Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 13 settembre 2016, n. 37995

Sommario

La decisione del giudice dell’esecuzione in ordine all’eventuale applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. (con la relativa rideterminazione delle pene comminate per i reati giudicati separatamente in maniera definitiva), se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.  

Il provvedimento del giudice a quo che rigetti l’istanza di applicazione della continuazione deve ritenersi assolutamente ben motivato se individua correttamente una serie di elementi sintomatici dell’inesistenza del medesimo disegno criminoso, quali la diversa identità dei complici del condannato, la svariate serie dei luoghi di commissione dei delitti e la distanza temporale tra i fatti. 

Peraltro, l’istanza di applicazione della continuazione avanzata dal condannato non deve essere generica, come ad esempio accade qualora il richiedente si limiti ad elencare le sentenze di condanna intervenute a proprio carico. Infatti, colui che intenda beneficiare della disciplina del reato continuato ha l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della propria domanda, non essendo sufficiente il semplice riferimento alla contiguità temporale degli addebiti o alla identità e/o analogia dei reati commessi, indici, questi ultimi, sintomatici non dell’attuazione di un disegno criminoso unitario quanto, al contrario, di un’abitualità criminale e di ripetute scelte di vita del condannato sistematicamente ispirate alla violazione delle norme vigenti.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 13 settembre 2016, n. 37995

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LA POSTA Lucia – Presidente
Dott. CASA Filippo – Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – rel. Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 399/2014 TRIB. BRINDISI, del 26/03/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo Esposito;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che chiedeva il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26/03/2015 il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di continuazione, proposta ai sensi dell’articolo 671 c.p.p. (oltre a revocare la sospensione condizionale su richiesta del P.M.).

In motivazione, in riferimento all’istanza ex articolo 671 c.p.p., il giudice dell’esecuzione osservava che il (OMISSIS) si era limitato ad invocare l’unicita’ del disegno criminoso, sulla base della vicinanza temporale e della data di commissione dei fatti, senza neanche far riferimento all’unicita’ del disegno criminoso e al programma unico in attuazione del quale sarebbero stati commessi i reati.

Ad avviso del Tribunale, i reati erano stati commessi nell’arco temporale di ben dieci mesi ed in concorso con persone diverse e in svariati luoghi, circostanze tali da ascriverli ad una generica attivita’ delinquenziale e non ad un medesimo disegno criminoso.

2. La difesa di (OMISSIS) proponeva ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e).

Nell’atto di impugnazione la difesa contestava le circostanze esposte dal giudice dell’esecuzione.

In particolare, il ricorrente rilevava a proprio favore le circostanze del non elevato distacco temporale tra le epoche di consumazione dei reati (fra fine 2008 e agosto 2009), dell’esecuzione di alcuni nella stessa (OMISSIS) ed unitamente allo stesso coimputato, le modalita’ identiche, nonche’, dell’omogenea tipologia e della parziale identita’ dei beni sottratti ai legittimi proprietari.

Secondo la prospettazione difensiva, il disegno criminoso doveva essere riconosciuto quanto meno in relazione ai due reati commessi in luoghi limitrofi, per i quali i fattori sintomatici della sussistenza del medesimo disegno criminoso erano ancor piu’ evidenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e va respinto.

La decisione del giudice di esecuzione in ordine all’eventuale applicazione della continuazione ex articolo 671 c.p.p. e alla rideterminazione delle pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’articolo 81 c.p., se congruamente motivata, non e’ sindacabile in sede di legittimita’.

Il provvedimento impugnato deve ritenersi innanzitutto conforme aUsuddettb principi4 in quanto il giudice dell’esecuzione esplicitava, con argomenti logici e privi di contraddizioni, la valutazione dei presupposti necessari ai fini dell’applicazione dell’istituto di cui all’articolo 671 cit..

Il Tribunale correttamente individuava una serie di aspetti sintomatici dell’inesistenza del medesimo disegno criminoso, tra quali vanno richiamati principalmente la diversa identita’ dei complici, la svariata serie di luoghi di consumazione dei reati e la distanza temporale tra i fatti.

In realta’, in relazione a tale ultimo fattore, come indicato dal ricorrente, deve rilevarsi l’effettiva erroneita’ dell’entita’ del distacco di tempo tra i reati, piu’ ridotto rispetto a quello riportato in ordinanza, ma cio’ non inficia la sostanziale validita’ del percorso argomentativo, trattandosi, comunque, di diversita’ significative delle epoche di commissione dei reati.

3. Come indicato nel provvedimento impugnato, peraltro, effettivamente l’istanza di applicazione della continuazione proposta dal (OMISSIS) risultava oltremodo generica, in quanto contenente la mera elencazione delle sentenze di condanna.

Ebbene, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della domanda, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguita’ cronologica degli addebiti ovvero all’identita’ o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non dell’attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualita’ criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica ed alla contingente consumazione di illeciti (cfr. Sez. 5, 06/05/2010 n. 21326, Faneli, Rv. 247356).

4. Pertanto, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

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