Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci, costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, dell’ambito relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
SENTENZA 19 luglio 2016, n.30479
Ritenuto in fatto
In data 7 luglio 2014 la Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo il 15 dicembre 2009, che aveva condannato F.Q. alla pena di anni uno e mesi due di reclusione. L’imputato era accusato del reato p. e p. dall’art. 609 bis ultimo comma c.p., per avere dapprima importunato e poi abbracciato G.M. con forza tale da impedirle di liberarsi e dandole vari baci sul collo e sull’orecchio destro, così da costringerla, con violenza, a subire atti sessuali.
La Corte territoriale sosteneva, innanzi tutto, la sussistenza di un quadro probatorio univoco a carico del Q., desumibile – secondo quanto accertato dal giudice di primo grado – dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla mancanza di motivi apprezzabili per mentire. Ha aggiunto la Corte che baci ed abbracci, nella specie, avrebbero dovuto qualificarsi come atti sessuali, essendo stati indirizzati al collo ed all’orecchio, zone notoriamente erogene. Del resto, il fine sessuale dell’atteggiamento dell’imputato si sarebbe dovuto desumere dal suo abbraccio, nonostante la M. tentasse di sottrarsi, e dal fatto che egli l’avesse baciata contro la di lei volontà.
Ha proposto ricorso per cassazione il Q., affidandosi a due motivi, ai sensi dell’art. 606 comma 1° lett. e) c.p.p.
Considerato in diritto
Mediante il primo motivo dedotto, l’imputato assume che la Corte territoriale, attribuendo valore di atto sessuale ai baci sul collo e sull’orecchio, avrebbe completamente frainteso la portata delle dichiarazioni testimoniali rese dalla parte offesa, che aveva affermato di conoscere bene l’imputato e di essere uscita con lui addirittura per una settimana. Sarebbero dunque stati atteggiamenti confidenziali (anche se eccessivi) quelli del Q., che, ove egli avesse voluto compiere un atto di natura sessuale, avrebbe mirato piuttosto a sfiorare le labbra della donna.
Non avrebbe potuto dunque dirsi raggiunta la prova di una chiara connotazione sessuale dell’atto, tanto più in considerazione del rapporto di confidenza esistente fra i due. Sarebbe altresì mancata la prova dell’elemento soggettivo del reato, giacché l’abbraccio ed i baci non avrebbero avuto come movente l’eccitazione sessuale.
La seconda censura si appunta sulla circostanza che le dichiarazioni della M. sarebbero state recepite senza alcun vaglio critico. In realtà, vi sarebbero state una serie di ragioni per alterare i dettagli del racconto, atteso che il Q. ed il suo gruppo di amici sarebbero stati soliti scherzare, anche troppo pesantemente, con le ragazze del bar e che, di fronte all’offesa circa la qualità del caffè, la M. si sarebbe risentita per tale apprezzamento negativo. Del resto, l’attendibilità della persona offesa non avrebbe potuto dedursi dall’immediatezza del racconto dell’accaduto, giacché i testi P. e M. avrebbero riferito particolari contrastanti, mentre l’unico teste ad aver assistito ai fatti, l’Alemanni, non sarebbe stato reputato credibile.
I motivi di ricorso – che, per la loro connessione logica – possono essere scrutinati congiuntamente, non sono fondati.
Va premesso che, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci, costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, dell’ambito relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante [Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014 (dep. 13/01/2015) Rv. 261634; Sez. 3, n. 4674 del 22/10/2014 (dep. 02/02/2015) Rv. 262472].
Nella specie, ad avviso di questa Corte, la motivazione della sentenza impugnata dà sufficiente contezza dell’iter logico seguito dal giudice di secondo grado, che non ha desunto l’intento sessuale del Q. dalle sole dichiarazioni della parte offesa, ma anche dalle deposizioni M. e P., utilizzate per riscontrare particolari utili alla conferma delle parole della M.. In altri termini, la Corte territoriale ha compiuto un’adeguata valutazione del contesto, costituito dal fatto che l’imputato fosse un avventore abituale dei bar, fosse solito esagerare nei suoi atteggiamenti scomposti ed avesse una certa confidenza con la parte offesa. In questo senso la sentenza impugnata ha valorizzato anche la condotta precedente del Q., caratterizzata da gesti con la lingua, ad evidente connotazione sessuale.
Come è noto, in tema di reati sessuali, la condotta vietata dall’art. 609-bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell’agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente ‘sessuale’ dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria [Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014 (dep. 21/05/2015) Rv.263738]. E questo i giudici di merito lo hanno accertato oltre ogni ragionevole dubbio, con una motivazione logica che, come tale, si sottrae a qualunque sindacato di questa Corte.
Deve, da ultimo, osservarsi che l’applicabilità alla fattispecie della tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p. – come invocata dal difensore dell’imputato in sede dì discussione – va disattesa, avuto riguardo ai limiti edittali di pena del reato contestato (prevista da cinque a dieci anni di reclusione) rispetto alla ipotesi dell’art. 131 bis c.p.p. (pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto imposto per legge.
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