La massima

La sussistenza dell’elemento soggettivo nel reato di ricettazione (vale a dire la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa) può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato e dalla mancata – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

Suprema Corte di Cassazione

Sezione II

sentenza del 3 aprile 2012, n. 12702

…omissis…

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda il primo motivo, dallo stesso testo del ricorso si desume che la merce in questione fu sequestrata presso l’abitazione dei prevenuti in data 20/11/2000. E’ evidente, pertanto, che il riferimento contenuto nel capo di imputazione al defitto presupposto, avvenuto in data 30/10/2002 è frutto di un banale errore materiale, di cui gli imputati non potevano non rendersi conto, che non ha avuto alcun effetto sulla validità del capo di imputazione, dal momento che gli imputati sono stati messi in condizione di rendersi conto, fin dall’inizio, che l’imputazione riguardava della merce sottratta in epoca precedente al sequestro.

Per quanto riguarda il secondo motivo, le censure sono infondate, in quanto la Corte d’appello ha specificamente argomentato sulla corrispondenza della merce sottratta dal supermercato con quella rinvenuta nel magazzino presso l’abitazione dei prevenuti con motivazione priva di vizi logico-giuridici. Nè questa Corte potrebbe diversamente valutare le circostanze di fatto oggetto dell’accertamento dei giudici del merito.

Sono infondate anche le censure in punto di elemento soggettivo. In punto di diritto è sufficiente rilevare che la sussistenza dell’elemento soggettivo nel reato di ricettazione (vale a dire la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa) può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato e dalla mancata – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. Sez. 2^, 27.2/13.3.1997, n. 2436, Rv.207313; conf. Sez. 2, Sentenza n. 25756 del 11/06/2008 Ud. (dep. 25/06/2008 ) Rv. 241458).

Del resto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite: “l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio ” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009 Ud. (dep. 30/03/2010) Rv.

246324).

Pertanto, nel caso di specie legittimamente la Corte territoriale ha dedotto l’esistenza dell’elemento soggettivo dal fatto che gli imputati non hanno fornito alcuna giustificazione sull’origine della merce.

Per quanto riguarda le questioni sollevate con il quarto motivo è infondata anche l’eccezione relativa al mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità, poichè la Corte d’appello ha escluso l’ipotesi lieve, con un apprezzamento in fatto sul valore commerciale delle mercè ricettata, insuscettibile di rivalutazione in questa sede. Per quanto riguarda la censura in ordine al mancato riconoscimento a M.R. della sospensione condizionale della pena, la relativa richiesta non è stata formulata con i motivi d’appello pertanto la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di motivazione sul punto.

E’ infondato, infine, anche il quinto motivo in punto di prescrizione poichè nella fattispecie trova applicazione la normativa precedente alla novella di cui alla L. n. 251 del 2005, che prevede la prescrizione massima di 15 anni per il reato di ricettazione.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *