Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 novembre 2011 n. 42905

Contro la decisione di dare il nulla osta all’estradizione aveva fatto ricorso il diretto interessato appellandosi all’articolo 10 della Convenzione europea d’estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata sia dall’Italia sia dalla Romania, in base alla quale la “consegna” non va accordata “se, secondo la legilazione della parte richiedente o della parte richiesta, l’azione penale o la pena siano prescritte”.

Tale difesa non è sostenibile.

La Corte di Piazza Cavour, infatti, ha specificato che la disposizione è utile solo nel caso di estradizioni per ragioni di esecuzione penale unicamente per la parte che si riferisce alla prescrizione della pena da espiare e non per quella concernente la prescrizione del reato per cui la pena è stata inflitta. Mentre la prescrizione del reato assume rilievo solo nel caso di esercizio dell’azione penale o comunque di un procedimento in corso non ancora arrivato a sentenza definitiva.

Sorrento 21 novembre 2011.

Avv. Renato D’Isa


[1] Testo scaricabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto

 

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