Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 27 novembre 2017, n. 5545. È legittima la deliberazione del Consiglio comunale che, poiché gli albergatori provvedono alla riscossione dell’imposta di soggiorno, ha attribuito loro la qualifica di “agenti contabili di fatto”

È legittima la deliberazione del Consiglio comunale che, poiché gli albergatori provvedono alla riscossione dell’imposta di soggiorno, ha attribuito loro la qualifica di “agenti contabili di fatto”

Sentenza 27 novembre 2017, n. 5545
Data udienza 16 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2859 del 2017, proposto da:

Associazione Veneziana Albergatori (A.V.A.), ed altre, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Al. Bi. e Ga. Pa., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale (…);

contro

Comune di Venezia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ia., ed altri, con domicilio eletto presso lo studio, in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO, SEZIONE III, n. 1141/2016, resa tra le parti, concernente le delibere del commissario straordinario del Comune di Venezia di modifica del regolamento in materia di imposta di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2017 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Bi., Pa., e Na. Pa., su delega di Ni. Pa.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L’Associazione veneziana albergatori (A.V.A.) e le società in epigrafe, esercenti l’attività alberghiera in Venezia, propongono appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto parimenti indicata in epigrafe, di rigetto della loro impugnazione (articolata in un ricorso e un atto di motivi aggiunti) contro i provvedimenti con cui il Comune di Venezia ha modificato il locale regolamento sull’imposta di soggiorno per l’anno 2014, dapprima rivedendo gli importi (deliberazione del commissario straordinario n. 340 del 25 luglio 2014); quindi attribuendo al gestore della struttura ricettiva la qualifica di agente contabile e i conseguenti obblighi connessi alla riscossione dell’imposta ed inoltre prevedendo le relative sanzioni in caso di violazione a tali obblighi (deliberazioni commissariali nn. 64 e 350 del 1° agosto 2014).

2. Il giudice di primo grado ha statuito che:

– in primo luogo, data la natura di atti amministrativi generali, per le modifiche in questione non sono applicabili le garanzie partecipative al procedimento, ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre la partecipazione procedimentale specificamente prevista dall’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) era già stata assicurata «in sede di originaria adozione del Regolamento sull’imposta di soggiorno», e non era invece richiesta per le modifiche regolamentare contestate delle ricorrente;

– queste costituiscono infatti «un mero adeguamento dell’originario Regolamento» alla sentenza dello stesso Tribunale amministrativo del Veneto 21 agosto 2012, n. 1165, con la quale erano state annullate precedenti modifiche al regolamento comunale sull’imposta di soggiorno, e al parere espresso in materia dalla Corte dei conti (delibera 16 gennaio 2013, n. 19, della Sezione regionale di controllo per il Veneto);

– l’attribuzione ai gestori alberghieri della qualifica di agente contabile è legittima, poiché derivante «direttamente dalle norme di contabilità pubblica», per cui il regolamento comunale sul punto ha «una valenza meramente ricognitiva di principi desumibili dal sistema ed esplicitati dalla Corte dei Conti» (nella delibera 16 gennaio 2013, n. 19, poc’anzi richiamata);

– non può infine configurarsi alcuna violazione del principio sancito dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), secondo il quale i regolamenti locali in materia di tributi devono essere approvati entro il termine del bilancio di previsione e con effetto dall’anno finanziario successivo;

– infatti, la decorrenza della relativa efficacia delle modifiche contestate al 1° ottobre 2014 deve reputarsi consentita in virtù della deroga prevista dall’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), la quale consente agli enti locali di approvare modifiche regolamentari in materia tributaria aventi effetti nell’anno in corso purché prima dell’approvazione del bilancio di previsione; condizione nel caso di specie verificatasi.

3. I soggetti originari ricorrenti criticano tali statuizioni e ripropongono le censure non esaminate dal giudice di primo grado.

4. Si è costituito in resistenza all’appello il Comune di Venezia.

DIRITTO

1. Con il primo motivo d’appello l’Associazione veneziana albergatori e le altre società del settore originarie ricorrenti censurano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per violazione delle norme generali di contabilità pubblica e per erroneità del presupposti.

Gli appellanti reiterano le loro contestazioni in ordine alla qualifica di agenti contabili attribuita ai gestori alberghieri e sottolineano in contrario che le somme versate dagli ospiti a titolo di imposta di soggiorno non sono qualificabili come denaro pubblico fino al riversamento al Comune, per cui, difettando i presupposti per tale qualificazione, fino a questo momento non possono essere configurate le responsabilità previste dalle modifiche regolamentari per il relativo maneggio.

Sotto un distino profilo, le parti appellanti sostengono che il capo della sentenza di primo grado in cui si è ritenuta legittima l’attribuzione della qualifica di agente contabile violerebbe il giudicato di cui alla citata pronuncia del medesimo Tribunale amministrativo del Veneto 21 agosto 2012, n. 1165. Con questa pronuncia – soggiungono gli originari ricorrenti – si era infatti escluso che il gestore alberghiero potesse essere qualificato come «soggetto responsabile della riscossione».

Gli appellanti criticano inoltre l’assunto del giudice di primo grado secondo cui le modifiche regolamentari censurate sarebbero ricognitive di principi e regole applicabili in materia. In contrario evidenziano che la disposizione di legge istitutiva dell’imposta di soggiorno (art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sopra citato) demanda proprio alla potestà regolamentare dei comuni di individuare i soggetti responsabili della riscossione del tributo.

2. Il motivo è infondato sotto tutti i profili dedotti.

Deve innanzitutto essere confutato il rilievo secondo cui fino al materiale incasso del denaro riveniente dal versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei clienti delle strutture alberghiere lo stesso non potrebbe considerarsi pubblico, dacché viene ricavato il corollario per cui non vi sarebbero i presupposti per qualificare i gestori delle strutture come agenti contabili e quindi assoggettare gli stessi a responsabilità contabile per il relativo maneggio.

3. Come evidenziato dalla Corte dei conti nel sopra citato parere, poi recepito dal Comune di Venezia, la qualifica di agente contabile si correla al materiale maneggio di denaro pubblico, tra cui le entrate dello Stato e degli enti pubblici (art. 74, comma 1, della legge contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), in ipotesi anche in assenza di provvedimento autorizzativo dell’amministrazione (art. 178 del regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827).

In linea con le risalenti ma tuttora vigenti disposizioni di legge di contabilità generale, anche il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali prevede che sono assoggettati a responsabilità contabile nei non solo il tesoriere ma anche «ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali» (art. 93, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

4. Non è pertanto dubitabile che già dal momento dell’incasso dell’imposta di soggiorno il gestore alberghiero sia qualificabile come agente contabile nei confronti del Comune. La tesi contraria, sostenuta invece dagli appellanti, scardina le regole generali in materia di contabilità pubblica, consentendo a coloro che ricevono comunque somme di spettanza di enti pubblici di sottrarsi agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e versamento a questi ultimi di tali introiti.

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