWAN;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per il rigetto del ricorsi.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di REGGIO EMILIA in difesa di (OMISSIS) che insiste per l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. (OMISSIS) e (OMISSIS), per il tramite dei rispettivi difensori, propongono, con due distinti atti, ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Torino, sez. 3, il 20 febbraio 2017 (depositata il 19 aprile 2017), con la quale, in parziale riforma della appellata pronuncia del Tribunale di Torino, ad entrambi erano riconosciute le circostanze aggravanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, rideterminando pertanto la pena in Euro 600 di multa. Con la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita.
2. I ricorrenti venivano tratti a giudizio, insieme ad altri, per rispondere dei reati di cui all’articolo 113 c.p., articolo 590 c.p., commi 1, 2 e 3 e articolo 583 c.p., comma 1, nn. 1 e 2; Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 91, comma 1, lettera a), articolo 96, comma 1, lettera g), perche’ in concorso tra loro, la (OMISSIS) quale legale rappresentante ed amministratore della citata (OMISSIS) e il (OMISSIS) in veste di legale rappresentante della (OMISSIS), non avevano provveduto alla valutazione del rischio di caduta dall’alto riguardo ai lavori relativi allo smaltimento degli impianti tecnologici posti al di sopra della controsoffittatura, sulla quale operava (OMISSIS). Non allertato del rischio di caduta, questi aveva poggiato i piedi sui pannelli di poliuretano della controsoffittatura del locale in cui lavorava per rimuovere la coibentazione di alcune tubazioni, rovinosamente precipitando dall’altezza di circa 4,5 metri, a causa del cedimento del pannello di poliuretano per la fuoriuscita della staffa di trattenuta, procurandosi diverse lesioni da cui derivava una malattia di durata superiore ai giorni 90 (in (OMISSIS)).
3. L’assorbenza e la fondatezza del primo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) esonera dalla trattazione degli ulteriori profili censurati dalla stessa e dal coimputato (OMISSIS) ed impone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per la notifica all’imputata (OMISSIS) dell’estratto contumaciale della sentenza.
Risulta, invero dagli atti che la Corte di appello di Torino abbia applicato la disciplina del processo in absentia introdotta dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, violandone la disciplina transitoria.
La (OMISSIS), giudicata in contumacia in primo grado, e’ stata giudicata in grado di appello in assenza invece che, come dovuto, in contumacia; ad essa, conseguentemente, doveva essere notificato l’avviso di deposito della sentenza di secondo grado, incombente che risulta essere stato omesso.
4. La notificazione dell’estratto contumaciale persegue lo scopo di informare l’imputato dell’esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia affinche’ ne possa acquisire completa conoscenza per esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione che non si esaurisce con la semplice presentazione dell’impugnazione da parte del difensore (da ultimo, sul punto, sez. 2, ord. n. 36441de1 21/07/2015, Rv. 264832).
5. Pur dovendosi escludere che, nel caso in esame, si sia verificata una violazione del diritto di difesa ex articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), dal momento che la ricorrente (OMISSIS) risulta essere stata regolarmente citata a giudizio, dove e’ stata validamente rappresentata dal difensore, essendo rimasta inequivoca la sua libera e consapevole volonta’ di non comparire al processo, nondimeno appare indubbio come il mancato avviso dell’estratto contumaciale abbia comunque determinato la mancata decorrenza del termine per proporre impugnazione da parte della stessa imputata (ord. cit.; sez. 5, ord. n. 11911 del 22/01/2010, Rv. 246553): da qui la necessita’ del rinvio della causa al giudice a quo perche’ provveda all’incombente omesso.
Appare, altresi’, opportuno che i due ricorsi siano trattati unitariamente.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Corte di appello di Torino perche’ provveda alla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza nei confronti dell’imputata (OMISSIS).

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