Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicche’ il comodante e’ tenuto a consentire la continuazione del godimento, anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell’articolo 1809 c.c., comma 2, ferma, in tal caso, la necessita’ che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalita’ e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
ordinanza 31 maggio 2017, n. 13716
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18805-2014 proposto da:
(OMISSIS) (o (OMISSIS)), (OMISSIS) e (OMISSIS), le ultime due quali eredi di (OMISSIS) (v. ricorso p. 7), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura, per le ultime due, a margine del ricorso e, per la prima, in calce del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ da:
(OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) (o (OMISSIS)), (OMISSIS) e (OMISSIS), le ultime due quali eredi di (OMISSIS) (v. ricorso p. 7), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura, per le ultime due, a margine del ricorso e, per la prima, in calce del ricorso principale;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 3302/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e dell’incidentale.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), le ultime due quali eredi di (OMISSIS), ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3302/2013 che, rigettando sia l’appello principale sia quello incidentale, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma/sezione distaccata di Ostia, il quale, respinta la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) (deceduto nel corso del giudizio di appello, nel quale si sono costituiti, quali suoi eredi, (OMISSIS), indicata nella sentenza di secondo grado anche come (OMISSIS), v. ricorso p. 5 e 7, e (OMISSIS)), volta alla declaratoria di acquisto per usucapione, da parte degli originari attori, del diritto di proprieta’ sull’immobile sito in (OMISSIS), ed accertata la operativita’ tra le parti di un contratto di comodato non “precario”, ha rigettato la domanda di restituzione avanzata in via riconvenzionale dal convenuto.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso contenente ricorso incidente, al quale hanno resistito con controricorso le ricorrenti principali
Il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ricorso principale.
1.1. Con il primo motivo le ricorrenti principali, lamentando la “violazione degli articoli 1803, 1809 e 1810 c.c. in riferimento (all’)articolo 360 c.p.c., n. 3”, sostengono che la Corte di merito avrebbe erroneamente qualificato il rapporto di comodato in questione come a tempo indeterminato, per le esigenze abitative del nucleo familiare di (OMISSIS) e (OMISSIS), dovendosi invece lo stesso qualificarsi come comodato precario ex articolo 1810 cod. civ., sicche’ il comodante potrebbe richiedere ad nutum la restituzione del bene, indipendentemente dal sopraggiungere di uno stato di bisogno urgente ed imprevisto.
1.2. Con il secondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione delle norme di legge articoli 1803, 1809 e 1810 c.c. articolo 2697 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione articolo 360 c.p.c., n. 3”, deducono le ricorrenti principali che l’assunto della Corte di appello, secondo cui (OMISSIS) avrebbe concesso il godimento dell’appartamento agli originari attori, rispettivamente figlia e genero dell’originario convenuto e attuali controricorrenti ricorrenti incidentali, perche’ lo adibissero a loro casa familiare, sarebbe palesemente infondato per essere frutto di un esame insufficiente degli atti di causa e di erronea loro interpretazione nonche’ di erronea valutazione delle prove.
1.3. I due motivi che precedono, i quali, essendo connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, non possono essere accolti.
Va anzitutto evidenziato che e’ inammissibile la censura proposta con il secondo motivo, in quanto, pur prospettando una violazione di legge, le ricorrenti si limitano a non condividere l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito nella parte in cui ha ritenuto che l’immobile di cui si discute in causa fosse stato concesso in comodato da (OMISSIS) ai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) affinche’ lo adibissero a casa familiare.
Stante l’inammissibilita’ di tale censura, cui consegue la conferma della sentenza impugnata in relazione al ritenuto vincolo di destinazione che connota il comodato intercorso tra le parti, occorre valutare se sia o meno corretta la soluzione in diritto fornita dalla Corte di appello. Al riguardo si osserva che risulta del tutto condivisibile l’assunto secondo cui il comodato, quando caratterizzato da vincolo di destinazione quale quello riscontrato nel caso in esame (destinazione dell’immobile alle esigenze abitative di un nucleo familiare), non puo’ ritenersi “precario”.
Va, infatti, sul punto data continuita’ all’orientamento (sopravvenuto alla emanazione della pronuncia impugnata) secondo cui il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicche’ il comodante e’ tenuto a consentire la continuazione del godimento, anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell’articolo 1809 c.c., comma 2, ferma, in tal caso, la necessita’ che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalita’ e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante (Cass., sez. un., 29/09/2014, n. 20448; Cass. 3/12/2015, n. 24618).
1.4. Con il terzo motivo, lamentando la violazione dell’articolo 91 e ss. cod. proc. civ., le ricorrenti si dolgono della compensazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio operata dalla Corte territoriale alla luce della reciproca soccombenza e sostengono che la riforma della sentenza di merito con il conseguente accoglimento dell’appello incidentale dovrebbe comportare la violazione del principio della soccombenza per cui le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito dovrebbero essere poste a carico dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), con conseguente riforma della sentenza impugnata sul punto.
1.4.1. La doglianza e’ per un verso infondata, non potendo essere sindacata la scelta di disporre la compensazione delle spese di lite tutte le volte in cui non sia stato violato il criterio secondo cui gli oneri processuali debbono restare a carico della parte soccombente, e, per altro verso, inammissibile, nella parte in cui si censura la regolamentazione delle spese non con riferimento all’esito del giudizio di secondo grado, nel quale tale regolamentazione trova il suo fondamento, ma in relazione ad una ipotizzata e sperata cassazione della sentenza impugnata che, oltre tutto, travolgerebbe la pronuncia sulle spese.
1.5. Per le ragioni esposte il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato.
2. Ricorso incidentale.
2.1. Va evidenziato che con l’atto intitolato “controricorso con ricorso incidentale”, i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) non hanno proposto rituale ricorso incidentale, non avendo articolato specifici motivi, debitamente rubricati, con la precisazione delle norme di diritto su cui si fondano ma, nell’esaminare i motivi del ricorso principale, i medesimi hanno dedotto che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto la sussistenza di un contratto di comodato intercorrente tra le parti e qualificato come detenzione e non possesso il rapporto tra gli originari attori e l’immobile di cui si discute in causa e cio’ – a loro avviso – sulla base di una errata e superficiale valutazione delle risultanze istruttorie; hanno poi concluso chiedendo, oltre che il rigetto del ricorso principale, anche, in “accoglimento del ricorso proposto in via incidentale”, l’annullamento della sentenza impugnata “relativamente al capo che ha respinto le domande di accertamento dell’usucapione ai sensi dell’articolo 1158 c.c. dell’immobile” di cui si discute in causa “a favore degli odierni resistenti-ricorrenti in via incidentale”.
In ogni caso, pur a voler qualificare tali doglianze quale ricorso incidentale, le stesse sono comunque inammissibili, atteso che i ricorrenti incidentali si dolgono esclusivamente dell’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito, limitandosi a non condividerlo.
2.2. Il ricorso incidentale deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
3. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del giudizio di cassazione vanno compensate per intero tra le parti.
4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sui ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis
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