Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 30 gennaio 2012 n. 1289. Il titolo esecutivo ottenuto contro il condominio non può essere fatto valere in executivis contro il singolo condomino quale obbligato in solido se egli non è stato messo nelle condizioni di conoscerlo prima e dunque anche di adempiervi

Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 gennaio 2012 n. 1289.

Così deciso dalla Corte di Piazza Cavour secondo la quale è di tutta evidenza che, se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio, nell’ipotesi prevista dal secondo comma dell’articolo 654 del c.p.c., detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro un soggetto, non indicato nell’ingiunzione, per la pretesa sua qualità di obbligato solidale. Costui, invero deve essere messo in grado non solo di conoscere qual è il titolo ex articolo 474 del c.p.c. in base al quale viene minacciata in suo danno l’esecuzione, ma anche di adempiere l’obbligazione da esso risultante entro il termine previsto”, dall’articolo 480 del codice di procedura.

Sorrento,  1 febbraio 2012.
Avv. Renato D’Isa

Il testo integrale è scaricabile dal portale del Sole24Ore –  Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2012/01/condominio-per-gli-atti-esecutivi-notifica-ai-singoli-condomini.html

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