La clausola compromissoria

 

La Cassazione ha formulato alcuni importanti principi di diritto in materia di clausola compromissoria inserita negli statuti societari: “Una clausola societaria inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dal decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 (in quanto preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nominati anche dalle parti) deve considerarsi nulla”.

D. Lgs. 17 – gennaio – 2003, n.5
È molto frequente l’inserimento, nell’atto costitutivo (o nello statuto) della società questo tipo di clausola, con la quale si prevede di devolvere ad arbitri la decisione su alcune o tutte le controversie che possano insorgere tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili al rapporto sociale.

Potrà così riguardare:

1)     controversie relative all’esistenza, alla qualificazione e alla disciplina del rapporto sociale;

2)     oppure relative a diritti occasionali del rapporto sociale, anche se non nella titolarità del socio (quali quelle derivanti dalla successione nei diritti originariamente spettanti al socio).

Alla stregua di tale principio devono ritenersi sicuramente escluse alla competenza arbitrale

1)     Le controversie dove è necessario l’intervento del p.m.

2)     le controversie ricadenti sotto la giurisdizione penale

3)     le controversie di lavoro

4)     ed in via generale le controversie che la legge attribuisce a speciali organi giudicanti

Inoltre vi  sono alcune ipotesi  in giurisprudenza:

1)     la liquidazione della quota del socio defunto nelle società di persone

a)     favorevole Trib. di Como – 1987;

b)     contra Trib. di Milano – Bari – Vicenza – Torino – Pavia

2)     il pagamento degli utili sociali;

3)     la revoca per giusta causa di un amministratore fondata sulla violazione da parte di questi delle disposizioni che prevedono la chiarezza e la precisione dei bilanci;

4)     la soppressione della clausola di gradimento;

5)     l’esclusione del diritto di voto da parte di un socio;

6)     l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio;

7)     l’impugnazione delle delibere assembleari delle società di capitali.
La nomina degli arbitri – la  clausola compromissoria oltre ad indicare il numero e le modalità di nomina degli arbitri, debba a pena di nullità (e in deroga alla disciplina generale) attribuire il potere di nomina a tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società; nell’eventualità che tale soggetto non vi provveda, la nomina deve essere richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

È da ritenersi, poi, che l’eventuale violazione di tale disposizione non comporti necessariamente la nullità dell’intera clausola compromissoria, ma , pere regola generale, solo la parte relativa alle modalità di conferimento dell’incarico (ai sensi dell’art.1419 c.c.).

art. 808 c.p.c.     clausola compromissoria: le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell’articolo 807, commi primo e secondo.
Le controversie di cui all’articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purché ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiari il lodo non impugnabile.
La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.

art. 816 c.p.c.     svolgimento del procedimento: le parti determinano la sede dell’arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.
Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purché anteriore all’inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.
In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.
Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche.
Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri a uno di essi.
Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell’articolo 819.

La clausola può essere introdotta nell’atto costitutivo al momento della costituzione della società oppure successivamente. In quest’ultima ipotesi, il legislatore, risolvendo i dubbi in passato sorti in dottrina ed in giurisprudenza, ha stabilito che la modificazione dell’atto costitutivo, volta ad introdurre o ad eliminare la clausola compromissoria, richiede l’approvazione di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.
A salvaguardia dei soci assenti o dissenzienti, è espressamente prevista la facoltà di esercitare il diritto di recesso  nei 90 giorni successivi alla deliberazione dell’assemblea. Una volta introdotta la clausola è vincolante per la società e per tutti I soci, compresi quelli che acquistassero tale qualità in un momento successivo.

01.01.11 – Cassazione Civile: nullità clausola compromissoria societaria

La Cassazione ha formulato alcuni importanti principi di diritto in materia di clausola compromissoria inserita negli statuti societari:

Una clausola societaria inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dal decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 (in quanto preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nominati anche dalle parti) deve considerarsi nulla“.

“Con la conseguenza che la sanzione disciplinare prevista dalla legge notarile trova applicazione a carico del notaio che abbia inserito in atti societari tali clausole compromissorie”.

“Costituisce circostanza del tutto irrilevante, ai fini disciplinari, che la detta clausola, nulla per contrasto con norma imperativa, possa essere eventualmente sostituita di diritto dalla norma stessa, ai sensi dell’art. 1419 c.c., trattandosi di rimedio predisposto dal legislatore al solo fine di conservare l’atto ai fini privatistici”.

“Pur non conducendo, tale vizio, alla nullità dell’intero negozio, si tratta comunque di nullità parziale assoluta”.

(Corte di Cassazione – Sezione Terza Civile, Sentenza 9 dicembre 2010, n.24867)