Il testo integrale[1]
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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 15 maggio 2012 n. 18687
Così deciso dalla Suprema Corte
Secondo la Corte di Piazza Cavour la falsa attestazione attribuita al medico non attiene tanto alle condizioni di salute della paziente, quanto piuttosto al fatto che egli ha emesso il certificato senza effettuare una previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute, non essendo consentito al sanitario effettuare valutazioni o prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti.
Ciò rende irrilevanti le considerazioni sulla effettiva sussistenza della malattia o sulla induzione in errore da parte della paziente.
Sorrento, 15 maggio 2012.
Avv. Renato D’Isa
[1][1] Sentenza consultabile e scaricabile dal portale del Sole24Ore – Guida al diritto
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