La massima
In tema di accertamento dell’IVA, i documenti informatici (cosiddetti “files”), estrapolati legittimamente dai computers nella disponibilità dell’imprenditore, nei quali sia contenuta contabilità non ufficiale, costituiscono, in quanto scritture dell’impresa stessa, elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, salva la verifica della loro attendibilità. Ne deriva che essi non possono essere ritenuti dal giudice, di per sè, probatoriamente irrilevanti circa l’esistenza di operazioni non contabilizzate, senza che a tale conclusione conducano l’analisi dell’intrinseco valore delle indicazioni da essi promananti e la comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente.
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza del 30 marzo 2012, n. 5226
…omissis…
Il ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Esso appare manifestamente infondato o viziato da inammissibilità e se ne propone il rigetto.
Infatti, con il primo di impugnazione (rubricato come: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633/197, art. 54, dell’art. 2727 c.c., con riferimento all’art. 60 c.p.c., n. 3”) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia ritenuto che i dati extracontabili rinvenuti non fossero “idonei a giustificare l’accertamento del maggior imponibile contestato alla società”, per quanto il constante insegnamento di questa Corte attribuisca a siffatti ritrovamenti il carattere di indizio grave, preciso e concordante, tale da legittimare l’Amministrazione ad operare a mezzo di accertamento induttivo.
Il motivo appare manifestamente infondato e se ne propone la reiezione Ed invero è giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3388 del 12/02/2010) il principio secondo cui:”In tema di accertamento dell’IVA, i documenti informatici (cosiddetti “files”), estrapolati legittimamente dai computers nella disponibilità dell’imprenditore, nei quali sia contenuta contabilità non ufficiale, costituiscono, in quanto scritture dell’impresa stessa, elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, salva la verifica della loro attendibilità. Ne deriva che essi non possono essere ritenuti dal giudice, di per sè, probatoriamente irrilevanti circa l’esistenza di operazioni non contabilizzate, senza che a tale conclusione conducano l’analisi dell’intrinseco valore delle indicazioni da essi promananti e la comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente.
Nella specie di causa, il giudicante non ha ritenuto la contabilità extraformale di per sè irrilevante, ma ne ha ritenuto l’inidoneità sotto il profilo probatorio anche alla luce delle risultanze di una consulenza contabile appositamente (sia pure in parallelo processo) disposta, sicchè appare che il giudicante abbia fatto esercizio dei propri poteri di valutazione degli elementi istruttori, selezionando il materiale in ragione del quale ha poi tratto il proprio convincimento.
Con il secondo motivo di impugnazione (rubricato come: “Insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 60 c.p., n. 5″), la parte ricorrente si duole del fatto che la CTR abbia acriticamente recepito le conclusioni di una relazione peritale relativa ad altri giudizi, senza neppure indicare le parti asseritamente rilevanti di detta consulenza”.
Ma in tal modo, difformemente dalla caratteristica precipua del vizio prospettato, la parte ricorrente non ha identificato alcun fatto decisivo e controverso che possa avere costituito oggetto dell’omissione e dell’inadeguatezza motivazionale, sicchè anche questo motivo di ricorso appare inaccoglibile, attesa la sua evidente inammissibilità. Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza ed inammissibilità.
Roma, 15 gennaio 2012. che la relazione è stata comunicata ai pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie. che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene di non poter condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, apparendo invece che il secondo motivo di ricorso sia degno di accoglimento ed idonea ragione per la cassazione della sentenza impugnata. Ed invero, la parte ricorrente ha messo in debito risalto quali sono state le censure formulate nel ricorso di appello a cui la CTR non ha dato idoneo riscontro (il rinvenimento nella documentazione extracontabile di nominativi riscontrati anche nella contabilità ufficiale; il riferimento nel PVC alla stessa procedura adottata dalla ditta, come desunta dalle fatture emesse) ed ha perciò chiaramente identificato il fatto decisivo e controverso rispetto al quale la motivazione della pronuncia appare insufficiente e monca. Pertanto, il ricorso va accolto, con rinvio al giudice di appello ai fini di un più adeguato esame delle questioni di fatto controverse;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
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