Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 maggio 2016, n. 9367.

In tema di c.d. tabelle milanesi di liquidazione del danno, qualora dopo la deliberazione della decisione e prima della sua pubblicazione, sia intervenuta una loro variazione, deve escludersi che l’organo deliberante abbia l’obbligo di riconvocarsi e di procedere ad una nuova operazione di liquidazione del danno in base alle nuove tabelle, in quanto la modifica delle tabelle non integra un jus superveniens ne’ in via diretta ne’ in quanto dette tabelle assumano rilievo, ai sensi dell’articolo 1226 c.c., come parametri doverosi per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona.

 

Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 10 maggio 2016, n. 9367

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11588/2014 proposto da:
(OMISSIS), in qualita’ di coerede dei defunti sig.ri (OMISSIS) e di (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in proprio e quale tutore di (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), quale conferitaria del Ramo di Azienda di (OMISSIS) Spa, in persona dei suoi procuratori Dr. (OMISSIS) e Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 429/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/04/2013, R.G.N. 1970/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. Nel 2004 (OMISSIS) e (OMISSIS), costei in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – tutti nella qualita’ di congiunti di (OMISSIS), il primo essendone il coniuge, la seconda la figlia, il terzo il nipote e gli ultimi due i genitori – convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni subiti per la morte della loro congiunta, avvenuta in occasione di un sinistro stradale occorso il (OMISSIS) fra l’autovettura su cui si trovava trasportata e l’autovettura condotta da (OMISSIS), di proprieta’ di (OMISSIS) ed assicurata presso la (OMISSIS).
p.2. Il Tribunale, nella costituzione di (OMISSIS) e della societa’ assicuratrice, con sentenza del 25 settembre 2007 rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite, reputando che non fosse stata fornita dimostrazione della dinamica del sinistro e, peraltro, dando atto che erano state corrisposte dalla societa’ assicuratrice a titolo risarcitorio a (OMISSIS) Euro 80.00,00, a ciascuno dei genitori della de cuius Euro 100.000,00 ed alla figlia (OMISSIS) Euro 70.000,00.
p.3. Contro la sentenza gli attori proponevano appello e la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 10 aprile 2013, nella costituzione della (OMISSIS) e di (OMISSIS), in proprio e quale tutore di (OMISSIS), riformava la sentenza di primo grado, reputando innanzitutto che a favore della de cuius operava, in qualita’ di trasportata, la presunzione di responsabilita’ del (OMISSIS) quale conducente dell’altro veicolo, in difetto di prova liberatoria da parte dei convenuti.
In secondo luogo, la Corte bolognese – dopo avere disatteso l’eccezione degli appellati che assumevano avere gli attori agito solo in qualita’ di eredi della de cuius ed avere reputato che avevano agito sia in tale qualita’ che iure proprio – negava la configurabilita’ di un danno iure hereditatis per essere (OMISSIS) deceduta immediatamente dopo l’urto, mentre reputava che la decisione di primo grado fosse condivisibile solo quanto alla negazione del danno patrimoniale e non invece quanto alla negazione del danno non patrimoniale per la perdita della congiunta. Provvedeva, quindi, a liquidare tale danno a favore del marito, dei genitori e di (OMISSIS) in importi determinati al netto della “differenza tra quanto ricevuto in acconto nell’aprile del 2004 e il valore tabellare minimo del 2011 devalutato, per omogeneita’ di calcolo, alla data dell’acconto ed individuato per tutti e quattro i soggetti in Euro 135.513,61”. Escludeva, invece, il diritto risarcitorio a favore del nipote Errico Simone. Riconosceva, altresi’, sulle somme come sopra determinate la rivalutazione monetaria dall’aprile 2004 alla data della sentenza e gli interessi legali da computare sugli importi di anno in anno rivalutati con la medesima decorrenza fino al saldo.
p.4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) nell’asserita qualita’ di coerede dei defunti (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il ricorso, affidato a otto motivi, e’ stato proposto nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore (OMISSIS), nonche’ nei confronti della stessa (OMISSIS) “in qualita’ di coerede dei defunti” genitori, ed altresi’ contro la (OMISSIS) s.p.a., quale conferitaria del ramo di azienda di (OMISSIS) s.p.a. e successore a titolo particolare della stessa dal 1 luglio 2013 nel diritto controverso, e contro (OMISSIS) in proprio e quale tutore di (OMISSIS).
p.5. Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi il (OMISSIS) nella duplice qualita’ e la (OMISSIS) s.p.a..
p.5. La trattazione del ricorso veniva fissata per l’udienza del 21 gennaio 2015, ma il Collegio, rilevando che il primo motivo poneva una questione che risultava rimessa alle Sezioni Unite della Corte e non ancora decisa, rinviava a nuovo ruolo la trattazione.
p.6. All’esito del deposito della decisione delle Sezioni Unite la trattazione e’ stata fissata per l’odierna udienza, in vista della quale e’ stata depositata memoria dal ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. In via preliminare il Collegio rileva che la notificazione nei riguardi di (OMISSIS) e di (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di esercente la potesta’ genitoriale sul figlio minore (OMISSIS), e’ avvenuta in modo irrituale.
Essi erano costituti in appello, come emerge dalla sentenza impugnata e dall’indicazione resa dallo stesso ricorso, tramite lo stesso difensore che oggi patrocina per conto del ricorrente in questo giudizio di legittimita’ e, dunque, la notificazione avrebbe dovuto essere loro fatta presso il loro procuratore domiciliatario.
La notificazione risulta fatta invece presso la loro residenza e tra l’altro a (OMISSIS) solo nella qualita’ di coerede.
Tale ultima notificazione e’ idonea a provocare il contraddittorio della (OMISSIS) solo nella detta qualita’, cioe’ come erede dei defunti (OMISSIS) e (OMISSIS), atteso che riguardo a tale posizione acquisita nel corso del giudizio di appello, non poteva valere la domiciliazione riferita alla diversa qualita’ in cui la medesima era in giudizio.
p.1.1. Peraltro, il litisconsorzio fra i vari soggetti che avevano chiesto il risarcimento era di natura facoltativa e tale e’ rimasto anche nel giudizio di appello. Ne segue che ricorre la situazione di cui all’articolo 332 c.p.c., ed essendo ormai preclusa un impugnazione da parte sia di (OMISSIS) sia di (OMISSIS), in proprio e quale esercente la potesta’ sul figlio minore, la trattazione puo’ avere corso.
Nessuna contestazione della qualita’ di coeredi del ricorrente e della (OMISSIS) e’ stata prospettata e, d’altro canto, la trattazione riguarda la posizione del ricorrente solo come coerede e, dunque, come subentrato nel diritto risarcitorio fatto valere da (OMISSIS) e (OMISSIS).
p.2. Con il primo motivo si denuncia “violazione di legge: articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 2043, 2056, 2059, 1223 e 1226 c.c., e articolo 432 c.p.c.”, e congiuntamente “vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria ed erronea motivazione: articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla statuizione con cui la Corte di Appello di Bologna non ha riconosciuto ai genitori di (OMISSIS) il risarcimento del danno sofferto iure hereditatis”.
Il motivo in iure, con il quale ci si doleva che il danno per il titolo indicato non fosse stato riconosciuto sulla base del presupposto che la povera (OMISSIS) fosse deceduta immediatamente dopo l’urto, e’ infondato alla stregua della sopravvenuta decisione delle Sezioni Unite, in attesa della quale era stato disposto il rinvio della trattazione. Infatti, Cass. sez. un. n. 15350 del 2015 ha cosi’ statuito: “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente e’ costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicche’, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi (a risarcibilita’ iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilita’ di uno spazio di vita brevissimo”.
Per completezza si rileva che il paradigma del n. 5, ancorche’ evocato con riferimento al testo non piu’ vigente, non trovava alcuna rispondenza nell’illustrazione del motivo, che non poneva altro che la quaestio iuris decisa dall’arresto delle Sezioni Unite.
p.3. Con il secondo motivo si prospetta “violazione di legge: articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 2043, 2056, 2059, 1223 e 1226 c.c., e articolo 432 c.p.c.”, e congiuntamente “vizio di omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione: articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla statuizione con cui la Corte di Appello di Bologna ha incongruamente applicato le tabelle di liquidazione del danno di Milano 2001”.
Il motivo censura la sentenza impugnata per avere liquidato a favore dei genitori della defunta (OMISSIS) a titolo di danno per lesione del vincolo parentale, cioe’ per la morte della figlia, un importo calcolato sulla base del minimo delle c.d. tabelle milanesi del 2011, anziche’ sulla base di quelle operanti dal gennaio del 2013. In tal modo la Corte territoriale avrebbe violato il principio giurisprudenziale che si dice “costante” nel senso che la liquidazione tabellare debba essere effettuata sulla base delle tariffe in vigore al momento dell’emissione della sentenza.
p.3.1. Il motivo non e’ fondato.
Queste le ragioni.
p.3.2. Rileva il Collegio che le tabelle milanesi, che il ricorrente riferisce all’anno 2013, risultano pubblicate dall’Osservatorio della Giustizia Civile di Milano, come si evince dalla date della relativa nota esplicativa, il 20 marzo 2013, a seguito di una deliberazione intervenuta in una riunione del 6 marzo precedente. L’aggiornamento, che e’ stato indicato nella misura del 5,6535%, ha riguardato l’adeguamento alla variazione del costo della vita dal 1 gennaio 2011 al 1 gennaio 2013.
Ora, la sentenza impugnata e’ stata deliberata il 22 marzo 2013 e pubblicata il 10 aprile 2013.
Da un punto di vista meramente cronologico la deliberazione e’ stata presa soltanto due giorni dopo la pubblicazione delle tabelle aggiornate ed il Collegio della Corte milanese teoricamente ed astrattamente avrebbe potuto averne conoscenza sulla base del solo criterio temporale. Tale conoscenza, peraltro, essendo venuta ad esistenza la sentenza con la pubblicazione avrebbe potuto essere acquisita anche successivamente alla data di deliberazione della sentenza, cioe’ nella fase di redazione della decisione e fino alle operazioni indicate dall’articolo 119 delle disp. att. c.p.c., con la consegna al cancelliere dell’originale e l’attestazione da parte sua del deposito.
Fino a quel momento si puo’ pensare che il Collegio milanese avrebbe potuto riconvocarsi e dare rilievo alla tabella aggiornata, procedendo ad una nuova deliberazione che ne tenesse conto, atteso che la decisione civile semplicemente deliberata, al di fuori dei casi in cui sia esternata alle parti con la pronuncia del dispositivo, riguardo al quale debba poi essere depositata la motivazione, e’ ridiscutibile dallo stesso organo giudicante nella stesa composizione fino al momento della pubblicazione, rivestendo le attivita’ processuali fino a quel momento carattere interno.
p.3.3. Il punto e’ se, una volta considerato tale principio, del quale si dara’ conto di seguito, possa ritenersi che il non essersi proceduto ad una nuova convocazione e deliberazione in relazione alla descritta scansione temporale della deliberazione e della pubblicazione della tabella, abbia integrato una violazione di legge nel senso dell’applicazione di una regola di diritto nella liquidazione del danno erronea. Cio’ si potrebbe ritenere solo se il Collegio milanese fosse stato vincolato a tenere conto della sopravvenienza dell’aggiornamento della tabella come se si fosse trattato di un jus superveniens.
Al fine di dare risposta all’interrogativo il Collegio considera che assume valore decisivo in primo luogo la corretta individuazione del valore delle c.d. tabelle milanesi ed in particolare un dato: quello dell’esclusione della loro caratterizzazione come fonti di norme di diritto.
p.3.4. In proposito questa Corte si e’ soffermata sulla natura delle tabelle milanesi e sul come la loro inosservanza si ponga rispetto ai paradigmi dell’articolo 360 c.p.c., nella sentenza n. 4447 del 2014.
In detta decisione la Corte si e’ soffermata su quello che ha individuato come il problema della “ritualita’ della deduzione come violazione di norma di diritto delle c.d. tabelle milanesi” ed ha svolto le seguenti considerazioni.
Dopo avere dichiarato di condividere “all’uopo la soluzione positiva affermata da Cass. n. 12408 del 2011 nel senso che “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’articolo 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformita’ di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equita’ che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perche’ esaminati da differenti Uffici giudiziali” e che “garantisce tale uniformita’ di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso gia’ ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell’articolo 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformita’ della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono”, la sentenza si e’ cosi’ espressa: “… il valore delle tabelle milanesi riconosciuto dalla sentenza n. 12408 del 2011 va inteso, ad avviso del Collegio, non gia’ nel senso di avallare l’idea che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, che occorrerebbe necessariamente qualificare all’interno della categoria delle fonti per come regolata, sia pure ormai indirettamente per quanto concerne il concetto di legge, dall’articolo 1 preleggi (ma non solo), bensi’ nel senso che esse integrino i parametri di individuazione di un corretto esercizio del potere di liquidazione del danno non patrimoniale con la valutazione equitativa normativamente prevista dall’articolo 1226 c.c. Le Tabelle sono dunque “normative” nel senso che sono da riconoscere come parametri di corretto esercizio del potere di cui all’articolo 1226, e, dunque, di corretta applicazione di tale norma. Esse hanno, pertanto, valore normativo nel senso che forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell’articolo 1226 c.c.. Norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale nell’accezione ricostruita da Cass. sez. un. n. 26972 del 2008, che per definizione, in assenza, di solito, di parametri normativi in senso stretto predefiniti, non si presta ad essere “provato nel suo preciso ammontare”. Le Tabelle Milanesi, in quanto determinative di criteri di quantificazione del danno patrimoniale, assumono rilievo, sulla base delle considerazioni svolte da Cass. n. 12408 del 2011 come “fonti” in base alle quali e’ possibile, di regola, considerare correttamente esercitato il potere di liquidazione equitativa di cui all’articolo 1226 c.c.. Dunque, i criteri da esse poste, si vedono attribuire il carattere di parametri di apprezzamento della correttezza dell’esercizio del potere di cui all’articolo 1226 c.c., per cui tale potere ne deve necessariamente tenere conto nell’esternarsi con la motivazione. Cio’, non gia’ per una diretta forza cogente che esse abbiano sub specie di norme di diritto, bensi’ per effetto del riconoscimento della loro corrispondenza sul piano generale ai criteri di equita’ che questa Corte, in subiecta materia, ha ravvisato debbano applicarsi. Esse, quindi, siccome individuatrici del concetto di valutazione equitativa, assumono rilievo come una sorta di elemento extratestuale della norma dell’articolo 1226 c.c., ravvisato dalla Corte con riferimento a cio’ che si e’ evidenziato nel multiforme divenire della societa’ e, quindi, nelle applicazioni concrete, con riferimento al problema della ricerca di parametri di equita’ nella valutazione del danno non patrimoniale. In sostanza, e’ come se questa Corte avesse riscontrato, come Le compete nella ricerca del significato di ogni elemento testuale di cui si compone una norma dell’ordinamento, che il concetto di valutazione equitativa previsto nell’articolo 1226, una volta applicato al problema della liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, esige, per gli svolgimenti che il problema ha avuto nelle applicazioni pratiche, che si debba fare riferimento alle Tabelle Milanesi come basate su criteri che, per il fatto stesso che hanno svolto efficacia persuasiva di gran lunga prevalente nelle applicazioni giurisprudenziali, sono idonee a meglio individuare il concetto di liquidazione equitativa di quel danno.
In questo senso, poiche’ dette Tabelle rilevano come parametri per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona e, dunque, per l’individuazione di un elemento di una norma giuridica, qual e’ quella dell’articolo 1226 c.c., il motivo si puo’ correttamente dedotto in iure ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la’ dove prospetta in buona sostanza che la Corte territoriale avrebbe male applicato le Tabelle, perche’ cosi’ facendo denuncia un errore di violazione dell’articolo 1226 c.c.”.
p.3.5. La natura delle tabelle cosi’ ricostruita esclude, dunque, che esse, una volta deliberate, assumano il valore di normativa di diritto in via diretta, in quanto esse non sono espressione di una fonte di produzione di norme di diritto.
L’unica norma che viene in rilievo quando se ne fa applicazione e’, invece, l’articolo 1226 c.c., nel senso indicato dalla riportata motivazione.
Ne deriva una prima conseguenza: la circostanza dell’aggiornamento delle tabelle non rileva e non puo’ rilevare come evento che determina un jus superveniens, cioe’ la produzione di una normativa giuridica direttamente cogente e, quindi, da applicarsi dal giudice.
Tale constatazione implica questa conclusione: allorquando il giudice di merito deliberi una sentenza nella quale, applicando l’articolo 1226 c.c., dia rilievo alle tabelle milanesi esistenti in quel momento e, successivamente, si verifichi la sopravvenienza di un aggiornamento delle stesse prima della conclusione delle operazioni che sfociano nella pubblicazione della sentenza e, dunque, in un momento tale in cui sarebbe ancora possibile “ritornare” sulla deliberazione presa – in quanto essa non ha ancora acquisito il valore di sentenza – al fine di tenere conto della nuova tabella, non si puo’ ritenere che questa possibilita’ sia in realta’ un dovere nascente dalla qualificazione dell’aggiornamento delle tabelle come jus superveniens e, dunque, conciata all’obbligo del giudice fino al momento della pubblicazione della sentenza di applicare il diritto vigente.
Ne deriva che non puo’ predicarsi, riferendolo direttamente alla modifica delle tabelle, l’applicazione del principio di diritto (del resto esteso anche al jus superveniens derivante da pronuncia del Giudice delle Leggi: Cass. n. 5584 del 1999) cosi’ espresso: “L’esistenza della sentenza civile e’ determinata (salvo ipotesi particolari, quale quella del rito del lavoro, ovvero dei riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati), dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunziata, ed il suo dispositivo e’ atto privo di rilevanza giuridica esterna e di definitivita’. Ne consegue che, nell’ipotesi di entrata in vigore una nuova normativa (dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso) nell’intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, e’ dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti” (Cass. n. 5855 del 2000; ma gia’ vedansi: Cass. nn. 3472 del 1972; n. 1689 del 1974; n. 1043 del 1975; si vedano anche per riferimenti al caso in cui sia venuto meno un componente del collegio le ordd. nn. 258 del 1998 e n. 538 del 1998).
Il mutamento della tabella, dunque, non integrando un jus superveniens per non essere le tabelle fonte del diritto, bensi’ soltanto un mutamento di un parametro per l’applicazione dell’articolo 1226 c.c., non puo’ essere considerato come ipotesi riconducibile al principio su indicato.
p.3.6. Occorre, tuttavia, domandarsi se la rilevanza delle tabelle come criterio di corretta individuazione del parametro equitativo ai fini dell’applicazione dell’articolo 1226 c.c., non possa giustificare il doversi considerare la modifica sopravvenuta delle tabelle nelle more della pubblicazione della sentenza come determinativa di un jus superveniens riferibile proprio al contenuto, come regula iuris da applicarsi al caso concreto, dell’articolo 1226 c.c., si’ da doversi recuperare l’applicazione del suddetto principio sotto tale profilo.
Ritiene al riguardo il Collegio che cio’ debba escludersi per la ragione che in proposito assume valore decisivo la considerazione della particolare natura del procedimento di formazione delle tabelle e delle loro modifiche e quella altrettanto particolare del modo della loro rilevanza nel mondo giuridico per il tramite dell’incidenza sull’esegesi della norma astratta dell’articolo 1226 c.c., e, quindi, della applicazione della stessa al caso concreto.
p.3.7. Sotto il primo aspetto si osserva che, a seguito della pubblicazione della variazione delle tabelle non opera – data la natura per cosi’ dire non pubblicistica sia della fonte della variazione sia come si e’ detto, del risultato della variazione, cioe’ del contenuto modificato – alcun criterio che, dal punto di vista delle regole che il giudice deve osservare, possa determinare in modo certo la conoscenza da parte sua della variazione ne’ in via di fatto, ne’ meno che per il tramite di una sorta di conoscenza legale rilevante.
Non esiste cioe’ ne’ un criterio certo in via di fatto ne’ a maggior ragione un criterio certo in via di disciplina legale idoneo a giustificare il se ed il quando della conoscenza della modificazione della tabella, si che se ne possa inferire la giustificazione, in termini di dovere del giudice, che la modifica debba operare ai fini dell’esercizio del potere di cui all’articolo 1226 c.c., sulla base dell’intervenuta variazione.
p.3.8. Sotto il secondo aspetto ed in via ancora piu’ decisiva, d’altro canto, e’ proprio l’operare delle tabelle nel senso indicato dalla decisione di cui sopra si e’ riportata la motivazione che non puo’ giustificare in alcun modo l’idea che il mutamento della tabella sopravvenuto alla deliberazione debba giuocare come un indiretto mutamento del paradigma normativo dell’articolo 1226 c.c., tale da vincolare il giudice prima della pubblicazione della sentenza deliberata sulla base della tabella precedente.
Occorre, infatti, considerare che l’assunzione da parte del giudice di merito della tabella “vigente”come elemento di una corretta applicazione del parametro equitativo ex articolo 1226 c.c., nel momento della deliberazione dei valori di aestimatio del danno, avviene con modalita’ applicative concrete che le assegnano solo il valore di un elemento del ben piu’ complesso procedimento di liquidazione equitativa, sicche’ le modalita’ applicative concrete di tale elemento e della sua incidenza sulla aestimatio risultano del tutto variabili, pur se assumono come elemento la detta applicazione. Di modo che, per apprezzare come in concreto il giudizio equitativo ai sensi dell’articolo 1226 c.c., sia stato compiuto non e’ sufficiente individuare quale tabella il giudice ha applicato ed in particolare che ha applicato quella vigente al momento della deliberazione, ma e’ necessario considerare come abbia applicato al caso di specie in concreto quell’elemento, cioe’ come abbia considerato quella tabella, e, soprattutto, come esso cosi’ applicato, sia stato poi applicato in concreto in unione con gli altri elementi individuatori del caso concreto e rilevanti ai fini dell’operazione liquidatoria equitativa.
In pratica e’ certo che il riferimento alla tabella e’ esso stesso al suo interno frutto di un’operazione liquidatoria equitativa e, dunque, non certo un’operazione automatica. Ed e’ certo che tale operazione, gia’ di per se’ di natura relativa, si relativizza ancora piu’, cioe’ considerando il valore mutuato dalla tabella in rapporto con altri elementi della fattispecie concreta, com’e’ tipico di una valutazione equitativa.
L’assoluta relativita’ del modus procedendi dell’operazione liquidatoria basata sulle tabelle, che e’ espressione della genuina funzione assegnata al giudice da un parametro elastico come quello dell’articolo 1226 c.c., pur doverosamente in iure riempito di contenuti attraverso un obbligatorio riferimento alle tabelle stesse, e’ allora un dato che esclude che l’intervento della modifica della tabella nelle more della pubblicazione della sentenza debba e possa essere trattato come un mutamento normativo che il giudice abbia l’obbligo di applicare.
Poiche’ l’operazione liquidatoria che utilizza le tabelle non discende automaticamente dalla loro applicazione non puo’ essere giustificato il considerare la modifica delle tabelle intervenuta prima della pubblicazione, anche se in ipotesi percepibile dal giudice prima di essa, come se si trattasse di un mutamento normativo, un jus superveniens, di cui si debba obbligatoriamente tenere conto, in quanto incidente sull’articolo 1226 c.c..
E’ quanto, del resto, si percepisce nella fattispecie: in essa, sulle somme individuate con riferimento alle tabelle del 2011, sebbene devalutate al momento del pagamento di un acconto, avvenuto nel 2004, la sentenza impugnata (pagg. 10-11) ha riconosciuto la rivalutazione monetaria da quel momento fino alla data della sentenza ed ha, altresi’, riconosciuto gli interessi legali da computare sugli importi di anno in anno rivalutati con la medesima decorrenza fino al saldo.
In tal modo i valori tabellare riferiti al 2011 sono stati utilizzati nell’operazione liquidatoria nel quadro di una valutazione ben piu’ complessa della loro meccanica applicazione.
Poiche’ non vi e’ stato, dunque, alcun automatismo dell’applicazione delle tabelle del 2011, ma esse hanno assunto rilevanza nel quadro di un’operazione liquidatoria piu’ complessa, che ha portato a riconoscere la rivalutazione fino alla data della sentenza e, dunque, ben dopo il gennaio 2011, data di riferimento dei valori di quelle tabelle, non si ravvisa una situazione in cui appaia oggettivamente ingiustificata l’esclusione di una sorta di automatica rilevanza della modifica della tabella sebbene ai fini della regula iuris applicativa dell’articolo 1226 c.c..
Tanto si osserva non senza rimarcare che il breve lasso di tempo fra deliberazione e pubblicazione delle tabelle esclude o rende almeno piu’ che dubbio che una pur ipotetica rilevanza della variazione potesse essere anche oggettivamente percepibile dall’organo giudicante.
Il motivo e’, conseguentemente, rigettato sulla base del principio di diritto per cui “in tema di c.d. tabelle milanesi di liquidazione del danno, qualora dopo la deliberazione della decisione e prima della sua pubblicazione, sia intervenuta una loro variazione, deve escludersi che l’organo deliberante abbia l’obbligo di riconvocarsi e di procedere ad una nuova operazione di liquidazione del danno in base alle nuove tabelle, in quanto la modifica delle tabelle non integra un jus superveniens ne’ in via diretta ne’ in quanto dette tabelle assumano rilievo, ai sensi dell’articolo 1226 c.c., come parametri doverosi per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona”.
p.4. Con il terzo motivo si denuncia “violazione di legge: articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 2043, 2056, 2059, 1223 e 1226 c.c., e articolo 432 c.p.c.”, e congiuntamente “vizio di omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione: articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla statuizione con cui la Corte di Appello di Bologna ha determinato il danno non patrimoniale iure proprio di ciascun genitore”.
Ci si duole che sia stato riconosciuto ai genitori della de cuius il minimo in base alle tabelle applicate senza che si siano fornite congrue ragioni circa il procedimento logico seguito ed in particolare senza che si sia proceduto alla necessaria personalizzazione, che avrebbe imposto di “tener conto della gravita’ dell’illecito, dell’eta’ della persona offesa (che nella fattispecie in esame aveva 46 anni), del dolore arrecato ai familiari per la sua morte e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso specifico”. Nel caso di specie la Corte felsinea avrebbe omesso “qualsiasi precisazione sulla natura e sull’entita’ del danno sofferto dai genitori della defunta”, e non avrebbe indicato “in alcun modo l’impatto di tali sofferenze sulla loro persona”. Viceversa, il (OMISSIS) aveva tenuto una condotta di guida gravemente colpevole, viaggiando a velocita’ elevatissima ed invadendo l’opposta corsia sulla quale viaggiava il veicolo su cui la defunta era trasportata.
La Corte territoriale, d’altro canto, in punto di sofferenza dei genitori, non avrebbe tenuto conto: a) del fatto che la defunta era la loro unica figlia e che essi si erano trasferiti in (OMISSIS) proprio perche’ la stessa vi si era trasferita e perche’ contavano sulla sua assistenza per la vecchiaia; b) “delle produzioni documentali effettuate dagli attori che attestavano la condizione personale dei congiunti della sig.ra (OMISSIS), e per la precisione, il grave stato depressivo in cui era entrata la madre di (OMISSIS) a causa della morte della figlia (doc. 3)”: documento che sarebbe stato del tutto ignorato dalla Corte territoriale.
p.4.1. Il motivo e’ inammissibile perche’ non solo non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, ma presenta, inoltre, anche inosservanza dell’articolo 366 c.p.c., n. 6.
Sotto il primo aspetto si rileva che l’illustrazione omette di considerare la motivazione della sentenza impugnata, la quale, al contrario di quanto in essa si adombra, ha fornito una specifica motivazione sulla ragione per cui ha proceduto all’applicazione dei minimi tabellari.
Invero, a pagina 10, la sentenza impugnata, dopo avere giustificato la ragione per cui doveva riconoscersi il danno non patrimoniale derivante ai prossimi congiunti e, quindi, anche ai genitori dalla morte della (OMISSIS), ha espressamente osservato che doveva tenersi conto “che non sono state allegate e provate circostanze concrete che consentano di apprezzare la qualita’ e la intensita’ della relazione affettiva” e da tanto ha fatto conseguire che “la liquidazione del danno andra’ effettuata sulla base del valore tabellare minimo”.
Ora, questa motivazione esigeva innanzitutto lo specifico svolgimento di una critica, mentre e’ stata ignorata La critica avrebbe dovuto svolgersi correlandosi alla motivazione (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).
In particolare, la critica avrebbe dovuto essere svolta con un’attivita’ assertiva tesa dimostrare che, al contrario di quanto opinato dalla Corte bolognese, vi era stata l’allegazione e la prova da essa escluse.
Ne segue che la critica avrebbe dovuto svolgersi non gia’, come si e’ fatto, allegando semplicemente – tranne per il documento n. 3 – le circostanze che si sono indicate, come se questa Corte potesse esserne investita come il giudice di merito, bensi’, dopo averle allegate, precisando la sede ed il modo in cui esse erano state introdotte nel giudizio di merito e prospettate in particolare al giudice d’appello, si’ da evidenziare l’erroneita’ della sua motivazione sul punto in cui ha invece negato che fossero state allegate e provate le circostanze concrete atte a far apprezzare la qualita’ e l’intensita’ della relazione affettiva.
Nulla di tutto cio’ si coglie nel motivo e pertanto le circostanze che nella sua illustrazione sono evocate non possono essere considerate come elementi che invece il giudice d’appello avrebbe dovuto valutare, difettando l’indicazione specifica ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, del dove e quando essere erano state introdotte nel giudizio di merito e particolarmente davanti al giudice d’appello, nonche’, salvo per quella di cui al documento 3, anche la stessa indicazione dell’atto o documento da cui sarebbero emerse.
In particolare, non si indica dove fosse stata dedotta la circostanza del trasferimento dei genitori e delle ragioni dello stesso.
Con riferimento al doc. n. 3 – indicato come tale nell’illustrazione del motivo e, quindi, indicato come prodotto in calce al ricorso con analoga numerazione – nulla si dice su dove e come fosse stato prodotto nelle fasi di merito, in tal modo violando l’articolo 366, n. 6, citato (ex multis, Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2020).
Non solo: nell’illustrazione del motivo noti si indica il termine di riferimento dell’ordine della numerazione identificativa del documento, cioe’ non si precisa rispetto a che cosa il documento in questione fosse e sia il n. 3.
In chiusura del ricorso, per la verita’, si dichiara di offrire in comunicazione una serie di atti ed al n. 3 risulta indicato un “certificato medico di (OMISSIS) e (OMISSIS)”. Poiche’ tale certificato non e’ riferito alla sola (OMISSIS) non e’ dato comprendere se esso si identifichi con il “doc. 3” di cui si ragiona nel’illustrazione del motivo. Ma quando pure si reputasse tale identificazione si dovrebbe rilevare – ma lo si osserva solo ad abundantiam – che nel fascicolo di parte dei ricorrenti tale documento non si rinviene. D’altro canto, nella pagina interna del fascicolo risulta annesso un indice dove figura il doc. 3 per come indicato in chiusura del ricorso e l’indice reca la sottoscrizione del difensore dei ricorrenti e la data del 24 febbraio 2014, ma esso non reca alcun timbro di deposito della cancelleria della Corte che evidenzi l’effettiva rispondenza di quanto contenuto nel fascicolo all’indice. Inoltre, nella nota di deposito e di iscrizione a ruolo datata invece 14 maggio e sottoscritta dal detto difensore risulta la generica indicazione della produzione di “N. 2 fascicoli precedenti gradi”, seguita da una scritta a penna illeggibile, mentre nell’attestazione di deposito a data 16 maggio 2014 della Cancelleria di questa Corte “si certifica che i sopra descritti atti e documenti sono stati depositati”. La mancanza di riferimento specifico agli atti del fascicolo e, soprattutto, di qualsivoglia riferimento all’indice di ci si e’ detto, esclude qualsiasi certezza su che cosa si trovasse al loro interno. Ne segue che, in disparte il mancato rinvenimento del documento de quo implica che esso non risulti ritualmente depositato.
In fine si rileva che nell’esposizione dello svolgimento processuale a pag. 6 la sentenza impugnata, nel riferire dei motivi di appello, allude a documentazione prodotta in primo grado, da cui risultava lo stato depressivo del vedovo della (OMISSIS) (e non a documentazione come quella di cui al doc. 3).
Si deve, inoltre aggiungere – ma e’ rilievo svolto anche qui del tutto superfluamente – che non e’ dato comprendere come alla gravita’ della colpa della condotta di guida del (OMISSIS) possa assegnasi valore ai fini postulati dal motivo.
In generale, poi, non si precisa in alcun modo quale articolazione era stata prospettata con l’appello ai fini della liquidazione.
Il motivo – in disparte l’evocazione del vecchio paradigma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, e la mancanza dei presupposti del nuovo alla stregua di Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014 – per quanto attiene alle violazioni di norme di diritto e’, pertanto inammissibile. E cio’ al di la’ del rilievo del difetto di una percepibile attivita’ dimostrativa di come ognuno dei paradigmi normativi evocati sarebbe stato violato.
5. Con il quarto motivo si prospetta “violazione di legge: articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 2043, 2056, 2059, 1223 e 1226 c.c., e articolo 432 c.p.c.” e congiuntamente “vizio di omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione: articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla statuizione con cui la Corte di Appello di Bologna ha ritenuto che nel danno morale siano ricompresi sia il danno derivante dall’ingiusto perturbamento delle relazioni familiari sia la menomazione propria subita per la morte di un figlio”.
Il motivo non individua la motivazione con cui la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio denunciato nella sua intestazione, risolvendosi solo in generici richiami di giurisprudenza.
Mancando l’individuazione dell’oggetto della critica, il motivo e’ inammissibile quanto alla prospettazione in iure.
Per quella ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, non solo si evoca nuovamente il paradigma errato, ma e’ carente nell’illustrazione alcunche’ che possa ricondurla al nuovo n. 5 come interpretato dalle citate sentenze delle SS.UU..
Peraltro, se si legge la motivazione alle pagine 9-10 della sentenza impugnata essa risulta parametrata a corretti riferimenti alle note sentenze di San Martino delle Sezioni Unite. Non senza doversi rilevare che la sentenza nemmeno usa la vecchia categoria classificatoria del “danno morale”.
6. Con il quinto motivo si denuncia “violazione di legge: articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c., e articolo 432 c.p.c.”, e congiuntamente “vizio di omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione: articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla statuizione con cui la Corte di Appello di Bologna non ha riconosciuto ai genitori di (OMISSIS) il danno patrimoniale iure proprio”.
Il motivo si fonda innanzitutto sulla deduzione che “sarebbe stato sufficiente esaminare i documenti allegati nell’atto di citazione ed alla memoria istruttoria per vedere che” la prova del danno “era stata fornita”, ma non precisa di quali documenti si tratti, di quale atto di citazione e di quale memoria istruttoria, sicche’ la prospettazione e’ del tutto generica ed in parte qua il motivo e’ inammissibile (Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi).
Il motivo evoca, poi, e, dunque, si fonda, su un documento indicato come n. 4, che si indica prodotto in calce al ricorso, ma riguardo al quale si omette di indicare se e dove era stato prodotto nel giudizio di merito, in tal modo violandosi l’articolo 366 c.p.c., n. 6, secondo la lettura di Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010.
Si fa, poi, riferimento generico a “fatture prodotte” ancora una volta in manifesta inosservanza di detta norma.
Si aggiunga, poi, che in ogni caso si omette di individuare in che termini delle risultanze individuate e non di cui si discute genericamente la Corte emiliana sarebbe stata investita con l’appello, sicche’ nuovamente si e’ in presenza di un motivo che pretende di discutere questioni del cui onere di esame non e’ dimostrato che fosse stato investito il giudice d’appello.
p.7. Con il sesto motivo si fa valere “violazione di legge: articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 2043, 2056, 2059, 1223 e 1226 c.c., e articolo 432 c.p.c.”, e congiuntamente “vizio di omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione: articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla statuizione con cui la Corte di Appello di Bologna non ha riconosciuto in capo ai genitori della defunta (OMISSIS) un danno biologico iure proprio”.
L’illustrazione deduce del tutto genericamente che la Corte territoriale non si sarebbe espressa sulla debenza del detto danno nonostante esso fosse stato richiesto. Inoltre, sarebbe stato ignorato il certificato medico gia’ evocato come doc. 3, non sarebbe stata ammessa “in entrambi i gradi di giudizio” una “perizia medico-psicologica (richiesta dai ricorrentisic) per accertare l’entita’ del trauma psichico subito a causa della morte” della figlia. In fine si deduce che “nell’atto di appello gli appellanti avevano riproposto le richieste istruttorie avanzate in primo grado e non ammesse (doc. 12).
Il motivo e’ inammissibile per la sua assoluta genericita’ e per la violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6.
Nessuna specificazione e’ fatta delle allegazioni con cui era stata chiesta la perizia e del contenuto dell’atto di appello evocativo delle non meglio identificate richieste istruttorie. L’atto di appello e’ prodotto come documento n. 12, ma l’assoluta mancanza di detta attivita’ di specificazione si risolve in un mandato a questa Corte a leggerlo per eventualmente individuare a che cosa il ricorrente ha inteso riferirsi.
p.8. Il settimo motivo deduce “violazione di legge: articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 2043, 2056, 2059, 1223 e 1226 c.c., e articolo 432 c.p.c.”, e congiuntamente “vizio di omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione: articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla statuizione con cui la Corte di Appello di Bologna non ha concesso gli interessi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento dalla data del sinistro alla data dell’acconto”.
Il motivo – dopo avere ricordato la motivazione con cui la Corte territoriale ha detto che sulle somme determinate in base alle tabelle competevano “la rivalutazione monetaria dall’aprile 2004 alla data della presente sentenza, nonche’ gli interessi legali da computare sugli importi di anno in anno rivalutati con la medesima decorrenza fino al saldo” – si duole che “in sostanza quindi, la sentenza non concede gli interessi su tutta la somma dalla data del sinistro alla data dell’acconto”. L’errore della Corte si coglierebbe perche’ “il codice dice chiaro che gli interessi spettano dalla data del sinistro e sulla somma odierna” occorrendo “applicare le leggi che vigono al momento dell’emissione della sentenza”.
p.8.1. Il motivo, in disparte la sua generica prospettazione, carente sostanzialmente di attivita’ argomentativa in iure (ed ancora una volta evocativa del paradigma vecchio del n. 5), e’ privo di fondamento.
La Corte ha devalutato gli importi tabellarmente previsti dalle tabelle del 2011 solo fino al momento dell’acconto e, dunque, occorre considerare che sottraendo ad essi le some costituenti l’acconto le ha fatte incidere su importi non devalutati e, dunque, non e’ dato comprendere come e perche’ avrebbe dovuto riconoscere gli interessi ed a che titolo.
p.9. Con l’ottavo motivo si deduce in fine “vizio di omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione: articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione al punto in cui la Corte di Appello di Bologna ha liquidato le spese del primo e del secondo grado di giudizio”.
Vi si lamenta, tra l’altro con erronea evocazione del parametro dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (sempre ormai non vigente) anziche’ del n. 4, di detta norma, che le spese sarebbero state liquidate in modo irrisorio, “applicando per le spese di secondo grado le nuove tariffe forensi, mentre avrebbe dovuto applicare le tariffe vigenti all’epoca delle prestazioni””. Gli importi sarebbero al di sotto dei minimi tabellari e non sarebbero state liquidate le competenze per la trattative stragiudiziali. Sarebbe stata applicato alle spese del secondo grado il Decreto Legislativo n. 1 del 2012, in realta’ Decreto Legge n. 1 del 2012, convertito nella L. n. 27 del 2012, che poteva esserlo solo per le conclusionali.
Il motivo e’ del tutto generico quanto all’evocazione dei minimi tariffari e come tale e’ inammissibile alla stregua del consolidato principio di diritto secondo cui: “In tema di spese processuali, e’ inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilita’ della tariffa professionale per l’importanza del giudizio presupposto e per la complessita’ delle questioni giuridiche trattate, atteso che, in applicazione del principio di autosufficienza, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci della tabella degli onorari e dei diritti che si ritengono violate.” (Cass. n. 18190 del 2015).
E’ inammissibile anche perche’ non si preoccupa nemmeno di indicare che cosa sarebbe stato rilevante quoad valore per la liquidazione.
E’ del tutto infondato quanto alla pretesa che le spese del secondo grado solo per le conclusionali dovessero liquidarsi in base al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, attuativo del Decreto Legge n. 1 del 2012, convertito: e’ sufficiente rimandare a Cass. sez. un. n. 17405 del 2012.
p.10. Il ricorso e’, conclusivamente, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi in ragione della novita’ della questione esaminate nello scrutinio del secondo motivo e considerato che quella di cui al primo motivo e’ stata decisa sulla base della soluzione di un contrasto di giurisprudenza in seno a questa Corte.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione nel rapporto fra ricorrente e resistente. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

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