Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 28 novembre 2017, n. 28377. La deduzione in un unico motivo, concretamente utilizzato come contenitore indistinto, di errores in procedendo ed errores in iudicando ovvero di violazione di legge e di carenza motivazionale

La deduzione in un unico motivo, concretamente utilizzato come contenitore indistinto, di errores in procedendo ed errores in iudicando ovvero di violazione di legge e di carenza motivazionale obbliga la Corte, per dare corpo e concretezza al non rispettato obbligo di specificità dei motivi, ad uno sforzo esegetico ed interpretativo indebito e contra legem. Mentre tale attività è imposta quale onere di ammissibilità al ricorrente.

Ordinanza 28 novembre 2017, n. 28377
Data udienza 18 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23614/2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2576/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

e’ stata impugnata da (OMISSIS) la sentenza n. 2576/2012 della Corte di Appello di Napoli con ricorso fondato su due ordini di motivi;

non hanno svolto attivita’ difensiva le parti intimate;

parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;

il ricorso viene deciso ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c..

[…segue pagina successiva]

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