Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 1 febbraio 2012 n.4369. L’inapplicabilità della Daspo per le amichevoli quando non vengono adeguatamente pubblicizzate
Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 febbraio 2012 n.4369
Per la S.C., il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, deve basarsi sulla certezza del calendario. Il tifoso è in grado di conoscere agevolmente le date delle sfide di campionato, sia in casa sia in trasferta, la stessa facilità che c’è nel caso di tornei programmati e ufficiali.
Per le partite amichevoli non può affermarsi la stessa cosa che possono essere decise anche in rapporto alle esigenze del momento, all’individuazione e all’accordo con le squadre avversarie o alla disponibilità dello stadio.
La sanzione non è esigibile, pertanto, nel caso di incontri amichevoli quando questi non vengono adeguatamente pubblicizzati, dalla stampa, dalla televisione e anche dal sito della società.
Sorrento, 1 febbraio 2012.
Avv. Renato D’Isa
Testo scaricabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2012/02/daspo-escluso-per-le-amichevoli-se-manca-il-calendario.html
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