In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, in presenza delle quali il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 12 maggio 2016, n. 9715
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2771-2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 283/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA SEZIONE DISTACCATA di PESCARA del 28/03/2013, depositata il 13/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.
La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’articolo 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati:
OSSERVA
La CTR di L’Aquila ha respinto l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la sentenza n.102/01/2009 della CTP di Chieti che aveva accolto il ricorso della predetta societa’ contro avviso di accertamento per IRPEF anno 2004, ed all’esito dell’esame delle questioni controverse ha disposto la compensazione delle spese di lite, dopo avere cosi’ argomentato:”ravvisa che sussistono giusti e fondati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio”.
La parte contribuente (OMISSIS) ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia si e’ difesa con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – puo’ essere definito ai sensi dell’articolo 375 c.p.c..
Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 15 e articolo 92 c.p.c., comma 2), la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia compensato le spese di giudizio sulla scorta del semplice richiamo a “giusti e fondati motivi”, percio’ con motivazione di stile e sostanzialmente tautologica.
Il motivo appare fondato e da accogliersi (con assorbimento dei residui), alla luce della costante e ribadita giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 26987 del 15/12/2011) secondo la quale: “In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2,(nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2), il giudice puo’ compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato ne’ dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato compensate le spese in un giudizio di opposizione avverso l’irrogazione di sanzione amministrativa, sul presupposto della limitata attivita’ difensiva della parte, correlata alla natura della controversia)”.
Poiche’ nel provvedimento qui impugnato non ha trovato rilievo alcuno -ai fini della compensazione- il fatto processuale controverso ma una generica considerazione di motivi che a detto fatto non sono in alcun modo correlati, e percio’ un argomento inidoneo a costituire oggetto del controllo che compete a codesta Corte, non resta che concludere che la pronuncia merita -sul punto-Cassazione, con conseguente rimessione della lite al giudice del merito affinche’ rinnovi l’apprezzamento in ordine alla questione relativa alla regolazione delle spese di lite ed alla loro liquidazione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso principale puo’ essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
Roma, 30 luglio 2015.
ritenuto inoltre:
che la relazione e’ stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (salva la correzione del lapsus calami nel quale si fa riferimento a “societa’” anzicche’ alla parte ricorrente (OMISSIS)), pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2771-2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 283/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA SEZIONE DISTACCATA di PESCARA del 28/03/2013, depositata il 13/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.
La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’articolo 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati:
OSSERVA
La CTR di L’Aquila ha respinto l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la sentenza n.102/01/2009 della CTP di Chieti che aveva accolto il ricorso della predetta societa’ contro avviso di accertamento per IRPEF anno 2004, ed all’esito dell’esame delle questioni controverse ha disposto la compensazione delle spese di lite, dopo avere cosi’ argomentato:”ravvisa che sussistono giusti e fondati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio”.
La parte contribuente (OMISSIS) ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia si e’ difesa con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – puo’ essere definito ai sensi dell’articolo 375 c.p.c..
Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 15 e articolo 92 c.p.c., comma 2), la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia compensato le spese di giudizio sulla scorta del semplice richiamo a “giusti e fondati motivi”, percio’ con motivazione di stile e sostanzialmente tautologica.
Il motivo appare fondato e da accogliersi (con assorbimento dei residui), alla luce della costante e ribadita giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 26987 del 15/12/2011) secondo la quale: “In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2,(nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2), il giudice puo’ compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato ne’ dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato compensate le spese in un giudizio di opposizione avverso l’irrogazione di sanzione amministrativa, sul presupposto della limitata attivita’ difensiva della parte, correlata alla natura della controversia)”.
Poiche’ nel provvedimento qui impugnato non ha trovato rilievo alcuno -ai fini della compensazione- il fatto processuale controverso ma una generica considerazione di motivi che a detto fatto non sono in alcun modo correlati, e percio’ un argomento inidoneo a costituire oggetto del controllo che compete a codesta Corte, non resta che concludere che la pronuncia merita -sul punto-Cassazione, con conseguente rimessione della lite al giudice del merito affinche’ rinnovi l’apprezzamento in ordine alla questione relativa alla regolazione delle spese di lite ed alla loro liquidazione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso principale puo’ essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
Roma, 30 luglio 2015.
ritenuto inoltre:
che la relazione e’ stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (salva la correzione del lapsus calami nel quale si fa riferimento a “societa’” anzicche’ alla parte ricorrente (OMISSIS)), pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Abruzzo che, in diversa composizione, provvedera’ anche sulle spese di lite del presente giudizio.
Leave a Reply