Il legittimo impedimento che non premette la presenza dell’arrestato all’udienza non impedisce la richiesta di convalida dell’arresto e il giudizio direttissimo anche in caso di evasione.
Sentenza 13 settembre 2017, n. 41783
Data udienza 5 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. FIDELBO Giorgio – rel. Consigliere
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
avverso l’ordinanza del 02/05/2016 emessa dal Tribunale di Bari;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS);
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Mura Antonello, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l’ulteriore corso;
udita la relazione del Consigliere Dr. Giorgio Fidelbo.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del 2 maggio 2016 con cui il Tribunale di Bari, dopo aver convalidato l’arresto di (OMISSIS) per il reato di evasione, ha restituito gli atti al pubblico ministero ritenendo di non poter procedere al giudizio direttissimo per la mancata comparizione in udienza dell’imputato, nuovamente evaso dopo la sottoposizione alla misura precautelare.
Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe violato gli articoli 449, 452 e 558 c.p.p., in quanto, una volta convalidato l’arresto, avrebbe comunque dovuto disporre il giudizio direttissimo anche nell’assenza dell’imputato; la restituzione degli atti al pubblico ministero configura un atto abnorme, sicche’ chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale perche’ prosegua nelle forme del giudizio direttissimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
1.1. Il pubblico ministero ricorrente ha posto la questione se il giudice possa o meno convalidare l’arresto e procedere al contestuale giudizio direttissimo nel caso in cui l’imputato, per situazioni contingenti, non sia presente in udienza, sussistendo pertanto un suo obiettivo e legittimo impedimento a comparire.
Sul tema esiste un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.
1.2. Secondo un primo indirizzo il legittimo impedimento dell’imputato, impedendo la sua “presentazione” e il conseguente dibattimento sarebbe incompatibile con l’incardinazione del procedimento davanti al giudice e, quindi, escluderebbe la possibilita’ della cognizione del giudice del rito direttissimo, tenuto conto della necessita’ della contestazione orale dell’imputazione. Si e’ inoltre osservato che l’ipotesi del legittimo impedimento a comparire sarebbe diversa da quella della volontaria sottrazione dell’imputato, come nel caso della sua intervenuta evasione (Sez. 4 n. 26450 del 04/06/2009, EI Chaitani; Sez. 4, n. 19300, del 28/01/2005, Pape).
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