Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 30 novembre 2017, n. 28662. Il proprietario della casa risponde per i danni causati alla colf

Il proprietario della casa risponde per i danni causati alla colf dal crollo di un muro di recinzione del lastrico solare.

Ordinanza 30 novembre 2017, n. 28662
Data udienza 25 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17746-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 255/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

RITENUTO

che:

Con sentenza n. 2216/2011 il Tribunale di Taranto condannava ex articolo 2053 c.c. (OMISSIS) a risarcire (OMISSIS) dei danni che aveva subito mentre gli prestava servizi domestici a causa del crollo addosso a lei il 22 giugno 2001 di un muro di recinzione di lastrico solare di proprieta’ del (OMISSIS) determinando la somma da corrispondere in Euro 212.652,86.

Avendo proposto appello il (OMISSIS), per quanto qui interessa la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 21 maggio-3 giugno 2014 lo accoglieva limitatamente alla riduzione del quantum in Euro 136.259,90.

Ha presentato ricorso il (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) – che si difende con controricorso – e dei chiamati in causa che a suo avviso avrebbero causato il crollo, ovvero (OMISSIS), direttore dei lavori, e l’impresa che li eseguiva, s.n.c. (OMISSIS).

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso si articola in quattro motivi.

1.1 il primo motivo, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 115, 167, 230 e 232 c.p.c. e articolo 1362 ss. c.c. in ordine alla interpretazione degli atti processuali, nonche’ omesso o apparente esame “di atti del procedimento, rappresentanti fatti dello stesso” che sarebbero discussi.

A proposito del diniego della qualita’ di proprietario dell’attuale ricorrente, il giudice d’appello non avrebbe esaminato e dato conto del contenuto di tutte le comparse di risposta e dell’atto di citazione. In particolare, in quest’ultimo la (OMISSIS) avrebbe chiesto di provare per interrogatorio e testimonianze anche che il sinistro sarebbe avvenuto nell’immobile di proprieta’ dell’attuale ricorrente; e nella memoria ex articolo 184 c.p.c. avrebbe formulato la stessa richiesta proponendo di effettuare la prova a mezzo testi. Quindi non corrisponderebbe al vero che la contestazione della sua qualita’ di proprietario da parte dell’attuale ricorrente fosse stata generica; e non sarebbe stato applicabile l’articolo 115 c.p.c. nel testo attuale, perche’ il processo e’ stato instaurato nel 2003.

La corte territoriale avrebbe poi affermato che l’attuale ricorrente in sede di interrogatorio non avrebbe messo in discussione la sua qualita’ di proprietario; peraltro, nel primo motivo d’appello si sarebbe evidenziato che l’interrogatorio sarebbe stato deferito dai terzi chiamati, e che comunque nessun capitolo sarebbe stato attinente alla proprieta’ del bene. Su tutto cio’ mancherebbe nella sentenza impugnata la motivazione.

Il motivo e’ inammissibile perche’ miscela in modo inscindibile denunce collegate all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Ad abundantiam quindi, si osserva che le sue argomentazioni non inficiano la valutazione espletata dal giudice d’appello, che ben poteva utilizzare per formare il suo libero convincimento anche le risposte rese dall’attuale ricorrente all’interrogatorio dei terzi chiamati; peraltro il ricorrente non indica neppure quali sarebbero stati i capitoli di tale interrogatorio, ne’ nella premessa in fatto del ricorso indica alcuna propria specifica contestazione in ordine alla proprieta’, ne’ tantomeno rilascia indicazioni su chi invece sarebbe stato il vero proprietario. D’altronde, si nota ancora meramente ad abundantiam, la norma cui fa riferimento la corte territoriale non e’ l’articolo 115 c.p.c., bensi’ – a conferma della corretta applicazione del principio del libero convincimento – l’articolo 116 c.p.c. (motivazione della sentenza impugnata, pagina 7), per cui il motivo non corrisponde neppure al reale contenuto della sentenza.

1.2 Il secondo motivo, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, denuncia omesso esame di atti e fatti discussi e decisivi, omessa motivazione su mezzi d’impugnazione, violazione o falsa applicazione dell’articolo 167 c.p.c., articolo 118 disp. att. c.p.c., articolo 2053 c.c.; viene altresi’ richiamato l’articolo 111 Cost..

Adduce il ricorrente che la (OMISSIS) agiva soltanto ai sensi dell’articolo 2053 c.c., per cui sarebbe stato importante stabilire se vi fosse stato un fatto di soggetto terzo come causa del crollo del muro. Ritiene la corte territoriale che non si rinvenga “alcun atto del processo dal quale inferire la causa del crollo”: invece questa sarebbe emersa dalla comparsa di risposta dei terzi chiamati, i quali avrebbero riconosciuto come causa l’abnorme getto di cemento liquido, da loro apprestato avendo un tecnico estraneo alla loro impresa, tale (OMISSIS), dato istruzioni inappropriate agli operai dell’impresa stessa. Al riguardo il motivo riporta passi della comparsa di costituzione dei chiamati, per dedurne che “la causa del crollo era pacifica”; anche l’attrice, nella memoria istruttoria, avrebbe addotto capitoli di prova per testi (riportati dal ricorrente a pagina 25-26 del ricorso) in tal senso.

In sede d’appello l’attuale ricorrente avrebbe lamentato che il giudice di prime cure avesse ritenuto non attendibili le testimonianze di due operai della impresa (OMISSIS), sostenendo che invece sarebbe stata superata la presunzione di responsabilita’ del “proprietario”: vengono riportati quindi stralci delle testimonianze. Il giudice d’appello avrebbe ignorato tale mezzo di impugnazione, per cui sarebbe incorso in mancata pronuncia su di esso, e conseguentemente la sentenza sarebbe nulla. E sarebbe stato infine il mancato esame degli atti a condurre il giudice d’appello a ritenere non identificabile la causa del crollo.

Questo motivo patisce la stessa inammissibilita’ del motivo precedente, perche’ ancora, sulla base di un incongruo riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, miscela inscindibilmente questioni di diritto e’ questione di fatto. Peraltro la natura del motivo e’ prevalentemente riconducibile ad una – parimenti inammissibile – valutazione alternativa del compendio probatorio (come dimostrano anche le trascrizioni dei capitoli e delle dichiarazioni dei testi): il giudice d’appello avrebbe ritenuto non provata l’esimente, ma secondo il ricorrente la prova sarebbe stata raggiunta tramite determinati elementi, la cui valutazione e’ pero’ di merito, per cui preclusa a questo giudice. Quanto poi, si nota oramai ad abundantiam, alla asserita mancata risposta alla censura relativa all’avere il primo giudice ritenuto non attendibili le testimonianze di due operai della impresa (OMISSIS), la risposta e’ logicamente presente in modo implicito laddove il giudice d’appello ha ritenuto che la causa del crollo e’ rimasta oscura.

1.3 II terzo motivo lamenta omessa pronuncia “su altri mezzi di impugnazione”, “travisamento assoluto di un tema nel decidere”, mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente su determinati punti, omesso esame “dell’atto di impugnazione e di ogni difesa” del ricorrente sul quantum, violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 10 e articolo 118 disp. att. c.p.c., ancora riferendosi all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 e pure all’articolo 111 Cost..

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